COMUNE DI PIANELLA

PROVINCIA DI PESCARA

Deliberazione della Giunta Comunale

°60

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONE

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005

data:

26.04.05

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

Di applicare per l’anno 2005 le aliquote ICI nel modo seguente:

ABITAZIONE PRINCIPALE

5,3/1000

TERRENI AGRICOLI 6/1000

AREE FABBRICABILI 6/1000

ALTRI IMMOBILI 7/1000

Si stabilisce inoltre un’aliquota agevolata del 3,5/1000 a favore di proprietari che eseguono

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al

recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L’aliquota

agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata

di tre anni dall’inizio dei lavori.

Di stabilire per l’anno 2005:

La conferma della detrazione spettante per l’abitazione principale pari ad € 113,62.

Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesima

aliquota (5,3/1000), e la detrazione d’ imposta:

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ,

adibite ad abitazione principale dei soci;

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;

Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini

italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano

locate.

Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino al

primo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui

risultino perciò dimorare abitualmente; la concessione in uso gratuito si rileva

dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi

dell’art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine

della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione ICI. Si Precisa che

la dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno a pena di decadenza.

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale e pertanto soggette alla

medesima aliquota (5,3/1000), e la detrazione d’ imposta:

Le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituiscono

pertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto

nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo

immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti

nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate

parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta,

nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale

che ha per oggetto le pertinenze corrisposta al diritto reale dell’immobile che

costituisce l’ abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta

soltanto per l’abitazione principale e pertinenze, specificando che , per quanto

riguarda le pertinenze, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre

dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non

ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

I soggetti passivi portatori di handicap o capo famiglia di nucleo familiare

anagrafico ove siano presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni

che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3 legge quadro n. 104/92 ed

in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge

104/94 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, potranno applicare, per le

unità, immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione pari ad €.

200,00 in luogo di quella stabilità ordinariamente per l’abitazione principale. La

predetta detrazione non si applica nel caso in cui il soggetto percepisce l’indennità

di