LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSO:

 

-     che l’I.C.I. – imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I,  capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni  indotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

-          che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

-           che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

CHE, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

 

CHE l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

CHE l’art 1, comma 5, della 27 dicembre 1997, n. 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi del patrimonio edilizio;

 

CHE l’art 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 

VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del C.C. N° 124 del 30 dicembre 1998, come modificato con C.C. N° 53 del 17.12.1999;

 

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunte, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’Ente:

 

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

b)      in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio Tributi del Comune;

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio finanziario di ragioneria;

 

VISTE le disposizioni in precedenza richiamate;

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

 

VISTO lo statuto comunale;

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

 

VISTO l’art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

 

VISTO il disegno di legge finanziaria 2006 ancora in fase di approvazione;

 

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

A)    di confermare per l’anno 2006 le  aliquote dell’I.C.I.- imposta comunale sugli immobili – vigenti per l’anno 2005 che così si riassumono:

 

1)     ALIQUOTA  ORDINARIA 7 (SETTE) PER MILLE;

 

2)      per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quella ad essa equiparata:

ALIQUOTA 5 ( CINQUE) PER MILLE;

 

3)      Per le unità immobiliari site nel centro storico, come definito nello strumento urbanistico vigente,  tenute sfitte :

 ALIQUOTA 9  (NOVE PER MILLE.)

 

4)      Il valore delle aree edificabili è quello stabilito con deliberazione della G.C. N° 120 del 27.06.2005 fermo restando il maggior valore, eventualmente, attribuito in sede di atti pubblici e/o di condono;

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONI  E  DETRAZIONI

 

a)      per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 28 del regolamento comunale, l’imposta è ridotta del 50 per cento;

 

b)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 125,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

 

c) Per l’abitazione principale dei soggetti riconosciuti invalidi civili al 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento e privi di reddito o rendite di qualsiasi natura, ad eccezione della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, è riconosciuta un’ulteriore detrazione, fino alla sua concorrenza, pari ad euro 50,00 rapportato al periodo ed alla quota di possesso.

L’ulteriore detrazione spetta anche nel caso in cui l’invalido coabita con  parenti o affini  entro il terzo grado.

 L’agevolazione in parola deve essere richiesta al Comune allegando all’istanza copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità nonché autocertificazione a firma dell’interessato o di chi ne fa le veci, circa i redditi posseduti, ed il Comune provvederà alle verifiche ai sensi delle norme vigenti.

 

d) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l’attività di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente    25.822,85 e con le seguenti riduzioni:

 

-         del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,85  e fino a € 61.974,83;

 

-         del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 fino a € 103.291,38;

 

-         del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 e fino a € 129.114,23.

 

B)     Affermare che con l’applicazione  delle predette aliquote nonché nella definizione dell’ulteriore riduzione sono state tenute  presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

C)  Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.=

 

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTA l’urgenza,

 

VISTO l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

 

D I C H I A R A

La presente delibera immediatamente eseguibile.