Aliquote ICI per l’anno 2006:
ABITAZIONE PRINCIPALE |
5,3/1000 |
TERRENI AGRICOLI |
6/1000 |
AREE FABBRICABILI |
6/1000 |
ALTRI IMMOBILI |
7/1000 |
Si stabilisce inoltre un’aliquota agevolata del 3,5/1000 a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
Si stabilisce inoltre per l’anno 2006:
· La conferma della detrazione spettante per l’abitazione principale pari ad € 113.62
· Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota (5,3/1000), e la detrazione d’ imposta:
· Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa , adibite ad abitazione principale dei soci;
· Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;
· Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano locate.
· Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui risultino perciò dimorare abitualmente; la concessione in uso gratuito si rileva dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi dell’art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione ICI.
· Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota (5,3/1000), e la detrazione d’ imposta:
· Le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta, nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale che ha per oggetto le pertinenze corrisposta al diritto reale dell’immobile che costituisce l’ abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale e pertinenze, specificando che , per quanto riguarda le pertinenze, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
· I soggetti passivi portatori di handicap o capo famiglia di nucleo familiare anagrafico ove siano presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3 legge quadro n. 104/92 ed in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge 104/92 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, potranno applicare, per le unità, immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione pari ad €. 200,00 in luogo di quella stabilità ordinariamente per l’abitazione principale. La predetta detrazione non si applica nel caso in cui il soggetto percepisce l’indennità di accompagnamento.