¨ Sulla scorta:
1. Degli artt. 6 e 8 della Legge n. 504/1992, e successivamente modificazioni ed integrazioni, relativi alla determinazione delle detrazioni e delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;
2. Dell’art. 59 del d. Lgs. n° 446/97, nella versione attualmente in vigore, relativo alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;
3. Del regolamento I.C.I. attualmente in vigore, approvato con atto di C.C. n° 183 del 18/12/1998, ed in particolare dell’art. 8, comma 4, dello stesso regolamento circa la possibilità di stabilire, con la medesima delibera che determina le aliquote d’imposta, l’estensione del beneficio della detrazione d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo altresì il grado di parentela;
4. Delle aliquote e detrazioni d’imposta deliberate per l’annualità 2006 con atto di G. C. n° 446 del 21/12/2005;
¨ Considerato:
1. Che per l’anno 2007 si intende confermare la struttura delle aliquote d’imposta stabilite per l’annualità precedente con atto di G. C. n° 446/2005, prevedendo solo due aliquote, l’una pari al 4,9 (quattro virgola nove) per mille, con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e l’altra pari al 7,0 (sette) per mille, con riferimento a tutti gli altri immobili, fermo restando la detrazione d’imposta (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo pari a € 103,30 (centotre/30);
2. Che, per ragioni connesse all’equilibrio economico e finanziario del bilancio, non risulta possibile confermare, per l’annualità 2007, l’estensione del beneficio della detrazione I.C.I. sopra citata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;
3. Che tali determinazioni relative alle aliquote e detrazioni d’imposta, insieme al prevedibile incremento delle unità abitative per effetto delle nuove urbanizzazioni derivanti dall’attuazione del PRG, consentono di prevedere, con riferimento all’annualità in corso, un gettito “I.C.I. ordinaria” pari ad € 7.800.000,00, anche sulla base di quanto già effettivamente incassato fino ad oggi per l’annualità 2006;
4. Che il gettito I.C.I. sopra citato, insieme alle altre entrate, garantisce l’equilibrio economico e finanziario del bilancio
¨ Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla determinazione delle aliquote e della detrazione I.C.I. per l’anno 2007 così come sopra esposto;
¨ Ritenuta di competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e della detrazione I.C.I. per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d. Lgs. n° 504/1992, così come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006, n. 296;
¨ Visto l’art. 27, comma 16, della Legge n. 448/2001, per cui il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e il comma 169 dell’articolo unico della legge 27.12.2006, n. 296 “Finanziaria 2007”;
¨ Visto il Decreto 30 novembre 2006 del Ministero dell’Interno, in Gazz, Uff. n. 287/2006, di proroga del termine, al 31 marzo 2007, per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2007;
¨ Visto il d. Lgs. n° 267/2000;
¨ Visto l’allegato parere del Dirigente del Settore Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Determinare, per l’anno 2007, l’aliquota per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 30.12.0992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, così come di seguito riportato:
¨ Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a parenti, pari al 4,9 (quattro virgola nove) per mille;
¨ Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili pari al 7,0 (sette) per mille;
3. Stabilire, per l’anno 2007, in € 103,30 (centotre/30) la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (centotre/30 euro), ai sensi dell’articolo 8, comma III°, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma IV, del d. Lgs. n. 267/00.