PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
ICI anno 2009 - Pagamenti - Dichiarazioni – Modulistica
Scadenze:
- ACCONTO – 16 giugno 2009.
- Versamento unica soluzione: la scadenza coincide con quella dell’acconto.
- SALDO – 16 dicembre 2009.
Modalità di versamento:
- Sportelli SOGET SPA
- Bollettini di versamento su c/c postale n.89045710 intestato a SO.G.E.T. SPA - Pescara - PE - ICI
- utilizzo mod.F24 sia per il pagamento ordinario che per le compensazioni.
Aliquote, Detrazioni e Agevolazioni:
Per usufruire delle aliquote agevolate è obbligatorio presentare la domanda.
Tabella aliquote
Aliquote |
|
Categorie catastali interessate |
1
3,50 o/oo
|
a) Per le abitazioni principali, intendendosi per tali quelle di residenza anagrafica, salvo prova contraria, e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, purché facenti parte dello stesso edificio, non locate.
b) Per le abitazioni di categorie da A2 ad A5 per le quali al 1° gennaio è in essere il comodato in uso gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori. L’aliquota è applicabile esclusivamente se gli stessi vi mantengano la residenza anagrafica.
c) Abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98 (art. 2 comma 4) |
· Cat. A1 - A8 - A9
· C/2 – C/6 – C/7
Categorie “A” ammesse |
2
6,00 o/oo
|
a) Le restanti unità immobiliari di cat. A risultanti, al 1° gennaio, locate.
b) Le unità immobiliari con cat. C di proprietà di artigiani e commercianti, regolarmente iscritti presso la CC.I.AA., residenti sul territorio Comunale e da essi direttamente utilizzate ai fini della produzione. |
· A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9-A/11
· C/1-C/2-C/3 |
3
7,00 o/oo
|
a) Tutte le tipologie di terreni ivi compresi i terreni edificabili
b) Le unità immobiliari di cat. A non locate per le quali non siano stati registrati, o non siano in essere, contratti di locazione nel corso dell’anno d’imposta e non ci sia in essere il comodato gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori
c) Unità immobiliari con cat. A/10 (Uffici e studi privati)
d) Le unità immobiliari con cat. B (collegi, case di cura, uffici pubblici…)
e) Le unità immobiliari con categoria C (negozi, magazzini…..), tranne quelle ad aliquota 6,00%.
f) Le unità immobiliari con cat. D (opifici, alberghi, banche…ecc.)
g) Teatri – Cinema – Strutture Aeroportuali – Strutture Portuali i cui soggetti passivi del tributo non rientrano nell’art. n. 39 del D.L. n. 223/06 convertito nella L. n. 248/06;
h) Tutte le unità immobiliari, ancorché ascrivibili ai punti 1) e 2) della presente tabella, facenti parte di edifici sui quali sono installati apparati o dispositivi di telefonia mobile. |
Tutte le cat. A non locate non costituenti abitazioni principali
A/10
B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/6-B/7
C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7
D/1-D/2-D/3-D/4-D/5-D/6-D/7-D/8
Tutte le tipologie |
Per l'anno di imposta 2009 è abolito il pagamento dell’ICI per l’immobile che costituisce abitazione principale, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, appartenente alle cat. A2 – A3 – A4 – A5 – A6- A7, e relative pertinenze di cat. C2 – C6 – C7, ad esclusione degli immobili costituenti abitazione principale appartenenti alle cat. A1 – A8 – A9.
Nessuna modifica è stata apportata al pagamento dell’imposta per le ulteriori unità immobiliari per le quali si applicano le aliquote previste nella delibera del C.C. n.10 del 21-01-2008.
Detrazioni d’imposta
Detrazione d’imposta per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale:
€ 103,29 per unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale appartenenti alle cat. A1 - A8 - A9.
Casi particolari per gli ex coniugi:
(art. 1, comma 6, lettera b) della Legge 244/2007 – vedi estratto che segue)
6. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) …omissis…
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».