DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 08/03/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

      Sentita la relazione dell’Assessore Rosini, ALLEGATO a) ;

 

VISTO l’art. 4, lett. f), comma 2°, della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, con il quale si delega il Governo all’emanazione di uno o più decreti all’istituzione - a decorrere dall’Anno 1993 - dell’Imposta Comunale sugli Immobile (I.C.I.), con la determinazione di un’aliquota unica, da parte del Comune, in misura variante dal 4 al 7 per mille;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale viene, appunto, disciplinato il riordino della finanza, ivi compresa l’I.C.I., degli enti territoriali, in esecuzione dell’art. 4 della richiamata Legge n. 421/92;

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/92 nel senso di conferire la competenza a deliberare in merito alla determinazione delle aliquote ICI, a partire dall’anno 2007, al Consiglio Comunale;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006 che ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007, da parte degli Enti Locali, al 31 Marzo 2007;

 

CONSIDERATO che entro tale termine le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali debbono essere deliberate, così come disciplinato dell’art. 1, comma 169, della legge finanziaria 2007;

 

VISTA  la deliberazione della G.C. . n. 32 del 29.03.2002, esecutiva ai sensi di Legge, con  la quale  si determinava, per l’anno 2002, l’aliquota ICI al  al 5,5 (Cinque virgola cinque)  per mille per l’abitazione principale ed ad 6,5 (Sei virgola cinque) per mille per tutti gli altri immobili;

 

CHE con deliberazioni della G.C. n.15 del 18/03/2003, n. 17 del 09/03/2004, n. 37 del 19/04/2005 e n. 4 del 09/01/2006, esecutive ai sensi di legge, venivano confermate, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, l’aliquota ICI al 5,5 (cinque virgola cinque) per mille per l’abitazione principale ed al 6,5 (sei virgola cinque) per mille per tutti gli altri immobili;

 

RITENUTO  di  DOVER determinare per l’Anno 2007 l’aliquota ICI operando le seguenti differenziazioni:

    a)-Abitazione Principale: l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili viene determinata per l’Anno 2007 nella misura del 5,5 (Cinque Virgola Cinque) per mille .

       la detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 viene elevata ed è pari ad  € 130,00;

    b)-Tutti gli altri immobili l’aliquota  dell’Imposta Comunale sugli Immobili viene determinata per l’Anno 2007 nella misura del al 7,0 (Sette) per mille;

 

             VISTO che i  valori medi delle aree edificabili, risalgono, nella loro determinazione, alla delibera di C.C. n.06 del 27.03.1999 e ritenuto opportuno adeguare gli stessi in base agli indici ISTAT, con le risultanze di cui all’allegata tabella A);

 

VISTO il Regolamento I.C.I., approvato  con atto consiliare n. 05 del 27.03.1999;

 

       VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 " Legge Finanziaria 2007";

 

       VISTO  il  Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL. giusto D.Lgs. n. 267/18.08.2000;

 

            UDITI i seguenti interventi:

Cons. Fossemò dichiara che il proprio gruppo consiliare è assolutamente contrario all’aumento dell’aliquota ICI. A fronte di difficoltà finanziarie ritiene che bisognerebbe risparmiare, non aumentare le tasse.

Cons. Sichetti ritiene che a fronte di numerose costruzioni di abitazioni in corso a Morro D’Oro, si poteva pensare di diminuire l’aliquota ICI.

Cons. / Ass. Rosini fa notare che si registra una costante diminuzione di trasferimenti statali, mentre cresce la domanda per i servizi di carattere generale, l’erogazione dei quali occorre garantire. Confronta poi le cifre dei trasferimenti, il gettito ICI e puntualmente giustifica la scelta effettuata.

Sindaco esprime apprezzamento per l’equità dimostrata nella scelta proposta dall’Assessore Rosini; in questo modo, aumentando la detrazione per la prima casa, si cerca di fornire un sia pur piccolo aiuto alle famiglie.

 

            VISTI i pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/00;

 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Cons. Fossemò, Narcisi, Sichetti e Scarpone), astenuti nessuno  espressi dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

1)- La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ai fini della motivazione, di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 241/90;

 

2)- di DETERMINARE le aliquote ICI  per l’ANNO 2007, come segue:

 

a)-Abitazione Principale: l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili viene determinata per l’Anno 2007 nella misura del 5,5 (Cinque Virgola Cinque) per mille .

       la detrazione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 viene elevata ed è pari ad  € 130,00;

 

    b)-Tutti gli altri immobili l’aliquota  dell’Imposta Comunale sugli Immobili viene determinata per l’Anno 2007 nella misura del al 7,0 (Sette) per mille;

 

    c)- i valori medi delle aree edificabili, così come riportati nella allegata Tabella “A”;

 

3)- di DARE atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione vengono applicate le disposizioni contenute nel Regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione n  05  del 27/03/1999, già trasmesso, ai sensi dell’art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/97, al Ministero delle Finanze;

 

4)- di DARE mandato al competente Ufficio Tributi di comunicare al Concessionario per la riscossione  le aliquote  come sopra   determinate;

 

 

Con separata votazione (voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 :Cons. Fossemò, Narcisi, Sichetti e Scarpone, astenuti nessuno) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del testo Unico Leggi ordinamento EE.LL. (D.Lgs. n. 267/18.08.2000);

 

 

Allegato “A”

 

 

TABELLA DEI VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI

APPROVATA CON DELIBERA DI C.C. N.6 DEL 08/03/2007

 

 

ZONA URBANISTICA

ZONA OMOGENEA

CAPOLUOGO

FRAZIONI

Euro/Mq.

Euro/Mq.

“A” – INSEDIAMENTI DI ANTICA FORMAZIONE

30,00

====

“B1” – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DIREZIONALI

====

49,00

“B2” “B3” – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAM.  RESIDENZIALE – “Comparti Edificatori”  “Lottizzazioni Approvate”

 

25,00

 

37,00

“B4” – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAM.  RESIDENZIALE

19,00

25,00

“C1” – ESPANSIONE RESIDENZIALE (dopo l’esecuzione delle opere di urbanizzazione)

37,00

49,00

“C2” – ESPANSIONE RESIDENZIALE PUBBLICA P.E.E.P- (dopo l’esecuzione delle opere di urbanizzazione)

25,00

37,00

“C3” – ESPANSIONE RESIDENZIALE  P.E.E.P ESISTENTE- (dopo l’esecuzione delle opere di urbanizzazione)

 

25,00

 

37,00

“D1” – DIREZIONALE

====

55,00

“D2” – ARTIGIANALE/COMMERCIALE

====

49,00

“D3” – INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

====

37,00

“E2” – NUCLEI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE

16,00

16,00

 

Per le aree edificabili soggette a realizzazione di piani attuativi, tipo Comparti, Lottizzazioni ecc. e/o comunque assoggettate alla preventiva esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei propretari, il valore venale indicato nella Tabella dei Valori, deve essere ridotto del  60% per le aree aventi destinazioni “D2” e D3” e del  50% per le restanti aree edificabili.