VISTO il titolo I, Capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed in particolare l’articolo 6;
VISTO l’articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituto dell’art. 27, comma 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 marzo 2006 che rinvia, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali, al 31 maggio 2006;
DATO ATTO che si rende necessario procedere, anche per l’anno
ALIQUOTE ICI ANNO 2006:
- 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (garage / box o posto auto, soffitta, cantina ) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ;
- 5 (cinque) per mille per i terreni agricoli;
- 6 (sei) per mille per i restanti immobili (altri fabbricati, aree edificabili, etc.)
RITENUTO altresì opportuno, al fine di una più razionale applicazione dell’imposta, tenendo conto sia di categorie disagiate sia della capacità contributiva dei cittadini:
- confermare ad Euro 129,11 la detrazione per i portatori di handicap legalmente riconosciuti con invalidità non inferiore al 100% aventi diritto di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a Euro 10.845,59 per due persone più Euro 1.032,91 per ogni componente il nucleo familiare con un massimo di Euro 4.131,64;
- confermare ad Euro 103,29 l’importo della detrazione per abitazione principale;
VISTA la legge n. 449 del 27/12/1997;
TENUTI PRESENTI i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di stabilire, per l’anno 2006, le aliquote ICI nelle seguenti misure:
- 5 (cinque) per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (garage o box o posto auto, soffitta, cantina) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ;
- 5 (cinque) per mille per i terreni agricoli;
- 6 (sei) per mille per i restanti immobili (altri fabbricati, aree edificabili, etc.)
2) di confermare, per l’anno 2006:
- la detrazione di Euro 129,11 per i portatori di handicap legalmente riconosciuti con invalidità non inferiore al 100% aventi diritto di accompagnamento, con reddito imponibile ai fini IRPEF per nucleo familiare fino a Euro 10.845,59 per due persone, più Euro 1.032,91 per ogni componente il nucleo familiare fino ad un massimo di Euro 4.131,64;
- la detrazione di Euro 103.29 per l abitazione principale.
Indi, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, della legge 18 agosto 2000, n. 267.