CITTA’ DI PESCARA
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 110 Del 29 – 01 - 2005
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI A VALERE PER L’ANNO 2005
omissis
LA GIUNTA COMUNALE
omissis
Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,
DELIBERA
Sulla base della puntuale istruttoria degli uffici competenti
Di fissare, con decorrenza 1/1/2005, le seguenti aliquote differenziate dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
Aliquote |
Tipologie |
Categorie catastali interessate |
7%o |
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Tutte le cat. A non locate non costituenti abitazioni principali |
6,75%o |
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5,90%o |
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3,90%o |
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di fissare per l’anno 2005:
a) essere alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta, titolare di pensione con età non inferiore a 60 anni compiuti ;
oppure
essere portatore di handicap al 1° gennaio dell’anno d’imposta, titolare o meno di pensione con invalidità al 100% risultante dal certificato di riconoscimento dell’invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
oppure
essere soggetto passivo, il cui nucleo familiare convivente, nell’abitazione oggetto di detrazione, comprende uno o più disabili al 1° gennaio dell’anno d’imposta con invalidità al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;
b) essere possessore o compossessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente di un’unica unità immobiliare la cui rendita catastale, rivalutata del 5%, non sia superiore a Euro 704,96 (=L.1.365.000) con valore patrimoniale di Euro 70.496,36 (=L. 136.500.000) utilizzata come abitazione principale; eventuali pertinenze (es. garage - cantina) in quanto destinate al servizio di dette unità non vengono considerate, ai fini della maggiore detrazione, come unità immobiliari possedute;
c) avere con riferimento all’anno d’imposta precedente l’anno di competenza del tributo ICI, un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF a lordo degli oneri deducibili non superiore ad Euro 8.780,00 (=L. 17.000.000) incrementato ad Euro 11.879,00 (=L. 23.000.000) in presenza del coniuge ed in ragione di Euro 516,46 (=L. 1.000.000) per ogni altro componente del nucleo stesso, fiscalmente a carico (vedi nota in calce). Per gli stessi deve essere data attestazione barrando la corrispondente casella;
f) il nucleo familiare è quello esistente alla data dell’inoltro della domanda;
g) i componenti del nucleo familiare, oltre il titolare o i titolari dell’unica unità immobiliare, non devono possedere a loro volta unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionale.
In Euro 258,22, limite massimo previsto normativamente, la detrazione per abitazione principale in ragione di anno per le giovani coppie che hanno contratto matrimonio nel corso dell’anno d’imposta.
OMISSIS