COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

(PROVINCIA DI PESCARA)

codice catastale E558

 

 Prot.            2413/76UR                                                                Lettomanoppello, 21.04.2007

 

                                                                                   

                                                                                   

 

OGGETTO: Estratto della deliberazione n. 8 del 29.3.2007, adottata dal Comune di  Lettomanoppello, (Pe) in materia di aliquota ICI per l’anno 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

“omissis“,

DELIBERA

 

1) di determinare, per l’anno 2007, l’aliquota comunale sugli immobili, istituita con D.Lgs. n. 504 del 30.12.92, nella misura di seguito riportata:

 

            A) ALIQUOTA del 4,7%0

                 (abitazione principale e immobili di cui alla Cat. C1)   

            B) ALIQUOTA del 5, 5%0

                 (aree edificabili)

            C)  ALIQUOTA del 6,00%0

                 (abitazioni fino ad un massimo di due, e le loro pertinenze, concesse in uso gratuito ai figli, che              nelle stesse hanno stabilito la propria residenza)

            D)  ALIQUOTA del 6,00%0

                 (immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale)

            E) ALIQUOTA del 6,5%0

                  ( immobili diversi da quelli indicati nei punti A, B, C e D)

 

2) di   fissare in _ 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

3) di elevare ad _.. 128,29 la detrazione per l’abitazione principale nei seguenti casi:

a.1. per le abitazioni principali in possesso di famiglie aventi, all’interno del proprio nucleo familiare, almeno un soggetto disabile, in situazione di gravità, di cui alla Legge 104/1992, con invalidità riconosciuta nella misura del 100%;

a.2. per gli immobili adibiti ad abitazione principale, utilizzati da soggetti passivi, residenti nel Comune di Lettomanoppello, che abbiano costituito un nuovo nucleo familiare, composto da due o più persone, conviventi,  a partire dall’1.1.2006. L’ulteriore detrazione è riconosciuta solo nel caso in cui si tratti dell’unica unità  immobiliare di proprietà, non considerando eventuali pertinenze. Tale agevolazione spetta per un periodo massimo di quattro anni, e cessa, comunque, quando uno degli occupati compie i trentacinque anni di età.

           

 

           

“omissis”

 

                                                                            Per estratto dell’atto, conforme all’originale.

                                                             Lettomanoppello lì, 21.04.2007

 

 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                             F.to (Del Rossi Antonella)