Città di Spoltore

Aliquote I.C.I. anno 2005

Il Comune di Spoltore informa:

che con delibera della Giunta Municipale n° 38 del 03.03.2005 sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 come segue:

ALIQUOTE:

6.00 per mille ALIQUOTA ORDINARIA

4.50 per mille PER UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER PERSONE FISICHE SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA.

Precisato che sono equiparate all’abitazione principale:

a. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

b. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate (art. 3 comma 56 Legge 662/96);

c. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

d. le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

e. le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2-C6-C7. L’equiparazione opera a condizione che le unità immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione così come previsto dall’art. 817 del c.c.;

f. sono considerate abitazioni principali ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta(senza detrazione), quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado. (Presentare una richiesta su apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Tributi entro il 30.06.2006, le richieste già presentate per gli anni precedenti restano valide se non sono modificati i requisiti che determinano il diritto alla aliquota ridotta).

DETRAZIONI

L’importo della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata per l’anno 2005 in € 103,291.

ULTERIORE DETRAZIONE DI € 51,65

pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico;

portatori di handicap legalmente riconosciuti con invalidità non inferiore al 100% avente diritto di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico;

personale in cassa integrazione speciale o mobilità con reddito ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico;

disoccupati iscritti all’Ufficio di collocamento con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.039,91 per ogni familiare a carico.

Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di € 51,67 tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie: A/1 – A/7 – A/8 – A/9.

CRITERI APPLICATIVI

Il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve dichiarare quanto segue:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutte le condizioni di base richieste per il riconoscimento del diritto alla detrazione per abitazione principale fino a € 154,937 (LIRE 300.000). in relazione a ciò si precisa che:

il reddito di riferimento è quello IRe(Imposta sul Reddito)2004 complessivamente conseguito dal nucleo familiare;

il periodo temporale di riferimento per il possesso delle condizioni di base e dei requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione è fissato alla data del 01.01.2005.

 La richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata all’Ufficio Tributi – Via G. Di Marzio, n° 66 – 65010 SPOLTORE (PE) oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo entro la data utile per il versamento a saldo (20.12.2005).

 I contribuenti che hanno inviato la richiesta potranno al momento del pagamento delle rate ICI 2005, già tenere conto dell’ulteriore detrazione.

 L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulle autocertificazioni mediante l’acquisizione diretta di informazioni nei confronti delle Amministrazioni certificanti oppure richiedendo all’interessato, attraverso controlli a campione, la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 504/92, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 comma 1 della Legge n° 15/68 e succ. modif. nel caso di dichiarazione false o mendaci.

Per informazioni tel. UFF.TRIBUTI 0854964216