PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 20.04.2011

 

 Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA ANNO 2011. 

 

Omissis

 

 

D E L I B E R A

 

1)                 di approvare le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art.3 L. n.241/90.

 

2)  di confermare, per l’anno 2011, per il Comune di Alba Adriatica, l’aliquota ordinaria del 7,00 (sette per mille) per tutti gli immobili ad esclusione di quelli classificati nella Categoria D2 (Alberghi e pensioni);

 

3) di confermare, per l’anno 2011, per il Comune di Alba Adriatica, l’aliquota ordinaria del 6,00 (sei per mille) per tutti gli immobili classificati nella Categoria D2 (Alberghi e pensioni);

 

4) di confermare, per il Comune di Alba Adriatica, per l’anno 2011 l’aliquota ridotta del 4,5  (quattro virgola cinque per mille) da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

5) di confermare, per l’anno 2011 che le unità immobiliari a cui si estendono le agevolazioni dell’abitazione principale sono quelle previste dall’art. 6 del regolamento I.C.I. così come modificato con atto di C.C. n. 10 del 20.03.2009;

 

6) di confermare, per l’anno 2011 l’aliquota ridotta del 4,5 (quattro virgola cinque per mille) da applicare all’unità immobiliare concessa in locazione da soggetti residenti nel comune di Alba Adriatica, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che nella stessa acquisisca la residenza anagrafica;

 

7) di  confermare, per l’anno 2011, per il Comune di Alba Adriatica, le seguenti  detrazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 3° del D.Lgs. 504/92:

 

a)                  per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l’importo di € 129,12 (Euro centoventinove e dodici centesimi).

b)                 per gli immobili di proprietà o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap, riconosciuti ai sensi di art. 4 della Legge 104/92, o invalidi civili al 100% con accompagnamento si applica l’elevazione della detrazione spettante a € 180,76 (centottanta e settantasei centesimi) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta. Nel caso di presenza di ambedue le patologie si applica una sola detrazione.