DELIBERA

  1. Di confermare per l’anno 2008, l’aliquota comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 nelle misure stabilite nell’anno 2004 e precisamente:

  1. ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE:

  1. Abitazione principale e pertinenze a servizio della stessa;
  2. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario ad ascendenti o discendenti di 1° grado che le utilizzino come abitazioni principali e che non possiedono altri immobili.
  3. Abitazioni Locate, con contratto regolarmente registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

Per poter beneficiare delle aliquote agevolate di cui ai punti 2 e 3, il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

 

  1. ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE:

  1. Abitazioni non locate.
  2. Fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione.
  3. Seconda abitazione.
  4. Unità immobiliare non adibite a pertinenza dell’abitazione principale.

 

  1. ALIQUOTA DEL 6,50 PER MILLE:
  2. 8. Immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, artigianali

     

  3. ALIQUOTA DEL 6 PER MILLE:

  1. Aree fabbricabili.

  1. ALIQUOTA DEL 5 PER MILLE:

  1. Terreni agricoli. specificando che:

sono considerati esenti dall’imposta (art. 7, D. Leg.vo n. 504/92) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984. Atteso che la vigente delimitazione ricomprende l’intero territorio comunale, anche per l’anno 2008 e per quanto sopra, l’esenzione è estesa a tutti i terreni agricoli;

 

  1. DETRAZIONE UNITA’ IMMOBILIARI ADIBITE A PRIMA ABITAZIONE così come individuato al punto a 1 - EURO 103,29.

 

 

Di dare atto dell’ulteriore detrazione pari all’ 1,33 per mille della base imponibile riconosciuta ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Finanziaria 2008;