ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI MANOPPELLO (Provincia di Pescara) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L'ANNO DI IMPOSTA 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
..................omissis...............
...............di approvare le aliquote e le detrazioni per la prima casa di abitazione I.C.I. per l'anno 2005 come segue:
a) ALIQUOTA del 6,00 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale A-B-C-E-F- con esclusione delle categorie catastali A/10-C/1-C/3;
b) ALIQUOTA del 6,50 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale A/10-C/1-C/3;
c) ALIQUOTA del 7,00 per mille per tutti i fabbricati di categoria catastale -D-;
d) ALIQUOTA del 6,00 per mille per tutte le aree fabbricabili.
DETRAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE:
Le detrazioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (art. così sostituito dall'art. 3, comma 55, della Legge 23.12.1996, n. 662 e dall'art. 3 del D.Lgs. 11 marzo 1977, n. 50, convertito con modificazioni, dalla Legge 09 maggio 1997, n. 122, sono stabilite come segue:
1) in € 103,29;
2) in € 150,00 per i contribuenti nel cui nucleo familiare, risultante anagraficamente, è compreso un portatore di handicap grave con percentuale del 100% e riconosciuto per i benefici concessi dall'art. 3 della Legge 104/1992, limitatamente alla prima casa di abitazione e le sue pertinenze;
3) in € 150,00 per i contribuenti che hanno un'età anagrafica superiore a sessantacinque anni residenti in Manoppello, compiuti nell'anno di imposta, e con un reddito prodotto nell'anno precedente ai fini delle imposte dirette, per ogni componente il nucleo familiare, risultante anagraficamente, inferiore a € 7.000,00 annue, limitatamente alla prima casa di abitazione e le sue pertinenze.
La documentazione comprovante il diritto alle detrazioni di cui ai punti 2) e 3) della presente deliberazione, deve essere prodotta entro e non oltre il 20 dicembre di ogni anno di imposizione.