Città di Spoltore Aliquote I.C.I. anno 2005 |
Il Comune di Spoltore informa: che con delibera della Giunta Municipale n° 38 del 03.03.2005 sono state determinate le aliquote ICI per l’anno 2005 come segue: ALIQUOTE: 6.00 per mille ALIQUOTA ORDINARIA 4.50 per mille PER UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER PERSONE FISICHE SOGGETTI PASSIVI D’IMPOSTA. Precisato che sono equiparate all’abitazione principale: a. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari; b. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate (art. 3 comma 56 Legge 662/96); c. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; d. le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; e. le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2-C6-C7. L’equiparazione opera a condizione che le unità immobiliari considerate come pertinenza siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione così come previsto dall’art. 817 del c.c.; f. sono considerate abitazioni principali ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta(senza detrazione), quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado. (Presentare una richiesta su apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Tributi entro il 30.06.2006, le richieste già presentate per gli anni precedenti restano valide se non sono modificati i requisiti che determinano il diritto alla aliquota ridotta). DETRAZIONI L’importo della detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata per l’anno 2005 in € 103,291. ULTERIORE DETRAZIONE DI € 51,65 pensionati con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico; portatori di handicap legalmente riconosciuti con invalidità non inferiore al 100% avente diritto di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico; personale in cassa integrazione speciale o mobilità con reddito ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.032,91 per ogni familiare a carico; disoccupati iscritti all’Ufficio di collocamento con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a € 10.845,60 più € 1.039,91 per ogni familiare a carico. Si escludono dalla maggiorazione della detrazione di € 51,67 tutte le unità immobiliari classificate in catasto nelle categorie: A/1 – A/7 – A/8 – A/9. CRITERI APPLICATIVI Il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve dichiarare quanto segue: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti la famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutte le condizioni di base richieste per il riconoscimento del diritto alla detrazione per abitazione principale fino a € 154,937 (LIRE 300.000). in relazione a ciò si precisa che: il reddito di riferimento è quello IRe(Imposta sul Reddito)2004 complessivamente conseguito dal nucleo familiare; il periodo temporale di riferimento per il possesso delle condizioni di base e dei requisiti necessari per fruire dell’ulteriore detrazione è fissato alla data del 01.01.2005. La richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata all’Ufficio Tributi – Via G. Di Marzio, n° 66 – 65010 SPOLTORE (PE) oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo entro la data utile per il versamento a saldo (20.12.2005). I contribuenti che hanno inviato la richiesta potranno al momento del pagamento delle rate ICI 2005, già tenere conto dell’ulteriore detrazione. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulle autocertificazioni mediante l’acquisizione diretta di informazioni nei confronti delle Amministrazioni certificanti oppure richiedendo all’interessato, attraverso controlli a campione, la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 504/92, fermo restando quanto previsto dall’art. 26 comma 1 della Legge n° 15/68 e succ. modif. nel caso di dichiarazione false o mendaci. Per informazioni tel. UFF.TRIBUTI 0854964216 |