COMUNE DI CUGNOLI

(PROVINCIA DI PESCARA)

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12  del  10.04.2007

 

 

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Conferma delle aliquote per l’anno 2007.

 

L'anno duemilasette il giorno dieci del mese di  aprile alle ore 20.00, nella sala delle

adunanze consiliari di questo Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

 

Lanfranco Chiola-SINDACO                 PRESENTE           

Orazio Di Marco                                    PRESENTE           

Giancarlo Sciarra                                   PRESENTE           

Luigino Sciarra                                       PRESENTE

Tonino Nino Luciani                               PRESENTE

Orietta Romagnoli                                  PRESENTE

Maurizio Di Domizio                              PRESENTE

Emiliano Di Donato                                PRESENTE

Sabatino Quieti                                       PRESENTE

Alessandro Mancini                                PRESENTE

Enzo Chiulli                                            PRESENTE

Lindoro Marini                                       PRESENTE                    

Errico Canale                                         PRESENTE

Assegnati n.13

In carica n.13                 TOTALI N.                                  13                                

 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

- Presiede il Geom. Lanfranco Chiola nella sua qualità di   Sindaco

-         Partecipa il Segretario Comunale Dott. Luciano Di Nicola. La seduta è pubblica .

-          Vengono, dal Presidente, nominati scrutatori i Signori: ==


IL  CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il titolo 1, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, concernente l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Richiamato il  primo comma dell’art. 6 del  D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1 comma 156 della Legge 27.12.2006, n. 296, cosiddetta “L.F. 2007” che statuisce che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale;

Richiamato, altresì, il comma 169 dell’art. 1 della sopraccitata L.F. 2007, che prevede che “gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto  che  il termine  per la deliberazione del bilancio di Previsione  esercizio 2007 è stato rinviato al 30.04.2007;

Visto infine il comma 173 dell’art. 1 della succitata L.F. 2007, che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs.vo n. 507/1992, nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. , salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica;

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze  - Dipartimento delle Entrate dell’11.02.2000, n. 23/E, con la quale si dà interpretazione autentica dell’art. 30, commi 12 e 13 della Legge 23.12.1999, n. 488 ( L.F. per l’anno 2000), invece, alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze;

Ritenuto che, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza:

-         di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

-         di assicurare l’equilibrio del bilancio 2007 con la citata Imposta Comunale sugli Immobili da applicare in questo Comune, per l’anno 2007,  con le seguenti aliquote:

-         abitazione principale 5,00 per mille;

-         immobili diversi dall'abitazione principale  6,00 per mille;

Ritenuto di poter confermare nella misura di € 103,29 la detrazione di cui all’art. 8 c. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall’art. 55 c. 2 della L. n.662 del 23.12.1996;

Ritenuto di poter quantificare, in applicazione di dette aliquote, il presunto gettito dell’imposta per l’anno 2007 in € 140.000,00;

Visti i riferimenti degli uffici comunali;

Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il seguente parere:

 di REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000: FAVOREVOLE

Cugnoli, li  11.04.2007

                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                                         Dott. Luciano Di Nicola

 

Con voti unanimi espressi in forma palese nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1)      di  confermare, con effetto dal 1° gennaio 2007, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I. ), istituita con D.L.gs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ):

-         abitazione principale  5,00 per mille;

-         immobili diversi dall'abitazione principale 6,00 per mille;

2) di confermare nella misura di € 103,29 la detrazione di cui all’art. 8, comma 2, del D.L.gs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 55, comma 2, della Legge 23.12.1996, n. 662;

3) di disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sull'apposito sito internet del Dipartimento Politiche Fiscali , del Ministero dell’Economia e Delle Finanze, così come da istruzioni diramate dalla  Circolare del suddetto Ministero in data 16.04.2003, n. 3/DPF;

4) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.

                In relazione all’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, mediante votazione effettuata per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti n. 13, votanti n. 13, astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

 

                  IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

              Geom. Lanfranco Chiola                                               Dott. Luciano DI NICOLA

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

 

ATTESTA

 

- che la presente deliberazione:

1) E' stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi a partire dal l’ 11.04.2007;

2) [ ] E' stata comunicata, con lettera n. _________ in data_______ ai signori capigruppo consiliari.

 

Cugnoli, li  11.04.2007                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                            Dott. Luciano DI NICOLA

 

 

Il Segretario Comunale attesta

 

 

-         che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   10.04.2007;

 

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo;

 

[ ] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

 

[x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000);

 

[ ] decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

 

[ ] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

 

Cugnoli, li __________   

                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

 

 

           

 

 

 


CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI

SEGRETERIA COMUNALE

TRA I COMUNI DI CARAMANICO TERME (PE) E

ROCCAMPNTEPIANO (CH)

 

 

 

L’anno Duemilasei il giorno _______  del mese di  ____________,

 

TRA

 

Il Comune di Caramanico Terme (PE), con sede in Corso G. Bernardi n. 30, Codice Fiscale 00228670683,  rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arch. Mario MAZZOCCA, in esecuzione della deliberazione consiliare n°  ____ del _________;

 

E

 

Il Comune di Roccamontepiano  (CH), con sede in Via Roma n. 33, Codice Fiscale 80001830696, rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. Adamo CARULLI,  in esecuzione della Deliberazione Consiliare n°__________ del _____________;

 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

 

Art. 1

Oggetto e finalità

 

I Comuni di Caramanico Terme e Roccamontepiano, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, si associano ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.n. 267/2000, per svolgere le funzioni dell’ufficio di Segreteria Comunale con un unico segretario comunale,  con decorrenza dalla data di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale  dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

 

Art.2

Comune Capo convenzione

 

Il Comune di Caramanico Terme è individuato quale Comune capo convenzione

 

ART.3

Durata e cause di scioglimento

 

1.L’Associazione è a tempo indeterminato, ma potrà cessare in qualsiasi momento:

-          per mutuo consenso, deliberato dai due Consigli Comunali,

-          per recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali convenzionate che all’uopo adotterà formale deliberazione consiliare esecutiva, da notificare all’altro Comune, mediante raccomandata A.R., con almeno 1 mese di preavviso.

2. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione a cura del Comune capo convenzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali.

3. All’atto dello scioglimento della convenzione, i Sindaci, d’intesa con il Segretario titolare della Segreteria convenzionata, individueranno la sede di cui il Segretario rimarrà titolare esclusivo.

 

Art. 4

Attribuzioni del Sindaco del Comune capo convenzione

 

1.        Il Sindaco del Comune di Caramanico Terme provvederà, sentito il Sindaco del Comune di Roccamontepiano, ai seguenti adempimenti:

a)       nomina e revoca del Segretario Comunale;

b)       autorizzazione al Segretario comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività;

c)       autorizzazione congedi ordinari e straordinari fino a 60 giorni;

d)       trasmissione alla sezione Regionale dell'agenzia delle richieste del Segretario Comunale concernenti aspettative per motivi di salute, maternità, sindacali e in tutte le ipotesi in cui il periodo di assenza o impedimento superi i 60 giorni.

 

Art. 5

Articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale

 

1.        Il Segretario Comunale, nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti convenzionati, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità e, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, presta di norma il proprio servizio nel rispetto della seguente articolazione settimanale dell'orario di lavoro, per complessive 36 ore:

-          21 ore nel Comune di Caramanico Terme

-          15 ore nel Comune di Roccamontepiano

2.        L'articolazione dell'orario di lavoro settimanale è stabilita, previo accordo tra i Sindaci dei Comuni associati, con separati provvedimenti emanati da ciascun capo delle due Amministrazioni Comunali.

3.        Ciascuno dei due Comuni provvede ad autorizzare il Segretario a svolgere missioni e corrispondere allo stesso compensi ed indennità non compresi negli assegni fissi e continuativi.

4.        I Sindaci dei Comuni interessati dal presente atto potranno, d'intesa con il Segretario Comunale, di volta in volta convenire una diversa utilizzazione del servizio senza incidere sull'entità degli oneri che vengono stabiliti al successivo art. 6.

 

Art. 6

Trattamento economico del Segretario Comunale

 

1.        Spetta al Segretario, a norma dell'art. 45 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali sottoscritto in data 16.05.2001, una retribuzione mensile aggiunta di importo pari al 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del medesimo C.C.N.L., oltre al rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, sostenute per recarsi da Caramanico Terme a Roccamontepiano, da calcolarsi secondo le tariffe ACI.

 

 

Art. 7

Rapporti economici

 

1.        I rapporti finanziari tra gli Enti sono ispirati ai principi della solidarietà e della giusta  ripartizione degli oneri.

2.        La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale è ripartita nel modo seguente:

-          58,33 % a carico del Comune di Caramanico Terme

-          41,67 % a carico del Comune di Roccamontepiano

in corrispondenza dell'articolazione della prestazione lavorativa del Segretario Comunale  stabilita al precedente art. 5.

3.        E' a carico di ciascun Comune nello stesso rapporto ogni altro onere economico previsto dal contratto collettivo di lavoro dei Segretari Comunali, come pure l'onere previsto dall'art. 20, commi 3 e 4, del Regolamento istitutivo dell'Agenzia Autonoma Segretari, emanato con D.P.R. 4.12.1997 n. 465.

4.        Tutti i pagamenti    necessari durante l’anno, compresi  quelli per contributi previdenziali ed assistenziali, saranno anticipati dal Comune di Caramanico Terme mentre il Comune di Roccamontepiano  si impegna a provvedere alla fine di ogni mese a rimettere all’altro Comune la quota di spesa ad esso spettante, salvo conguaglio a fine anno.

5.        Il Comune di Caramanico Terme, ai fini di quanto sopra e a mezzo del competente organo, provvederà alla ripartizione delle spese sia in modo presuntivo sia in modo consuntivo.

6.        Tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico ed economico del  Segretario Comunale, che saranno emanati o richiesti dai competenti organi, saranno trasmessi e faranno riferimento sempre al Comune di Caramanico Terme che ne darà tempestiva comunicazione al Comune associato.

7.        L'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario per recarsi da Caramanico Terme a Roccamontepiano è posto a carico del Comune di Roccamontepiano.

8.        Le spese per missioni e per trasporti svolte dal Segretario sono esclusivamente a carico del Comune nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

9.        Gli oneri per partecipazioni a corsi di studio, convegni e simili sono a carico di entrambi gli Enti Convenzionati in parti uguali.

10.     Qualora siano conferite al Segretario altre funzioni e responsabilità, che ai sensi del C.C.N.L. di categoria determinano maggiorazioni della retribuzione di posizione in godimento  nonché quelle di Direttore Generale, a norma e per gli effetti di cui all'art. 108 del D.l.vo n. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del Comune interessato. Nel caso in cui il conferimento della nomina di Direttore Generale avvenga congiuntamente, la relativa spesa graverà in proporzione ai sensi del comma 2 del presente articolo

11.     Ciascun Comune provvederà alla erogazione, per proprio conto, della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale, previa determinazione della misura di detta indennità da parte del relativo Sindaco. Parimenti, ciascun Comune provvederà a corrispondere al Segretario i diritti di segreteria spettanti al medesimo, ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L. e dell'art. 41 della legge n. 312/1980,   a fronte dell'attività di rogito di contratti prestata nell'interesse dello stesso Comune.

 

Art. 8

Ferie, congedi, aspettative

 

1.        Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative sono comunicate e/o autorizzate dal Sindaco del Comune Capo convenzione secondo le disposizioni del C.C.N.L. dei segretari Comunali e Provinciali sottoscritto il 16.05.2001.

2.        Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione del Segretario assente, il Comune capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune convenzionato, provvederà alla richiesta di sostituzione ed individuazione del segretario cui conferire l'incarico in entrambi i Comuni convenzionati.

3.        La liquidazione dei compensi spettanti al sostituto avverrà a cura del Comune Capo convenzione ed i relativi oneri saranno ripartiti secondo le percentuali stabilite dall'art. 7.

 

 

Art. 9

Forme di consultazione

 

1.        Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi tra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

2.        Il Comune capo convenzione si impegna a garantire all'altro Comune tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi all'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali dovrà essere concordata fra gli Enti convenzionati.

 

Art. 10

Rinvii

 

1.        Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

2.        La presente convenzione, corredata delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dell'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata in originale o copia autentica all'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale dell'Abruzzo.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Per il Comune di Caramanico Terme                               Per il Comune di Roccamontepiano

                 Il Sindaco                                                                                 Il Sindaco

      Arch. Mario MAZZOCCA                                                       Sig. Adamo CARULLI

……………………………….                                                      ……………………………

 

 

 

 

 

 

                       IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO

                  Geom. Lanfranco Chiola                                       Dott. Luciano DI NICOLA

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

 

ATTESTA

 

- che la presente deliberazione:

1)      E' stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi a partire dal  30.11.2006;

2)      [ ] E' stata comunicata, con lettera n. ______ in data ________________ ai signori capigruppo consiliari .

Cugnoli, li  30.11.2006

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                             Dott. Luciano DI NICOLA

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

attesta

- che la presente  deliberazione è divenuta esecutiva il 29.11.2006

- [ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo ;

[ ] non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione ;

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ;

[ ] decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto , dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti  senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

[ ] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Cugnoli, li  __________

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                             Dott. Luciano DI NICOLA