I.C.I. 2007
Estratto deliberazione n. 18 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 27/02/2007, esecutiva a norma di legge con oggetto “Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 2007. Provvedimenti”.
“” (omissis)
….i nuovi termini di pagamento, a partire dal 01/05/2007, dispongono le scadenze al 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno, giusta la previsione dell’art. 37 coma 13 e 14 del D.L. n. 223/2006 convertito nella Legge n. 248/2006;
-2)…di confermare per l’anno 2007 le seguenti aliquote, detrazioni, agevolazioni e prescrizioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
- aliquote:
5,50 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze;
6,75 per mille per gli altri immobili, quale aliquota ordinaria;
- detrazioni:
- confermare la detrazione d’imposta di €.123,95 per tutte le unità immobiliari adibite ad “abitazione principale” del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- agevolazioni:
- di individuare le situazioni di disagio economico e sociale, per le quali e' riconosciuta la maggiore detrazione d'imposta nella misura di €.180,00, nelle seguenti condizioni personali ed economiche:
a) cittadini residenti nel Comune titolari di solo reddito derivante da pensione non superiore nell'anno 2006 ad € 8.263,31 lordi se il soggetto passivo vive solo; se il soggetto non vive solo il reddito complessivo lordo del nucleo familiare, sempre derivante da pensioni e con riferimento ai redditi 2006, viene fissato in € 14.460,80 per il nucleo di due persone; detto limite viene incrementato di € 3.098,74 per ogni ulteriore componente; sono esclusi dal computo del reddito complessivo quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuali pertinenze, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata; gli emolumenti arretrati, i redditi dominicali e/o agrari di importo annuo fino a € 15,50, se l'attività agricola non e' svolta in regime di impresa.
Tutte le condizioni elencate devono coesistere in capo al soggetto passivo alla data dell'1.1.2007.
La detrazione e' rapportata ad unità immobiliare; in caso di comproprietà spetta al soggetto passivo proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione; la detrazione spettante e' applicata sulla sola imposta dovuta per l'abitazione principale e per le eventuali pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare.
I soggetti in possesso dei necessari requisiti potranno applicare la detrazione al momento delle prescritte rate di pagamento dell'imposta.
b) soggetto passivo di imposta, residente nel Comune, nel cui nucleo familiare sia presente un invalido, almeno al 100%, proprietario di un solo appartamento su tutto il territorio nazionale e che nello stesso è residente e vi abita;
c) soggetto passivo di imposta, residente nel Comune, nel cui nucleo familiare si assista con continuità un parente o un affine entro il secondo grado, riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992 e che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
- prescrizioni:
di stabilire, ai sensi del punto 3 dell’art.12 bis del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, che i soggetti che versano nelle condizioni di cui ai precedenti punti a, b, c, provvedano a comprovare dette situazioni entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie impositiva, mediante presentazione di idonea documentazione proveniente da autorità pubblica o equiparata relativa al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio in discorso, pena l’esclusione dal beneficio stesso;
3)- di confermare anche per l’anno 2007 una aliquota agevolata al 4,00 per mille per gli edifici ubicati in centro storico - come individuato nel vigente P.R.G. con l’apposita campitura e denominata “ristrutturazione centro” – zona A – oggetto di interventi di manutenzione.
In tal caso l'agevolazione sarà riconosciuta in relazione alle unità immobiliari che risultino facenti parte dell'intervento; l'agevolazione viene concessa per tre anni d'imposta, dall'anno dell'inizio dei lavori; per usufruire del beneficio gli interessati dovranno, a pena di decadenza, presentare in allegato alla denuncia di variazione ICI dovuta per legge la documentazione sotto indicata con la dicitura “modalità di accesso ai benefici”.
|
a |
Opere di Manutenzione ordinaria (con onere riferito alle sole facciate non inferiore ad €.1.500,00) |
SONO INTERVENTI AMMESSI |
b |
Opere di Manutenzione Straordinaria (con onere riferito alle sole facciate non inferiore ad €.5.000,00) |
|
c |
Opere di Restauro e di Risanamento Conservativo (con onere riferito alle sole facciate non inferiore ad €.3.500,00) |
|
MODALITA’ DI ACCESSO AI BENEFICI |
|
L’istanza deve essere corredata da: |
1 |
dati del dichiarante; |
2 |
dati identificativi dell’immobile (civici e catastali); |
3 |
fotocopia delle autorizzazioni edilizie che abilitano ad eseguire le opere; |
4 |
fotocopia della fine dei lavori certificata dal tecnico direttore dei medesimi; |
5 |
Dichiarazione di esecuzione delle opere di cui ai punti 1) e 2) e dell’ammontare della relativa spesa sottoscritta dal direttore dei lavori o comunque da un tecnico professionista; |
6 |
copia della ricevuta del pagamento alla ditta esecutrice avvenuto a mezzo di bonifico bancario |
(Omissis) “”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Bruno Catena