COMUNE DI SANT’OMERO

Provincia di teramo

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

    13

                                        

DEL 14/02/2006

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. – ANNO 2006-

L’anno duemilacinque, addì quattordici del mese di febbraio  previo inviti si è riunita la Giunta Comunale alle ore      con l’intervento dei Sigg.

 

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

FUCILITTI Ernano

SINDACO

X

 

DI FELICIANTONIO Luigi

ASSESSORE

X

 

FLORA’ Paolo

ASSESSORE

X

 

LUCANTONI Dario

ASSESSORE

X

 

DE ASCANIIS Franco

ASSESSORE

X

 

CELESTINI Erica

ASSESSORE

X

 

PETRUCCI Fabrizio

ASSESSORE

X

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Raffaella D’Egidio

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti rende legale e valida la seduta, e la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare la materia in oggetto.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO

 

 

CHE l’I.C.I.- Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita con titolo i, cap.1 del D.Lgvo 30 dicembre 1992,n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

CHE l’art.54 del D.Lgvo15 dicembre 199, 446, come modificato dall’art.6 del D.Lgvo 23 marzo 1998, n.56 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione  determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

CHE ai sensi del combinato disposto dagli att. 42, 48 e 172 del T.U. delle legge sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

Che ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgvo 18 agosto 2000 n.267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione,approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

Che l’art.4 del D.Lgvo 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche che soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

CHE l’Art.2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n.431, recante disciplina delle locazioni ed il rilascio degli immobili ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli – accordi “tipo”

 

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:

 

 

 

VISTO il comma 155 legge finanziaria 2006 (L 23/12/2005 n.266) che differisce al 31 marzo il termine di approvazione del bilancio

 

VISTA la delibera di C.C. n. 33 del 15/12/2004 esecutiva con la quale si è proceduto ad approvare il regolamento per l’Imposta Comunale sugli immobili formato da n. 38 articoli,

 

VISTO l’art.8 del regolamento il quale stabilisce che le abitazioni concesso in uso a persone fisiche e parenti in linea retta entro il I° grado sia scendenti che discendenti sono equiparate ad abitazioni principale ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza per beneficiare della agevolazione gli interessati dovranno presentare apposita istanza da reperirsi presso l’ufficio tributi;

 

VISTA la legge 266/2005 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello stato (legge Finanziaria)”

 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 11 del 27/01/1993, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si prendeva atto dell’istituzione dell’aliquota ICI nella misura del 6 per mille con le modalità di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, con decorrenza 01.01.1993;

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 8 del 18/01/2005, esecutiva, con la quale veniva fissata l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 nelle seguenti risultanze:

 

al 6 per mille per le prime abitazioni e le abitazioni concesse in uso da persone fisiche a parenti in linea retta entro il I° grado sia scendenti che discendenti, queste ultime  sono equiparate ad abitazioni principali ai solo fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta,  e sempre che se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza per beneficiare dell’agevolazione  gli interessati dovranno presentare apposita istanza da reperirsi presso l’ufficio tributi

 

 

al 6,5 per mille per aree fabbricabili

 

al 7 per mille alle unità immobiliari non locate e comunque non regolarmente abitate

 

RITENUTO opportuno  per l’anno 2006 confermare le aliquote dell’anno 2005 e quindi fissare le aliquote ICI nelle seguenti risultanze:

 

al  6   per mille per le prime abitazioni e per  le abitazioni concesse in uso da persone fisiche a parenti in linea retta entro il I° grado sia scendenti che discendenti. Sono quest’ultime case equiparate ad abitazioni principali ai solo fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza; per beneficiare dell’agevolazione  gli interessati dovranno presentare apposita istanza da reperirsi presso l’ufficio tributi

al 6.5 per mille per aree fabbricabili

al 7 per mille alle unità immobiliari non locate e comunque non regolarmente abitate

 

VISTO il D.Lgvo n.504/92

VISTA la Legge 27.12.2002 n.289

VISTO il decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

VISTO il regolamento di contabilità

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa da responsabile del servizio tributi e finanziario

CON voti unanimi espressi nei modi di legge

 

 

D E L I B E R A

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di confermare e per l’anno 2006 l’aliquota I.C.I dell’anno 2005 e   quindi fissare l’aliquota ICI come segue.

 

 

2. Di stabilire ai sensi dell’art.8, comma 3 del Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni in € 103.29 la detrazione ICI per l’abitazione principale, e che la suddetta detrazione va effettuata su una sola unità immobiliare

 

3. Di ribadire  che relativamente alle abitazioni concesse in uso da persone fisiche a parenti in linea retta entro il 1° grado sia ascendenti che discendenti sono equiparate ad abitazione principale limitatamente dell’applicazione dell’aliquota ridotta, e che quindi la suddetta detrazione non è applicabile

4. Di dare atto, che nella determinazione delle aliquote agevolate, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio di previsione del Comune,

 

5. Di procedere anche per l’anno 2006 alla riscossione diretta degli introiti i cui versamenti dovranno essere effettuati  a mezzo bollettino postale sul conto n. 11190865 intestato alla TESORERIA COMUNALE ICI – COMUNE DI SANT’OMERO”,

 

6. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto in G.U. e sul sito internet del Comune di Sant’Omero

 

                  SUCCESSIVAMENTE  LA GIUNTA COMUNALE

 

Data l’urgenza, con voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgvo n. 267/2000 art.134 comma 4