D E L I B E R A
1. Per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria ICI è confermata al 7 ‰ mentre quella ridotta del 6 ‰ e viene applicata alle sole abitazoini principali, rimane inalterata quella agevolata;
- 4,5 per mille ALIQUOTA AGEVOLATA per tre anni, si applica a:
INTERVENTI DI RECUPERO art. 1 comma 5 L. 449/97 su tutte
le tipologie immobiliare previste dalla norma.
¨ 6 per mille. ALIQUOTA RIDOTTA si applica a:
ABITAZIONI PRINCIPALI usufruenti detrazioni 1° casa
cat.catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11
¨ 7 per mille. ALIQUOTA ORDINARIA si applica a tutti gli altri immobili ovvero:
IMMOBILI cat. catastale A10
IMMOBILI cat. catastali B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8
IMMOBILI cat. catastali C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7
IMMOBILI cat. catastali D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9
AREE EDIFICABILI
ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale.
Cat. catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9- A11
- ICI norme a definizione annuale 2006.
a) La detrazione per l'abitazione principale è di € 103,29.
b) Agevolazione per anziani e disabili.
Di prevedere per gli anziani ed i disabili con la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, la norma che consente di usufruire dell'aliquota ridotta 6 x 1.000 nel 2006 e della detrazione 1° casa di €103,29,per l'unità immobiliare già adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa risulti a disposizione e non sia locata o ceduta a terzi.
c) Agevolazione per i Cittadini iscritti all'AIRE.
Di prevedere per i Cittadini iscritti all'AIRE, la norma che consente di usufruire dell'Aliquota Ridotta del 6 x1.000 nel 2005 e della detrazione per la 1°casa di €103,29, per l'Unità Immobiliare adibita ad Abitazione da loro posseduta nel territorio Comunale a condizione che la stessa sia a disposizione del proprietario e non risulti locata od utilizzata da terzi.
d) Aliquota degli immobili invenduti.
Di stabilire per l'anno 2006 che gli immobili realizzati per la vendita si applica l'aliquota ridotta del 6 x1.000 senza la detrazione prevista per la prima casa.
Si precisa che i terreni agricoli a POPOLI sono esenti dal pagamento dell'ICI in quanto interamente ricadenti nelle disposizioni dell'art. 7, lett.H) del DLGS 504/92.
Si precisa inoltre che per il trattamento delle pertinenze dell’abitazione principale, sia agli effetti dell’aliquota che della detrazione di imposta, si fa rinvio alla circolare n.23/E dell’11 febbraio 2000 con la quale sono state illustrate le modificazioni apportate in materia dall’art. 30, comma 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (legge finanziaria per l’anno 2000). E’ necessario comunque ribadire che dal 1 gennaio 2000 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze.
Infine si ribadisce che alle abitazioni utilizzate da parenti fino al terzo grado, risultanti da documentazioni probanti, si applica l’aliquota ridotta del 6 ‰ con l’avvertenza che la detrazione di imposta di € 103,29 spetta all’intestataria una sola volta per i fabbricati ricadenti nel territorio comunale.