a)
a)
Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta I.C.I.,
- Visto il D. Leg.vo n.504 del 30.12.1992 e successive modifiche;
- Visto il Regolamento Comunale Generale sulle Entrate;
- Visto il Regolamento Comunale sull’ICI adottato con atto del C.C. n.30 in data 04.12.2008.
a) ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE:
1. Abitazione principale e pertinenze a servizio della stessa per le categorie escluse dall’art.1 del D.L. n.93 del 27.05.2008 per le quali viene riconosciuta la detrazione di base di cui all’art.8, comma 2 del D.Lgs. n.504/1992 nella misura di € 103,29, rapportata al periodo di utilizzo;
b) ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 PER MILLE:
2. Immobili concessi in locazione, con contratto registrato, a soggetti che la utilizzano a titolo di abitazione principale;
3. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta di 1° grado (genitori e figli) e parenti collaterali di 2° grado (fratelli e sorelle) che la utilizzano come abitazione principale e che nelle stesse abbiano stabilito la propria residenza.
Per fruire del suddetto beneficio l’avente diritto è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza dei requisiti previsti;
c) ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE:
4. Abitazioni non locate.
5. Fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione.
6. Seconda abitazione.
7. Unità immobiliare non adibite a pertinenza dell’abitazione principale.
d) ALIQUOTA DEL 6,50 PER MILLE:
8. Immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, artigianali
e) ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE:
9. Aree fabbricabili.
Con delibera della G.C. n.22 del 10.03.2011 sono stati determinati i valori delle aree edificabili ai fini ICI.
f) ALIQUOTA DEL 5 PER MILLE:
10. Terreni agricoli. specificando che:
sono considerati esenti dall’imposta (art. 7, D. Leg.vo n. 504/92) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984. Atteso che la vigente delimitazione ricomprende l’intero territorio comunale, anche per l’anno 2011 e per quanto sopra, l’esenzione è estesa a tutti i terreni agricoli;
2. MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’ICI può essere effettuato in due rate:
- PRIMA RATA: il versamento della prima rata, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni spettanti, va effettuata entro il 16 giugno 2011.
- SECONDA RATA: il versamento della seconda rata deve essere effettuato dal 1° al 16° dicembre
E’ consentito il versamento in unica soluzione dell’importo dovuto per l’intero anno in corso entro il termine di scadenza della 1° rata.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il n° di C/C postale 75461491 intestato a “Comune di Serramonacesca – Servizio ICI”.
Non deve essere effettuato alcun versamento se l’importo complessivo dell’imposta dovuta è uguale o inferiore a € 5,00.
Marilena DI NIZIO