estratto della deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 30-03-2009
omissis
11) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;
2) confermare le aliquote, da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2009, sulla base di quanto determinato per l'anno 2008 e precisamente:
-aliquota ordinaria 5 per mille.
-aliquota prima casa 4,5 per mille, dando atto che detta aliquota viene anche applicata alle abitazioni date in comodato d'uso gratuito, cosi come stabilito dal vigente regolamento.
3) di riconfermare nell'importo massimo di euro 130,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o date in locazione gratuita a parenti entro il II grado e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;
4)-Confermare inoltre le seguenti agevolazioni gia in atto dall’esercizio finanziario 2007, confermati anche per l’esercizio 2008;
a)- aliquota del 4 per mille, per le unità immobiliari di nuova costruzione o di acquisto (CAT. C/1 – C/3 – D/1 – D/7 –D/8) destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali o ampliamento di essi per una superficie non interiore al 20% dell’esistente. In tal caso l’aliquota ridotta va applicata sulla differenza di rendita catastale. Detta agevolazione potrà interessare tutti gli edifici che alla data del 01.01.2008 non risultavano ne accatastati ne utilizzati. L’aliquota ridotta del 4 per mille, come sopra articolata, e’ limitata ai primi tre anni di imposizione ai fini dell’imposta sugli immobili, quindi dal quarto anno gli immobili stessi verranno assoggettati all’aliquota ordinaria applicata dall’Ente. L’applicazione della predetta agevolazione e’ subordinata alla presentazione di apposita istanza nella quale viene indicata l’inizio e la fine del periodo di agevolativo.
5) dare atto che con l'applicazione dell'aliquota così determinata la previsione di bilancio 2009 viene determinata in Euro 183.000,00 sulla base della stima delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente e al netto delle somme che verranno trasferite dal Ministero dell’Interno a compensazione delle minori entrate a seguito della eliminazione dell’imposta sulla prima abitazione. Detta previsione non e’ comprensiva delle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni dell’art.2 legge 189/08, la cui esatta quantificazione potrà avvenire in sede di certificazione da parte di questo Ente della minore entrata e conseguente maggiore trasferimento erariale;
INFINE, STANTE L'URGENZA, CON VOTI UNANIMI DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DELL'ART. 134-COMMA 4^ -DEL D.LGS N. 267 DEL 2000.