Su proposta del Sindaco,

LA GIUNTA COMUNALE

 

   richiamata La deliberazione n.10 del 27.2.1998 con la quale il Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di applicare  per l'anno 1998, l'ICI in maniera diversificata a seconda della classe degli immobili;

   richiamata la deliberazione n.51 del 23.2.2004 con la quale la G.C. ha deliberato le aliquote ICI per l’anno 2004

   ritenuto portare l’aliquota ordinaria al 7 ‰ e quella ridotta  al 6 ‰ applicabile alla sola 1° abitazione;

   visto l'art. 6, comma 2° D.Lgs 504/92, modificato ed integrato dalla legge 662/96, art. 3 commi dal 53 al 59;

   Visto il regolamento ICI a cui si  fa riferimento per quanto non espressamente detto nel presente atto;

   visto il parere favorevole del funzionario responsabile dell'ICI, quello favorevole del responsabile del servizio finanziario;

   ad unanimità di voti,

D  E  L  I  B  E  R  A

1.                  Per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria ICI è fissata al 7 ‰ mentre quella ridotta del 6 ‰ viene applicata alle sole abitazoini principali, rimane inalterata quella agevolata;

o       4,5 per mille ALIQUOTA AGEVOLATA per tre anni, si applica a:

    INTERVENTI DI RECUPERO art. 1 comma 5 L. 449/97 su tutte

    le tipologie immobiliare previste dalla norma.

¨      6 per mille. ALIQUOTA RIDOTTA si applica a:

    ABITAZIONI PRINCIPALI usufruenti detrazioni 1° casa

    cat.catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A11

¨      7 per mille. ALIQUOTA ORDINARIA si applica a tutti gli altri immobili ovvero:

    IMMOBILI cat. catastale A10

    IMMOBILI cat. catastali B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8

    IMMOBILI cat. catastali C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7

    IMMOBILI cat. catastali D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9

    AREE EDIFICABILI

    ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale.

    Cat. catastali A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9- A11

 

-         ICI norme a definizione annuale 2005.

 

a)      La detrazione per l'abitazione principale è di € 103,29.

b)      Agevolazione per anziani e disabili.

Di prevedere per gli anziani ed i disabili con  la  residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari, la norma che    consente di usufruire dell'aliquota ridotta 6 x 1.000    nel 2005 e della detrazione 1° casa di €103,29,per l'unità   immobiliare già adibita ad abitazione principale,    posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione    che la stessa risulti a disposizione e non sia locata o  ceduta a terzi.

 

c)      Agevolazione per i Cittadini iscritti all'AIRE.

Di prevedere per i Cittadini iscritti all'AIRE, la norma che    consente di usufruire dell'Aliquota Ridotta del 6 x1.000 nel 2005 e della detrazione per la 1°casa di €103,29, per l'Unità    Immobiliare adibita ad Abitazione da loro posseduta nel   territorio Comunale a condizione che la stessa sia a    disposizione del proprietario e non risulti locata od   utilizzata da terzi.

d)      Aliquota degli immobili invenduti.

Di stabilire per l'anno 2005 che gli immobili realizzati per la vendita si applica l'aliquota ridotta del 6 x1.000 senza la   detrazione prevista per la prima casadella 1° casa.

   Si precisa che i terreni agricoli a POPOLI sono esenti dal pagamento dell'ICI in quanto interamente ricadenti nelle    disposizioni dell'art. 7, lett.H) del DLGS 504/92.

   Si precisa inoltre che per il trattamento  delle pertinenze dell’abitazione principale, sia agli effetti dell’aliquota che della detrazione di imposta, si fa rinvio alla circolare n.23/E dell’11 febbraio 2000 con la quale sono state illustrate le modificazioni apportate in materia  dall’art. 30, comma 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999,  n.488 (legge finanziaria per l’anno 2000). E’ necessario comunque ribadire che dal 1 gennaio 2000 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze.

Infine si ribadisce che alle abitazioni utilizzate da parenti fino al terzo grado, risultanti da documentazioni probanti, si applica l’aliquota ridotta del 6 ‰ con l’avvertenza che la detrazione di imposta di € 103,29 spetta all’intestataria una sola volta per i fabbricati ricadenti nel territorio comunale.

2.      Di dichiarare, su richiesta del Sindaco e con separata votazione unanime resa per appello nominale, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267.