L A  G I U N T A  C O M U N A L E

-PREMESSO

-che l’I.C.I.. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi,

-che l’art. 54 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgvs. 23 marzo 1998, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

-che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

-che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.lgvo 18 agosto, n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

-che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

-che l’art. 1, comma 5 , della legge 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

-che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:

a)nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2005 le aliquote dell’anno precedente;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

D E L I B E R A

I.di confermare le aliquote dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:

1) aliquota ridotta, da applicare:

–per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

CINQUE (5) per mille;

-per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: CINQUE VIRGOLA CINQUE (5,5) per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: SEI (6) per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locati: SEI VIRGOLA CINQUE (6,5) per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: SEI (6) per mille;

5) aliquota da applicare i soggetti passivi per aree edificabili produttive fino alla data di rilascio di concessione edilizia: SEI VIRGOLA CINQUE (6,5) per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

  1. al recupero di unità immobiliari inagibili inabitabili al fine di essere destinate ad attività turistiche e ricettive: DUE (82) per mille.

II.Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.lgvo 30 dicembre, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito da commi 48, 51 e 52, lettera a) dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%)per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune,con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, e nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione e restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile e comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamento d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato al contribuente;

IV. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

V. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; allo stesso modo è considerata abitazione principale quella connessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al IV grado, nonché al coniuge anche se separato.

Sono inoltre parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto.

VI. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

VII. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti su proposta della Giunta Comunale per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

VIII. dare atto che, ai sensi del secondo comma del’art. 58 del D.lgvo 15 dicembre 1997, n. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D.lgvo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi dell’art. 49, com. 2, D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio

 

Esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio