IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO: che l’ICI “Imposta Comunale sugli Immobili” è stata istituita con il Titolo I, Capo I, del D.Lgvo 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

CHE, ai sensi dell’art.1 comma 156 della legge finanziaria 296/2006 compete al Consiglio Comunale l’approvazione delle aliquote e detrazioni ICI;

SI RITIENE OPPORTUNO stabilire per l’anno 2008 le seguenti aliquote:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

5,3/1000

TERRENI AGRICOLI

6/1000

AREE FABBRICABILI

6/1000

ALTRI IMMOBILI

7/1000

 

Si stabilisce inoltre un’aliquota agevolata del 3,5/1000 a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

E’ stabilita l’aliquota del 4 per mille per un periodo di due anni, che decorrono dalla data di iscrizione in catasto degli immobili o in mancanza dalla data di installazione degli infissi esterni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

 

SI RITIENE ALTRESI’ di stabilire per l’anno 2008:

 

·        La conferma della detrazione spettante per l’abitazione principale pari ad € 113,62 ai sensi dell’art.8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

 

·        Ulteriore detrazione statale per l’abitazione principale  pari all’1,33/1000, così  come stabilito dall’art.8 comma 2 bis , 2 ter e 4 e dall’art. 6 comma 3 bis  del decreto legislativo n. 504/1992 (modificato dalla legge finanziaria 2008 n. 244/2007) e dalla Risoluzione del Ministero      dell’Economia e delle Finanze n.1 del 31 gennaio 2008.      

 

 

 

Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota   (5,3/1000), e  detrazione d’ imposta  di € 113,62, oltre alla ulteriore detrazione statale nei casi previsti dalla legge:

o       Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

o       Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

o       Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino perciò dimorare abitualmente; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi dell’art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Essa, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono le condizioni per usufruire dell’agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare entro il medesimo termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, il venir meno delle condizioni dell’agevolazione.

 

 

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale  e pertanto soggette alla medesima aliquota   (5,3/1000), e detrazioni d’imposta:

 

·        Le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell’immobile che costituisce l’ abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale  e pertinenze, specificando che , per quanto riguarda le pertinenze, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte  dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

I soggetti passivi portatori di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3 legge quadro n. 104/92 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge 104/92 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, potranno applicare, per le unità, immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione pari ad €. 200,00 in luogo di quella stabilità ordinariamente per l’abitazione principale. La predetta detrazione non si applica nel caso in cui il soggetto percepisce l’indennità di accompagnamento.

 

Ai fini dell’applicazione della detrazione d’imposta in base alle nuove disposizioni legislative si riporta la seguente tabella esemplificativa:

 

·        Aliquota abitazione principale

·        Detrazione abitazione principale (€113,62)

·        Ulteriore detrazione statale (art.3 comma 2 del regolamento ici)

·        Aliquota abitazione principale

·        Detrazione abitazione principale (€ 113,62)

·        unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

·        relative pertinenze di cui all’art. 11 del regolamento ici;

·        unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

·        alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del DPR 24 luglio 1967 n. 616;

·        unità immobiliare che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta  assegnata al soggetto passivo.

·        unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A1, A8 ed A9;

 

·        Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;

·        Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino avere la residenza anagrafica;

 

Visto il D.Lgvo n.267/2000;

 

Visto l’art.1 comma 5, 6 e 7, della legge finanziaria 2008 (L.244/2007);

 

Vista la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1 del 31 gennaio 2008 esplicativa sull’applicazione della ulteriore detrazione statale per l’abitazione principale;

 

Con voti favorevoli 12, contrari 2 (Di Battista D. – Filippone G.) resi per alzata di mano

 

DELIBERA

 

Di applicare per l’anno 2008 le aliquote ICI nel modo seguente:

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

5,3/1000

TERRENI AGRICOLI

6/1000

AREE FABBRICABILI

6/1000

ALTRI IMMOBILI

7/1000

 

Si stabilisce inoltre un’aliquota agevolata del 3,5/1000 a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

E ’stabilita l’aliquota del 4 per mille per un periodo di due anni, che decorrono dalla data di iscrizione in catasto degli immobili o in mancanza dalla data di installazione degli infissi esterni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.

 

 

Di stabilire per l’anno 2008:

 

·        La conferma della detrazione spettante per l’abitazione principale pari ad € 113,62 ai sensi dell’art.8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

 

·        Ulteriore detrazione statale per l’abitazione principale  pari all’1,33/1000, così  come stabilito dall’art.8 comma 2 bis , 2 ter e 4 e dall’art. 6 comma 3 bis  del decreto legislativo n. 504/1992 (modificato dalla legge finanziaria 2008 n. 244/2007) e dalla Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.1 del 31 gennaio 2008.      

 

 

Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota   (5,3/1000), e  detrazione d’ imposta  di € 113,62, oltre alla ulteriore detrazione statale nei casi previsti dalla legge:

·        Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

o       Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;

o       Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino perciò dimorare abitualmente; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi dell’art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi. Essa, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono le condizioni per usufruire dell’agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare entro il medesimo termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, il venir meno delle condizioni dell’agevolazione.

 

 

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale  e pertanto soggette alla medesima aliquota   (5,3/1000), e  detrazioni d’ imposta:

·        Le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisponda al diritto reale dell’immobile che costituisce l’ abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale  e pertinenze, specificando che , per quanto riguarda le pertinenze, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte  dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. 

 

I soggetti passivi portatori di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3 legge quadro n. 104/92 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge 104/92 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, potranno applicare, per le unità, immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione pari ad €. 200,00 in luogo di quella stabilità ordinariamente per l’abitazione principale. La predetta detrazione non si applica nel caso in cui il soggetto percepisce l’indennità di accompagnamento.

 

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione alla società RIS.CO s.r.l.corso Roma, 2 66023 Francavilla al Mare, concessionario del servizio;

 

 

Richiedere la pubblicazione della presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale come previsto dall’art. 58, comma 4°, del D.Lgvo  446/97.

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, lo stesso, con voti favorevoli 12, contrari 2 (Di Battista D. – Filippone G.)viene reso immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.