ORIGINALE

 

Verbale di deliberazione del  CONSIGLIO  COMUNALE

              DATA                                                                OGGETTO

081

28 novembre  2006

I.C.I. anno 2007: conferma aliquote in vigore.

 

   L’anno duemilasei   il giorno  28 del mese di  novembre   alle ore 17,00   nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale,  convocato a termine dell’articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio  Comunale di Popoli in  seconda convocazione ed in seduta pubblica.

   Il Sig. Rag. Filippo COLANGELO  assume la presidenza dell’adunanza con l’assistenza del Segretario  Generale dott. Luigi DE ARCANGELIS.

   Procedutosi all’appello nominale,  risultano:

 

 

PRESENTI

ASSENTI

1.    

CASTRICONE Emidio

si

 

2.    

COLANGELO Filippo

si

 

3.    

D’ADDARIO Giovanni

si

 

4.    

DAVIDE Vincenzo

si

 

5.    

DELLA ROCCA Sergio

si

 

6.    

DI CRISTOFORO Ezio

si

 

7.    

DIODATI Franco

si

 

8.    

DI STEFANO Marco

si

 

9.    

GALLI Concezio

si

 

10.   

LA CAPRUCCIA Alfredo

si

 

11.   

LARATTA Artemio

 

si

12.   

NATALE Amedeo

si

 

13.   

LATTANZIO Mario

si

 

14.   

CAFARELLI Frediano

si

 

15.   

MORI’ Maria Laura

si

 

16.   

SALARI Roberto

si

 

17.   

SALUTARI Christian

 

si

 

  TOTALE                              

15

2

 

 Essendo legale il numero  degli intervenuti, il Presidente Rag. Filippo COLANGELO  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

 

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere FAVOREVOLE per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lvo  267/2000

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                               Dott. Armeo ACCURTI  

 

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere FAVOREVOLE per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lvo  267/2000.

                                          IL RESPONSABILE  DEL

                                             SERVIZIO FINANZIARIO

                                                 (Dott. Armeo ACCURTI)


            Sulla relazione  dell’assessore Franco DIODATI

 

IL  CONSIGLIO COMUNALE

 

   richiamata La deliberazione n.10 del 27.2.1998 con la quale il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di applicare  per l'anno 1998, l'ICI in maniera diversificata a seconda della classe degli immobili;

   richiamata la deliberazione n.56 del 22/12/2006 con la quale il C.C. ha deliberato le aliquote ICI per l’anno 2006: ordinaria al 7 ‰,  quella ridotta  al 6 ‰ applicabile alla sola 1° abitazione;

   ritenuto confermare per l’anno 2007 le stesse aliquote ICI applicate per l’anno 2006;

   visto l'art. 6, comma 2° D.Lgs 504/92, modificato ed integrato dalla legge 662/96, art. 3 commi dal 53 al 59;

   Visto il regolamento ICI a cui si  fa riferimento per quanto non espressamente detto nel presente atto;

   visto il parere favorevole del funzionario responsabile dell'ICI, quello favorevole del responsabile del servizio finanziario;

Udito l’intervento del consigliere Lattanzio il quale dichiara di essere contrario a mantenere invariata l’aliquota ICI in quanto nel proprio programma era prevista una riduzione. Aggiunge che sarebbe stato opportuno determinate l’aliquota successivamente alla approvazione della legge finanziaria;

   con voti favorevoli  11, contrari 4 ( gruppo di minoranza);

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

1.                  Per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria ICI è confermata al 7 ‰ mentre quella ridotta del 6 ‰ e viene applicata alle sole abitazioni principali, rimane inalterata quella agevolata;

-         4,5 per mille ALIQUOTA AGEVOLATA per tre anni, si applica a:

    INTERVENTI DI RECUPERO art. 1 comma 5 L. 449/97 su tutte

    le tipologie immobiliare previste dalla norma.

¨      6 per mille. ALIQUOTA RIDOTTA si applica a:

    ABITAZIONI PRINCIPALI usufruenti detrazioni 1° casa

    cat.catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11

¨      7 per mille. ALIQUOTA ORDINARIA si applica a tutti gli altri immobili ovvero:

    IMMOBILI cat. catastale A10

    IMMOBILI cat. catastali B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8

    IMMOBILI cat. catastali C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7

    IMMOBILI cat. catastali D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9

    AREE EDIFICABILI

    ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale.

    Cat. catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9- A11

 

-         ICI norme a definizione annuale 2007.

 

a)      La detrazione per l'abitazione principale è di € 103,29.

b)      Agevolazione per anziani e disabili.

Di prevedere per gli anziani ed i disabili con  la  residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, la norma che    consente di usufruire dell'aliquota ridotta 6 x 1.000 nel 2007 e della detrazione 1° casa di €103,29,per l'unità   immobiliare già adibita ad abitazione principale,    posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione    che la stessa risulti a disposizione e non sia locata o  ceduta a terzi.

 

c)      Agevolazione per i Cittadini iscritti all'AIRE.

Di prevedere per i Cittadini iscritti all'AIRE, la norma che    consente di usufruire dell'Aliquota Ridotta del 6 x1.000 nel 2007 e della detrazione per la 1°casa di €103,29, per l'Unità    Immobiliare adibita ad Abitazione da loro posseduta nel   territorio Comunale a condizione che la stessa sia a    disposizione del proprietario e non risulti locata od   utilizzata da terzi.

d)      Aliquota degli immobili invenduti.

Di stabilire per l'anno 2007 che gli immobili realizzati per la vendita si applica l'aliquota ridotta del 6 x1.000 senza la   detrazione prevista per la prima casa.

   Si precisa che i terreni agricoli a POPOLI sono esenti dal pagamento dell'ICI in quanto interamente ricadenti nelle    disposizioni dell'art. 7, lett.H) del DLGS 504/92.

   Si precisa inoltre che per il trattamento  delle pertinenze dell’abitazione principale, sia agli effetti dell’aliquota che della detrazione di imposta, si fa rinvio alla circolare n.23/E dell’11 febbraio 2000 con la quale sono state illustrate le modificazioni apportate in materia  dall’art. 30, comma 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999,  n.488 (legge finanziaria per l’anno 2000). E’ necessario comunque ribadire che dal 1 gennaio 2000 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze.

Infine si ribadisce che alle abitazioni utilizzate da parenti fino al terzo grado, risultanti da documentazioni probanti, si applica l’aliquota ridotta del 6 ‰ con l’avvertenza che la detrazione di imposta di € 103,29 spetta all’intestataria una sola volta per i fabbricati ricadenti nel territorio comunale.