Atto n° 446 del 21/12/2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

¨      Sulla scorta:

 

1.      Degli artt. 6 e 8  della  Legge n. 504/1992,  e successivamente modificazioni ed integrazioni, relativi alla determinazione delle detrazioni e delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili;

2.      Dell’art. 59 del D. Lgs. n° 446/97, nella versione attualmente in vigore, relativo alla potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili;

3.      Del regolamento I.C.I. attualmente in vigore, approvato con atto di C. C. n° 183 del 18/12/1998, ed in particolare dell’art. 8, comma 4, dello stesso regolamento circa la possibilità di stabilire, con la medesima delibera che determina le aliquote d’imposta, l’estensione del beneficio della detrazione d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo altresì il grado di parentela;

4.      Delle aliquote e detrazioni d’imposta deliberate per l’annualità 2005 con atto di G. C. n° 410 del 10/12/2004;

 

¨      Considerato:

1.      Che per l’anno 2006 si intende confermare la struttura delle aliquote d’imposta stabilite per l’annualità precedente con atto di G. C. n° 410/2004, prevedendo solo due aliquote, l’una pari al 4,9 (quattro virgola nove) per mille, con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e l’altra pari al 7,0 (sette) per mille, con riferimento a tutti gli altri immobili, fermo restando la detrazione d’imposta (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo pari a € 103,30 (centotre/30);

2.      Che si intende comunque confermare, per l’annualità 2006, l’estensione del beneficio della detrazione I.C.I. sopra citata per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, già in vigore per l’anno 2005, in base alla normativa sopra richiamata;

3.      Che tali determinazioni relative alle aliquote e detrazioni d’imposta, insieme al prevedibile incremento delle unità abitative per effetto delle nuove urbanizzazioni derivanti dall’attuazione del PRG, consentono di prevedere, per l’annualità in corso, un gettito I.C.I. ordinaria pari a € 7.370.000,00, anche sulla base di quanto già effettivamente incassato per la prima rata dell’annualità 2005; 

 

4.      Che il gettito I.C.I.  sopra citato, insieme alle altre entrate, garantisce l’equilibrio economico e finanziario del bilancio 2006 in corso di approvazione, in ragione del totale spesa corrente da sostenere;

 

¨      Ritenuto, pertanto,  di  poter procedere alla  determinazione delle aliquote e della detrazione  I.C.I. per l’anno 2006 così come sopra esposto;

 

¨      Ritenuta la propria competenza circa la determinazione delle aliquote e della detrazione  I.C.I. per l’anno 2006:

1.      ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n° 267/2000, essendo riservato al Consiglio Comunale la sola disciplina generale delle tariffe, nonché l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con espressa esclusione della determinazione delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 42 dello stesso D. Lgs.;

2.      ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D. Lgs. n° 504/92 e dell’art. 8, comma 4, del regolamento I.C.I. in vigore, approvato con atto di C. C. n° 183 del 18/12/1998, dove si prevede, tra l’altro, la possibilità dell’estensione del beneficio della detrazione d’imposta (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anche per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale;

 

§         Visto il D. Lgs. n° 267/2000;

 

 

§         Visto il parere del Dirigente del Settore Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

 

 

        Con voti unanimi e palesi

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1.      Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

 

2.      Determinare, per l’anno 2006,  l’aliquota per il calcolo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo del 30.12.0992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, così come di seguito riportato:

 

 

¨      Aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, con esclusione di quelle concesse in uso gratuito a parenti,  pari al 4,9 (quattro virgola nove) per mille;

¨      Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili pari al 7,0 (sette) per mille;

 

3.      Stabilire, per l’anno 2006, in € 103,30 (centotre/30) la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (centotre/30 euro), ai sensi dell’articolo 8, comma III°, del Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

4.      Stabilire altresì per l’anno 2006, per i motivi di cui alle premesse, l’estensione del beneficio della detrazione d’imposta (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo anche per le abitazioni concesse in uso gratuito (in via esemplificativa: comodato, usufrutto o uso non oneroso, precario o altri contratti atipici che non prevedono un corrispettivo economicamente valutabile a carico del possessore o detentore dell’immobile) a parenti in linea retta entro il primo grado, ai sensi dell’59 del D. Lgs. n° 446/97 e  dell’art. 8, comma 4, del regolamento I.C.I. attualmente in vigore, approvato con atto di C. C. n° 183 del 18/12/1998.

 

5.      Di disporre che l’oggetto della presente deliberazione sia trasmesso ai Signori Capigruppo consiliari, contestualmente alla sua affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del più volte citato T.U.E.L., di cui al D. Lgs. 267/00.

 

6.      Di dichiarare , con separata votazione unanime, la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi  dell’art.134 , comma 4 del del D.to Leg.vo 267 del 18/8/2000.