ESTRATTO DELLA DELIBERA N. 2 DEL 15 GENNAIO 2008

- ALIQUOTE   I.C.I.  ANNO 2008-

 

OMISSIS

 

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e di seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90;

 

2) confermare le aliquote, da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008, sulla base di quanto determinato per l'anno 2007 e precisamente:

 

-aliquota ordinaria 5 per mille.

-aliquota prima casa 4,5 per mille, dando atto che detta aliquota viene anche applicata alle abitazioni date in comodato d'uso gratuito, cosi come stabilito dal vigente regolamento.

 

3) di riconfermare nell'importo massimo di euro 130,00 la detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o date in locazione gratuita a parenti entro il II grado e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;

4)-Applicare inoltre le seguenti agevolazioni:

 

     a)- aliquota del 4 per mille,  per le unità immobiliari di nuova costruzione o di acquisto (CAT. C/1 – C/3 – D/1 – D/7 –D/8)  destinate ad insediamenti industriali, artigianali e commerciali o ampliamento di essi per una superficie non interiore al 20% dell’esistente. In tal caso l’aliquota ridotta va applicata sulla differenza di rendita catastale. Detta agevolazione potrà interessare tutti gli edifici che alla data del 01.01.2008 non risultavano ne accatastati ne utilizzati. L’aliquota ridotta del 4 per mille, come sopra articolata, e’ limitata ai primi tre anni di imposizione ai fini dell’imposta sugli immobili, quindi  dal quarto anno  gli immobili stessi  verranno assoggettati all’aliquota ordinaria applicata dall’Ente. L’applicazione della predetta agevolazione  e’ subordinata alla presentazione di apposita istanza nella quale viene indicata l’inizio e la fine del periodo di agevolativo.

 

 

      b)-Applicazione  della detrazione sull’abitazione principale,  incrementata da  euro 130,00 ad euro 180,00 per i contribuenti il cui reddito familiare (da computare tutti i redditi fiscali delle persone residenti sotto lo stesso tetto)  non sia superiore ad euro 11.000,00.

 

   

      c)-Applicazione della detrazione sull’abitazione principale, incrementata da euro 130,00 ad euro 200,00 per  i contribuenti aventi al 1 gennaio dell’anno d’imposta una invalidità del 100%, risultante dal certificato di riconoscimento dell’invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Stessa detrazione si applica nel caso  che all’interno del nucleo famigliare del soggetto passivo vi sia una persona con le citate caratteristiche e il reddito familiare non supera, in tal caso,  la somma di euro 30.000,00 ( vanno considerato tutti i redditi fiscali delle persone che vivono sotto lo stesso

      d)-applicazione della detrazione sull’abitazione principale, incrementata da euro 130,00 ad euro 200,00 per le abitazione principali in ragione di anno per le giovani coppie che contraggono matrimonio nel corso dell’anno d’imposta, detta agevolazione ha validità triennale a decorrere dalla data di matrimonio. Per usufruire detta agevolazione necessita presentare apposita istanza nella quale viene indicata data di inizio dell’agevolazione e data di fine della stessa.

 

4)-le ulteriore agevolazioni previsti nei suddetti punti  b-c-d- non sono applicabili nel caso di utilizzazione del bene in comodato d’uso gratuito.

 

5) dare atto che con l'applicazione dell'aliquota così determinata la previsione di bilancio 2008 viene determinata in Euro 220.000,00 sulla base della stima delle entrate effettivamente accertate nell'anno precedente e sulle maggiori e nuove entrate previste per l'anno di riferimento a seguito delle rettifiche catastali e nuovi accatastamenti a seguito dell'applicazione del disposto previsto nei commi 336 e 337 dell' art. 1 della legge 341/2004, nonché da quanto previsto dalle disposizioni contenute nella legge 244/07. Detta somma e’ comprensiva delle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni dell’art.1 comma 5 della predetta legge 244/07, la cui  esatta quantificazione potrà avvenire in sede di certificazione da parte di questo Ente  della minore entrata e conseguente  maggiore trasferimento erariale.

 

 

INFINE,  STANTE L'URGENZA, DICHIARA  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE ATTO AI SENSI DELL'ART. 47-COMMA 3^ -DELLA LEGGE 142/90.