PREMESSO che con D.Lgs. n. 504/92, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (ICI)  a decorrere dall’01.01.93,

             

            VISTA la propria precedente deliberazione n.7 in data 29.3.07 con la quale è stato approvato il regolamento ICI;

 

            VISTA la deliberazione n. 13 in data 12.3.08  con la quale la G.C. ha proposto a questo Consiglio Comunale la conferma dell’aliquota ICI per il corrente esercizio finanziario;

 

            RITENUTO di poter confermare l’aliquota  per il corrente esercizio finanziario tenuto conto della proposta della Giunta Comunale e nella misura di seguito riportata:

 

            A) ALIQUOTA del 4,7%0

                 (abitazione principale e immobili di cui alla Cat. C1)      

            B) ALIQUOTA del 5, 5%0

                 (aree edificabili)

            C)  ALIQUOTA del 6,00%0

     (abitazioni fino ad un massimo di due, e le loro pertinenze, concesse in uso gratuito a  parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza)

            D)  ALIQUOTA del 6,00%0

                 (immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale)

            E) ALIQUOTA del 6,5%0

                  ( immobili diversi da quelli indicati nei punti A, B, C e D)

 

di fissare in _ 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

di elevare ad _ 128,29 la detrazione per l’abitazione principale nei seguenti casi:

a.1. per le abitazioni principali in possesso di famiglie aventi, all’interno del proprio nucleo familiare, almeno un soggetto disabile, in situazione di gravità, di cui alla Legge 104/1992, con invalidità riconosciuta nella misura del 100%;

a.2. per gli immobili adibiti ad abitazione principale, utilizzati da soggetti passivi, residenti nel Comune di Lettomanoppello, che abbiano costituito un nuovo nucleo familiare, composto da due o più persone, conviventi,  a partire dall’1.1.2006. L’ulteriore detrazione è riconosciuta solo nel caso in cui si tratti dell’unica unità  immobiliare di proprietà, non considerando eventuali pertinenze. Tale agevolazione spetta per un periodo massimo di quattro anni.

             

            DATO ATTO dell’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile riconosciuta ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 244 del 24.12.2007;         

 

            VISTO il Bilancio in corso di approvazione;

 

            VISTO il D.Lgs. 267/2000;

 

          IL CONSIGLIO COMUNALE

 

con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

presenti:  14         votanti: 10  

favorevoli: 10

contrari:  /   

astenuti:   4 (Conte Nando, Di Renzo Donato, Castellucci Dario, Di Paolo Enrico)  

esito proclamato dal Presidente

 

 

DELIBERA

 

1) di confermare, per l’anno 2008, l’aliquota comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs. n. 504 del 30.12.92, nella misura di seguito riportata:

            A) ALIQUOTA del 4,7%0

                 (abitazione principale e immobili di cui alla Cat. C1)        

            B) ALIQUOTA del 5, 5%0

                 (aree edificabili)

            C)  ALIQUOTA del 6,00%0

(abitazioni fino ad un massimo di due, e le loro pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza)

            D)  ALIQUOTA del 6,00%0

                 (immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale)

            E) ALIQUOTA del 6,5%0

                  ( immobili diversi da quelli indicati nei punti A, B, C e D)

 

   2) di fissare in _ 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3) di elevare ad  _ 128,29 la detrazione per l’abitazione principale nei seguenti casi:

a.1. per le abitazioni principali in possesso di famiglie aventi, all’interno del proprio nucleo familiare, almeno un soggetto disabile, in situazione di gravità, di cui alla Legge 104/1992, con invalidità riconosciuta nella misura del 100%;

a.2. per gli immobili adibiti ad abitazione principale, utilizzati da soggetti passivi, residenti nel Comune di Lettomanoppello, che abbiano costituito un nuovo nucleo familiare, composto da due o più persone, conviventi,  a partire dall’1.1.2006. L’ulteriore detrazione è riconosciuta solo nel caso in cui si tratti dell’unica unità  immobiliare di proprietà, non considerando eventuali pertinenze. Tale agevolazione spetta per un periodo massimo di quattro anni.

           

4) di dare atto dell’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, riconosciuta ai sensi dell’art. 1, comma 5, della Legge 244 del 24.12.2007;   

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

 

presenti:  14         votanti: 10  

favorevoli: 10

contrari:  /   

astenuti:   4 (Conte Nando, Di Renzo Donato, Castellucci Dario, Di Paolo Enrico)  

esito proclamato dal Presidente

 

 

D E L I B E R A

 

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.