ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Con i poteri del Consiglio Comunale
N. 17 25/03/2008
oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2008
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 20 dicembre 2007 (G.U. 31 dicembre 2007, n. 302) è stato prorogato al 31 marzo 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;
Richiamata altresì la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008”, ed in particolare:
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
1) di approvare le premesse parte integrante e sostanziale della delibera de qua e quale motivazione ai sensi di art.3 L. n.241/90.
2) di determinare, per l’anno 2008, per il Comune di Alba Adriatica, l’aliquota ordinaria del 7,00 (sette per mille) per tutti gli immobili ad esclusione di quelli classificati nella Categoria D2 (Alberghi e pensioni);
3) di determinare, per l’anno 2008, per il Comune di Alba Adriatica, l’aliquota ordinaria del 6,00 (sei per mille) per tutti gli immobili classificati nella Categoria D2 (Alberghi e pensioni);
4) di determinare, per il Comune di Alba Adriatica, per l’anno 2008 ALIQUOTA RIDOTTA: 4,5 (quattro virgola cinque per mille) da applicare:
- sull’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi comprese le pertinenze (art. 5, 1 comma) del Regolamento ICI;
- ai soggetti passivi indicati nell’art. 6 del Regolamento Comunale Ici di seguito riportato:
“Art. 6
Estensione agevolazioni abitazione principale.
1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, sono equiparate all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta:
a) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito da soggetti residenti nel Comune di Alba Adriatica, a parenti in linea retta fino al secondo grado, i quali la utilizzano come abitazione principale e che nella stessa acquisiscano la residenza anagrafica;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
d) l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che nella stessa abbiano la residenza anagrafica;
e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;
f) l’unità immobiliare concessa in locazione da soggetti residenti nel Comune di Alba Adriatica, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e che nella stessa acquisisca la residenza anagrafica;
2. L’assimilazione all’abitazione principale prevista alla lettera a) del comma 1 opera limitatamente ai soggetti passivi che si trovano nel rapporto di parentele ivi previsto con almeno un utilizzatore. Eventuali altri soggetti passivi contitolari, non in rapporto di parentela ivi previsto, non beneficiano dell’agevolazione.
3. Per le ipotesi previste al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), oltre all’aliquota ridotta viene riconosciuta anche la detrazione d’imposta prevista per l’abitazione principale e non la ulteriore detrazione prevista dall’art. 1 comma 5 della Legge Finanziaria 2008.
4.Il soggetto passivo interessato dovrà dichiarare il possesso delle condizioni di diritto e di fatto richieste per poter beneficiare dell’aliquota ridotta e/o anche della detrazione d’imposta mediante apposita autodichiarazione da presentare all’Ufficio Bilancio, Organizzazione e Tributi su moduli dallo stesso predisposti. L’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della seconda rata ICI. L’autodichiarazione va ripresentata nel caso di variazioni intervenute rispetto alla precedente autodichiarazione.
5. l’Ufficio Bilancio, Organizzazione e Tributi provvederà annualmente al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni pervenute e qualora accerti il mancato diritto all’agevolazione emetterà avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta non versata, oltre a sanzioni ed interessi di legge.”
5) di determinare, per l’anno 2008, per il Comune di Alba Adriatica, le seguenti detrazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 3° del D.Lgs. 504/92:
a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale per l’importo di € 129,12 (Euro centoventinove e dodici centesimi).
b) per gli immobili di proprietà o altro diritto reale di godimento appartenenti a soggetti nel cui nucleo familiare ci siano portatori di handicap, riconosciuti ai sensi di art. 4 della Legge 104/92, o invalidi civili al 100% con accompagnamento si applica l’elevazione della detrazione spettante a € 180,76 (centottanta e settantasei centesimi) e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta. Nel caso di presenza di ambedue le patologie si applica una sola detrazione.
6) di dare atto:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto, non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
7) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione;
8) di pubblicare le aliquote ICI ai sensi della circolare n. 3 del Dipartimento Funzione Pubblica n.3/2003;
9) di dare atto che la presente delibera costituisce allegato alla delibera di approvazione Bilancio di previsione ai sensi di art.172, 1 comma, lett.e) del D.Lgs. n.267/2000;
10) di pubblicare la presente delibera all’Albo Pretorio del Comune di Alba Adriatica per quindici giorni consecutivi,
11) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.