CITTA’ DI PESCARA

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ICI

 

Seduta del 21-01-08  Deliberazione N. 10

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

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Con votazione unanime favorevole espressa con il sistema elettronico da n.22 consiglieri presenti e votanti, con risultato accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori prima designati e presenti in aula, come da scheda allegata.

 

DELIBERA

 

 

  1. di approvare il nuovo regolamento  per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, come emendato.

 

  1. di abrogare conseguentemente il Regolamento approvato con la surrichiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 171 del 5.10.1998 e tutti gli atti conseguenti o connessi all’Imposta Comunale sugli Immobili, relativa ad anni precedenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Deliberazione del Consiglio Comunale n.        del

 

INDICE

 

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FONTI

ART. 2 – DEFINIZIONI

ART. 3 – determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

ART.  4 – ALIQUOTE

ART.  5 – DETRAZIONI

ART.  6 – MODALITA’

ART.  7-  VERSAMENTI

ART. 8 – RIMBORSI

ART. 9 – ESENZIONI

ART. 10 - RIDUZIONI

ART. 11 – DICHIARAZIONI

ART. 12 – ACCERTAMENTI

ART. 13 – SANZIONI

ART. 14 - INTERESSI

ART. 15 - INCENTIVI AL PERSONALE

ART. 16 – NORME ORGANIZZATIVE

ART. 17 – DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

ART. 19 - NORME FINALI


ART. 1 – PRINCIPI GENERALI E FONTI

Costituisce principio generale, della presente normativa, l’obbligatorietà della sottoposizione al tributo delle emergenze immobiliari rilevanti ai fini ICI. Costituisce, altresì, principio fondamentale, l’intangibilità del gettito tributario, che non può essere diminuito o modificato se non in virtù dell’applicazione di aliquote, detrazioni, riduzioni ed esenzioni, comunque denominate, ricomprese nel presente regolamento.

Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, così come modificato dall’art. 1, comma 175 della L. 296 del 27/12/2006.

 

ART. 2 – DEFINIZIONI

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Si considera adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

 

 ART. 3 – determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 504/1992, nell’intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso con i contribuenti la Giunta Comunale fissa, ai sensi del comma 1, lett. g, dell’art. 59 del D.  Lgs. 446/1997 i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento. Detti valori possono essere modificati annualmente a valere dal 1° giorno dell’anno successivo a quello di adozione della relativa deliberazione.

 

ART.  4 – ALIQUOTE

Con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello di adozione, le aliquote differenziate dell’Imposta Comunale sugli Immobili sono stabilite nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

ART.  5 – DETRAZIONI

E’ fissata, con decorrenza dal 1 gennaio successivo a quello di adozione la seguente detrazione d’imposta spettante alle sole persone fisiche:

 Euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che vi risiede.

 

ART.  6 – MODALITA’

Per l’applicazione delle aliquote agevolate (escluso l’abitazione principale) entro il 31 luglio dell’anno di imposta deve essere prodotta la dichiarazione sul modello previsto dal Settore Tributi.

La dichiarazione sarà valida solo se compilata integralmente indicando specificamente, per ogni fabbricato per cui si richiede, il soggetto obbligato al pagamento della tassa rifiuti solidi urbani; in caso di rifiuto a completare le informazioni mancanti la stessa non verrà presa in considerazione.

 

 

 

ART.  7-  VERSAMENTI

I versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo non supera € 25,00 (venticinque).

 

ART. 8 – RIMBORSI

Non si procede al rimborso quando l’importo da rimborsare risulta non superiore ad € 25,00 (venticinque) e quando il contribuente non lo richieda entro i termini  e con le modalità stabiliti dalla normativa.

E’ dovuto il rimborso per l’I.C.I. pagata per le aree successivamente divenute inedificabili in seguito a modifiche apportate da strumenti urbanistici nel termine di cinque 5 anni dal pagamento della stessa

 

ART. 9 – ESENZIONI

Le esenzioni sono quelle previste dall’art. 7 del D. Lgs. 504/1992, le stesse riguardano esclusivamente i soggetti conduttori e proprietari dei fabbricati.

 

ART. 10 - RIDUZIONI

Ai sensi del comma 1, lett. h) dell’art. 59 del D. Lgs. 446/1997 si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto d’imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, sono identificate come di seguito.

L’inagibilità o inabitabilità consiste nella assoluta inidoneità all’uso cui sono destinati i fabbricati per ragioni di pericolo all’integrità fisica o alla salute delle persone, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento e miglioramento degli edifici.

La riduzione dell’imposta si applica dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione da parte del contribuente concernente l’effettivo non utilizzo, accompagnata da una perizia giurata in ordine alle condizioni di inagibilità ed inabitabilità da parte di un tecnico iscritto all’apposito albo professionale.

Il contribuente ha l’obbligo di dichiarare il ripristino dell’agibilità e dell’abitabilità a mezzo apposita dichiarazione, accompagnata da DIA o da autorizzazione edilizia da cui risulti la data di inizio dei lavori di risanamento, ai fini dell’individuazione della cessazione della riduzione.

L’ente si riserva ogni possibile verifica in ordine all’inagibilità ed inabitabilità.

 

ART. 11 – DICHIARAZIONI

In attesa della revisione completa degli obblighi dichiarativi in materia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D. Lgs. 504/1992, in particolare continuano ad essere soggette a dichiarazioni gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D. Lgs. 463/1997.

 

ART. 12 – ACCERTAMENTI

Gli accertamenti hanno per oggetto la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché le omesse dichiarazioni o gli omessi versamenti. Detti accertamenti debbono essere notificati ai contribuenti, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui le dichiarazioni o i versamenti sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

 

ART. 13 – SANZIONI

 

Le sanzioni sono quelle previste nell’allegato “B” che forma parte integrante del presente regolamento.

Nella determinazione e nelle modalità di irrogazione delle sanzioni si deve tener conto delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e relative alla gravità della violazione ed alla personalità dell’autore dell’infrazione; al comportamento recidivo dell’autore della violazione; all’esistenza di circostanze eccezionali, al concorso di violazioni ed alle violazioni continuate.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 14 - INTERESSI

La misura degli interessi dovuti è pari al tasso legale

 

ART. 15 - INCENTIVI AL PERSONALE

La Giunta comunale, con proprio provvedimento, fissa gli incentivi al personale dipendente anche ai fini dell’esercizio dei poteri di accertamento, contestazione immediata, redazione e sottoscrizione dei processi verbali, liquidazione e riscossione dei tributi.

 

ART. 16 – NORME ORGANIZZATIVE

I Servizi dell’Ente che rilasciano autorizzazioni, concessioni o che sono destinatari di D.I.A., comunicazione d’esercizio di vicinato e simili, sono tenuti a richiedere, nel caso si tratti di unità immobiliari, gli estremi identificativi (foglio, particella, subalterno – estremi concessioni demaniali – estremi autorizzazione occupazione suolo pubblico) e i dati metrici relativi all’attività, da comunicare successivamente al Settore Tributi ai fini della verifica della corretta applicazione dei tributi comunali. I Servizi comunali che, per qualsiasi motivo, dovessero rilevare difformità concernenti, tra l’altro, l’elusione o l’evasione, anche parziale, dei tributi locali, sono tenuti a comunicare tali circostanze al Settore Tributi anche se l’illecito accertato costituisce maggiore violazione amministrativa.

 

ART. 17 – DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

Ferma restando l’intangibilità del gettito tributario, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può differire il pagamento del tributo per situazioni particolari interessanti l’ambito territoriale comunale.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto compatibili si applicano, ad integrazione del presente regolamento, le norme contenute nel Regolamento Generale delle Entrate di natura tributaria approvato con deliberazione consiliare n. 91 del 01/06/2007 e successive modificazioni ed integrazioni ed inoltre le fonti nazionali in materia ed in particolare il D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 

 

 

ART. 19 - NORME FINALI

Le aliquote e detrazioni hanno validità annuale, se non modificate estendono la loro validità anche agli anni successivi.

Copia del presente regolamento è inviata, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività ai sensi dell’art. 52, 2° comma, del D. Lgs. 446/1997, insieme alla richiesta di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 


Allegato “A”

 

Aliquote

Tipologie

Categorie catastali interessate

1

 

 

 

3,50%0

 

 

a)       Per le abitazioni principali, intendendosi per tali quelle di residenza anagrafica, salvo prova contraria, e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, purché facenti parte dello stesso edificio, non locate.

b)       Per le abitazioni di categorie da A2 ad A5 per le quali al 1° gennaio è in essere il comodato in uso gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori. L’aliquota è applicabile esclusivamente se gli stessi vi mantengano la residenza anagrafica.

c)       Abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98 (art. 2 comma 4)

·         Cat. A

·         C/2 – C/6 – C/7

 

 

Categorie “A” ammesse

2

 

 

 

 

6,00%0

 

 

a)       Le restanti unità immobiliari di cat. A risultanti, al 1° gennaio, locate.

 

b)       Le unità immobiliari con cat. C di proprietà di artigiani e commercianti,  regolarmente iscritti presso la CC.I.AA., residenti sul territorio Comunale e da essi direttamente utilizzate ai fini della produzione.

·         A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9-A/11

 

 

·         C/1-C/2-C/3

3

 

 

 

7,00 %0

 

 

a)       Tutte le tipologie di terreni ivi compresi i terreni edificabili

b)       Le unità immobiliari di cat. A non locate per le quali non siano stati registrati, o non siano in essere, contratti di locazione nel corso dell’anno  d’imposta  e non ci sia in essere il comodato gratuito a favore della famiglia dei figli e dei genitori

c)       Unità immobiliari con cat. A/10 (Uffici e studi privati)

d)       Le unità immobiliari con cat. B (collegi, case di cura, uffici pubblici…)

e)       Le unità immobiliari con categoria C (negozi, magazzini…..), tranne quelle ad aliquota 6,00%.

f)         Le unità immobiliari con cat. D (opifici, alberghi, banche…ecc.)

g)       Teatri – Cinema – Strutture Aeroportuali – Strutture Portuali i cui soggetti passivi del tributo non rientrano nell’art. n. 39 del D.L. n. 223/06 convertito nella L. n. 248/06;

h)       Tutte le unità immobiliari, ancorché ascrivibili ai punti 1) e 2) della presente tabella, facenti parte di edifici sui quali sono installati apparati o dispositivi di telefonia mobile.

Tutte le cat. A non locate non costituenti abitazioni principali

 

 

 

A/10

 

B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/7

C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7-

D/1-D/2-D/3-D/4-D/5-D/6-D/7-D/8

 

 

 

 

Tutte le tipologie

 


Allegato “B

 

SANZIONI

ARTICOLO 13

D.Lgs. 504/1992

 

 

TIPO

MIN

MAX

MINIMO DOVUTO

1

Omessa presentazione della Dichiarazione o Denuncia. (sanzione amm.va)

103,29 non riducibile

258,23 non riducibile

Se plurima

il doppio del max + 25% - 50%

2

Omessa presentazione della Dichiarazione o Denuncia.

100% su imposta evasa

200% su imposta evasa

51,65 euro

3

Infedele Dichiarazione o Denuncia.

50% Si applica sulla maggiore imposta dovuta

100% Si applica sulla maggiore imposta dovuta

51,65

4

Errori, infedeltà o omissioni non incidenti sull’ammontare dell’imposta.

51,65

258,23

Se plurima

il doppio del max + 25% - 50%

5

Omesso, tardivo e parziale versamento

30%

30%

Non riducibile

6

Mancata esibizione trasmissione di Documenti e Atti, mancata restituzione dei questionari, mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele

entro 60 gg. dalla richiesta.

51,65 non riducibile

258,23 non riducibile

Se plurima

il doppio del max + 25% - 50%

 

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria provinciale, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.