COMUNE DI PIANELLA
PROVINCIA DI PESCARA
Deliberazione della Giunta Comunale
°60
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI E DETRAZIONE
D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005
data:
26.04.05
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di applicare per l’anno 2005 le aliquote ICI nel modo seguente:
ABITAZIONE PRINCIPALE
5,3/1000
TERRENI AGRICOLI 6/1000
AREE FABBRICABILI 6/1000
ALTRI IMMOBILI 7/1000
Si stabilisce inoltre un’aliquota agevolata del 3,5/1000
a favore di proprietari che eseguonointerventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L’aliquota
agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di tre anni dall’inizio dei lavori.
Di stabilire per l’anno 2005
:•
La conferma della detrazione spettante per l’abitazione principale pari ad € 113,62.•
Sono equiparate all’abitazione principale e pertanto soggette alla medesimaaliquota (5,3/1000), e la detrazione d’ imposta:
•
Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ,adibite ad abitazione principale dei soci;
•
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani odisabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;
•
Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadiniitaliani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano
locate.
•
Le unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti in linea retta fino alprimo grado (genitori-figli), da essi adibite ad abitazione principale ed in cui
risultino perciò dimorare abitualmente; la concessione in uso gratuito si rileva
dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi
dell’art. 47 DPR n.445 del 28/12/2000, e deve essere presentata entro il termine
della stessa scadenza della presentazione della dichiarazione ICI. Si Precisa che
la dichiarazione deve essere ripresentata ogni anno a pena di decadenza.
•
Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale e pertanto soggette allamedesima aliquota (5,3/1000), e la detrazione d’ imposta:
•
Le cantine, i garages, i box, i posti macchina coperti e scoperti che costituisconopertinenza di un’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto
nelle categorie C2, C6, e C7, a condizione che appartengono ad un medesimo corpo
immobiliare contraddistinto da un unico numero civico, o a corpi immobiliari posti
nelle immediate vicinanze, anche se con accesso in vie diverse, sono considerate
parte integrante della stessa ed usufruiscono quindi della medesima aliquota ridotta,
nel limite di una unità immobiliare e a condizione che la proprietà od il diritto reale
che ha per oggetto le pertinenze corrisposta al diritto reale dell’immobile che
costituisce l’ abitazione principale. Resta altresì fermo che la detrazione spetta
soltanto per l’abitazione principale e pertinenze, specificando che , per quanto
riguarda le pertinenze, la detrazione consiste nella possibilità di detrarre
dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non
ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
•
I soggetti passivi portatori di handicap o capo famiglia di nucleo familiareanagrafico ove siano presenti uno o più soggetti portatori di handicap in situazioni
che assumono la connotazione di gravità di cui all’art. 3 legge quadro n. 104/92 ed
in possesso della certificazione rilasciata dalla commissione istituita dalla legge
104/94 art. 4, con grado di invalidità pari al 100%, potranno applicare, per le
unità, immobiliari adibite ad abitazione principale, una detrazione pari ad €.
200,00 in luogo di quella stabilità ordinariamente per l’abitazione principale. La
predetta detrazione non si applica nel caso in cui il soggetto percepisce l’indennità
di