DELIBERAZIONE C.C. N. 1 DEL 27.03.2009 “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2009 – PROVVEDIMENTI”
Il presidente invita l’Assessore Cicoria a relazionare in merito alla proposta iscritta al n. 1 dell’ordine del giorno. L’Assessore illustra ai presenti il contenuto della proposta e, dopo aver fatto un breve accenno sulla vigente legislazione in materia di ICI, concentra il suo intervento sulle motivazioni che hanno indotto
Di seguito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’ ‘’Imposta comunale sugli immobili (I.CI.)’’;
Richiamato, il D.M.I. del 19.12.2008 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali al 31 marzo 2009;
Richiamato, l’art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, che modifica l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92 in quanto individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;
Richiamata, infine, la propria deliberazione n.
Vista la deliberazione C.C. n. 6 del 30.03.2005, con la quale, ai soggetti ‘’diversamente abili riconosciuti ai sensi della Legge 104/92 con invalidità al 100%, ovvero ai soggetti passivi il cui nucleo familiare, desumibile dallo stato di famiglia, comprenda uno o più componenti che trovansi nelle medesime condizioni, viene riconosciuta una detrazione dell’imposta sugli immobili pari al doppio dell’importo della detrazione prevista dal D.L.vo 504/92 per le abitazioni principali, con decorrenza 01.01.2006;
Visto l’art. 1 commi 5 e 7 della Legge 24.12.2007, n. 244;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende riconfermare per l’anno 2009 le aliquote e le detrazioni in vigore nell’anno 2008, ciò per assicurare l’equilibrio di bilancio e mantenere inalterate le quantità e qualità dei servizi;
Ravvisata altresì l’opportunità di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 20.03.2009 in merito alla previsione di alcuni specifici coefficienti di riduzione del valore delle aree edificabili;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista
Visto lo statuto comunale;
Accertato che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata e pertanto si prescinde dal parere o visto di regolarità contabile;
Acquisito l’allegato parere espresso ai sensi del D.L.vo 267/2000;
Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 14, Votanti n. 14, Astenuti n. =, Voti favorevoli n. 14, Voti contrari n. =:
DELIBERA
2. confermare per l’anno 2009 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
- 5,00 per mille per abitazione principale (prima casa) e pertinenze;
- 6,50 per mille quale aliquota ordinaria;
- confermare la detrazione d'imposta di € 103.29 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
3. applicare ai soggetti aventi diritto l’ulteriore detrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 6 del 30.03.2005;
4. approvare, a valere dal corrente anno, i coefficienti di riduzione del valore delle aree edificabili così come riportati nell’allegato “A” alla presente;
5. della presente deliberazione verrà richiesta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
6. demandare al responsabile del settore finanza e contabilità gli adempimenti conseguenti e successivi;
7. con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal Sig. Presidente: Presenti n. 14, Votanti n. 14, Astenuti n. =, Voti favorevoli n. 14 , Voti contrari n. =, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267.-
COEFFICIENTI SPECIFICI DI RIDUZIONE
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DESCRIZIONE VINCOLO |
% ABBATTIMENTO |
1 |
SUPERFICI RIDOTTE DEI LOTTI * a)Zona A2 – inferiore a mq 250 b)Zone B1 – inferiore a mq 450 c)Zone B2 – inferiore a mq 650 d)Zone D1 – inferiore a mq 1.000 e)Zone D2 – inferiore a mq 1.500 |
50% |
2 |
AREE SOTTOPOSTE A SERVITU’ DI ELETTRODOTTO, OLEODOTTO, METANODOTTO ** |
70% |
In presenza di più vincoli si applicherà il coefficiente di riduzione più elevato |
* Si considera non autonomamente edificabile la particella fondiaria la cui superficie non è tale da consentire, sulla base delle norme previste dal P.R.G., la realizzazione di un edificio autonomo. La riduzione di valore non è applicabile qualora vi siano particelle fondiarie contigue appartenenti allo stesso proprietario o ai parenti entro il primo grado, anche pro quota.
** La riduzione opera limitatamente alla superficie gravata dalla fascia di rispetto.