IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi,
che l’art. 1, comma 156, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria) modifica l’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 504/1992, disponendo che, per l’I.C.I., l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale;
Visto l’articolo 1, comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
Visto l’art. 77 bis, comma 30, della legge n. 133 del 06.08.2008, con il quale resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24.07.2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Visto l’art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008, che prevede, a decorrere dall’anno di imposta 2008, l’esclusione dell’Imposta Comunale sugli Immobili dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;
Ritenuto di non dover modificare per l’anno 2010 le aliquote dell’anno precedente;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi del Comune;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
Con voti:
Presenti: n° 12
Votanti: n. 12
Favorevoli: n. 12
Contrari: n°=
Astenuti: n°=
D E L I B E R A
I.di confermare le aliquote dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2010, come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare:
–per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale non rientranti nell’esclusione Ici dell’art. 1 del decreto legge 27.05.2008 n. 93, convertito in legge 24.07.2008 n. 126
QUATTRO VIRGOLA CINQUE (4,5) per mille;
-per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: CINQUE (5) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: SEI VIRGOLA CINQUE (6,5) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locati: SETTE (7) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: SEI VIRGOLA CINQUE (6,5) per mille;
5) aliquota da applicare i soggetti passivi per aree edificabili produttive fino alla data di rilascio di concessione edilizia: SETTE (7) per mille;
6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili inabitabili al fine di essere destinate ad attività turistiche e ricettive: DUE (2) per mille.
II.Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.lgvo 30 dicembre, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito da commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%)per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune,con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, e nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile e comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamento d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato al contribuente;
IV. Di confermare la detrazione dell’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di
€ 103,29=, rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione;
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
V. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; allo stesso modo è considerata abitazione principale quella connessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonché al coniuge anche se separato, con obbligo di presentazione della dichiarazione al Comune.
Sono inoltre parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.
VI. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.
VII. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti su proposta della Giunta Comunale per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
VIII. dare atto che, ai sensi del secondo comma del’art. 58 del D.lgvo 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.lgvo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Con separata, autonoma votazione riportante il seguente risultato: presenti: n° 12- votanti: n° 12 voti favorevoli: n° 12 - voti contrari: n° = - astenuti: n° = il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.