CITTA’ DI PESCARA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

Numero 110 Del 29 – 01 - 2005

 

 Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)-  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI A VALERE PER L’ANNO 2005

omissis

LA GIUNTA COMUNALE

 omissis

 Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

Sulla base della puntuale istruttoria degli uffici competenti

 Di fissare, con decorrenza 1/1/2005, le seguenti aliquote differenziate dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

Aliquote

Tipologie

Categorie catastali interessate

7%o

  • Tutte le tipologie di terreni ivi compresi i terreni edificabili

  • Le unità immobiliari di cat. A non locate per le quali non siano stati registrati, o non siano in essere, contratti di locazione nel corso dell’anno corrente d’imposta, e non ci siano in essere contratti di comodato gratuito a favore di parenti entro il 3° Grado per i quali l’aliquota applicata è del 5,90 ‰

Tutte le cat. A non locate non costituenti abitazioni principali

6,75%o

  • Unità immobiliari con cat. A/10 (Uffici e studi privati)

  • Le unità immobiliari con cat. B (collegi, case di cura, uffici pubblici…)

  • Le unità immobiliari con categoria C (negozi, magazzini…..), tranne quelli ad aliquota 5,90%o

  • Le unità immobiliari con cat. D (opifici, alberghi, banche…ecc.)

  • A/10
  • B/1-B/2-B/3-B/4-B/5-B/7
  • C/1-C/2-C/3-C/4-C/6-C/7-
  • D/1-D/2-D/3-D/4-D/5-D/6-D/7-D/8

5,90%o

  • Le restanti unità immobiliari con cat. A locate o per le quali sono in essere contratti di comodato in uso gratuito a favore di coniugi e di parenti entro il 3° Grado utilizzate quali abitazioni principali.
  • Le unità immobiliari con cat. C di proprietà di artigiani e commercianti, regolarmente iscritti presso la CC.I.AA., residenti sul territorio Comunale e da essi direttamente utilizzate.
  • A/1-A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7-A/8-A/9-A/11

 

  • C/1-C/2-C/3

3,90%o

  • Per le abitazioni principali di soggetti residenti e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, purché non locate.
  • Cat. A
  • C/2 – C/6 – C/7

       

    •  di fissare per l’anno 2005:

      a) essere alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta, titolare di pensione con età non inferiore a 60 anni compiuti ;

        oppure

        essere portatore di handicap al 1° gennaio dell’anno d’imposta, titolare o meno di pensione con invalidità al 100% risultante dal certificato di riconoscimento dell’invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

        oppure

        essere soggetto passivo, il cui nucleo familiare convivente, nell’abitazione oggetto di detrazione, comprende uno o più disabili al 1° gennaio dell’anno d’imposta con invalidità al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche;

      b) essere possessore o compossessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione esclusivamente di un’unica unità immobiliare la cui rendita catastale, rivalutata del 5%, non sia superiore a Euro 704,96 (=L.1.365.000) con valore patrimoniale di Euro 70.496,36 (=L. 136.500.000) utilizzata come abitazione principale; eventuali pertinenze (es. garage - cantina) in quanto destinate al servizio di dette unità non vengono considerate, ai fini della maggiore detrazione, come unità immobiliari possedute;

      c) avere con riferimento all’anno d’imposta precedente l’anno di competenza del tributo ICI, un reddito complessivo del nucleo familiare ai fini IRPEF a lordo degli oneri deducibili non superiore ad Euro 8.780,00 (=L. 17.000.000) incrementato ad Euro 11.879,00 (=L. 23.000.000) in presenza del coniuge ed in ragione di Euro 516,46 (=L. 1.000.000) per ogni altro componente del nucleo stesso, fiscalmente a carico (vedi nota in calce). Per gli stessi deve essere data attestazione barrando la corrispondente casella;

      f) il nucleo familiare è quello esistente alla data dell’inoltro della domanda;

      g) i componenti del nucleo familiare, oltre il titolare o i titolari dell’unica unità immobiliare, non devono possedere a loro volta unità immobiliari di alcun tipo nel territorio nazionale.

      In Euro 258,22, limite massimo previsto normativamente, la detrazione per abitazione principale in ragione di anno per le giovani coppie che hanno contratto matrimonio nel corso dell’anno d’imposta.

       

      OMISSIS