A) di fissare per l’anno 2005 le seguenti aliquote dell’I.C.I.- imposta comunale sugli immobili –
1) ALIQUOTA ORDINARIA 7 (SETTE) PER MILLE;
2) per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e per quella ad essa equiparata:
ALIQUOTA 5 ( CINQUE) PER MILLE;
3) Per le unità immobiliari site nel centro storico, come definito nello strumento urbanistico vigente, tenute sfitte :
ALIQUOTA 9 (NOVE PER MILLE)
RIDUZIONI E DETRAZIONI
a) per i fabbricati inagibili e per i fabbricati fatiscenti come definiti ed individuati dagli articoli 19 e 28 del regolamento comunale, l’imposta è ridotta del 50 per cento;
b) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 125,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
c) Per l’abitazione principale dei soggetti riconosciuti invalidi civili al 100%, con diritto all’indennità di accompagnamento e privi di reddito o rendite di qualsiasi natura, ad eccezione della pensione di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento, è riconosciuta un’ulteriore detrazione, fino alla sua concorrenza, pari ad euro 50,00 rapportato al periodo ed alla quota di possesso.
L’ulteriore detrazione spetta anche nel caso in cui l’invalido coabita con parenti o affini entro il terzo grado.
L’agevolazione in parola deve essere richiesta al Comune allegando all’istanza copia del verbale di riconoscimento dell’invalidità nonché autocertificazione a firma dell’interessato o di chi ne fa le veci, circa i redditi posseduti, ed il Comune provvederà alle verifiche ai sensi delle norme vigenti.
d) i terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l’attività di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e malattia, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 25.822,85 e con le seguenti riduzioni:
- del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti € 25.822,85 e fino a € 61.974,83;
- del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 fino a € 103.291,38;
- del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 e fino a € 129.114,23.
B) Affermare che con l’applicazione delle predette aliquote nonché nella definizione dell’ulteriore riduzione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
C) Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.=
DELIBERA N° 217 DEL 28.12.2004 OGGETTO: VALUTAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI ICI.
..............................................................................................................OMISSIS................................................................................................................
D E L I B E R A
1) di prendere atto e di approvare i contenuti della relazione tecnica di valutazione del valore delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. predisposto dal Dirigente del Settore Tecnico che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare i valori minimi di riferimento (anno base 2005), per la valutazione delle aree fabbricabili ai fini della corresponsione del tributo ICI, determinati secondo le indicazioni di cui al 5° comma dell’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 ed elaborati nella relazione di stima approntata dal Dirigente del Settore Tecnico con parametrazione riferita alle zone di destinazione di Piano Regolare Generale;
3) di stabilire che i valori di cui al precedente punto 2) saranno la base di riferimento ed il criterio di indirizzo per gli accertamenti sulla regolarità dei versamento ICI per l’anno 2005, nonché quale tariffa per l’imposta comunale degli immobili I.C.I. “Aree Edificabili”;
4) di dare atto che le valutazioni per gli anni precedenti il 2005 saranno effettuate dal responsabile del Servizio Tributi adoperando un decremento con l’ausilio dei coefficienti ISTAT di riferimento, salvo il maggior valore dichiarato dalle parti per i casi di avvenuta alienazione;
5) di dare altresì atto che il valore venale, calcolato come descritto nella relazione tecnica di cui ai precedenti punti 1) e 2), rappresenta un valore di riferimento di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente e sarà applicato con le seguenti modalità:
Ÿ nel caso di omessa dichiarazione e nel caso in cui valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario con l’invito a controdedurre entro 30 giorni; nella controdeduzione il proprietario dell’area edificabile dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
Ÿ sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta;
Ÿ nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, l’imposta sarà liquidata sulla base del valore di stima;
6) di dare atto che, qualora il contribuente ritenga di determinare il valore delle aree in misura inferiore a quella determinata seguendo i criteri di cui al punto 2) della presente deliberazione, l'Amministrazione Comunale ove ritenga comunque sussistente un maggior valore, procederà all’accertamento della denuncia secondo le modalità di cui al precedente punto 5;
7) di assumere che per le aree inedificate o parzialmente edificate, già fabbricabili all’anno 1993, l’imposta si applica dal momento di entrata in vigore del D.lgs. n° 504/1992;
8) di stabilire altresì che:
Ÿ per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al P.R.G., l’imposta si applica dal momento dell’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche;
Ÿ per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al P.R.G.,o da altri strumenti, leggi di valenza regionale e statale, l’imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all’entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche;
9) ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 è data facoltà al funzionario Responsabile dell’Ufficio Tributi di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente; la specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l’indicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, ora in vigore;
10) a seguito di separata votazione che da quale esito finale l’unanimità dei consensi, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, ora in vigore.
Comune di Città Sant'Angelo
(Provincia di Pescara)
RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEL
(COMMA 5° DELL’ART. 5 DEL D.LGS. N° 504 DEL 30.12.1992)
INDIVIDUAZIONE AREE FABBRICABILI E CRITERI DI STIMA
La presente stima ha come oggetto la determinazione del valore di mercato delle aree fabbricabili, poste nel Comune di Città Sant’ Angelo, aventi destinazione regolata dal PRG in vigore dal 08.Dicembre.1993, a seconda della zona di appartenenza.
Il criterio della fabbricabilità di un’area è desunto dalla stessa legge di istituzione del tributo in esame, la quale all’art. 2 definisce come fabbricabili tutte quelle aree utilizzabili “a scopo edificatorio in base agli strumento urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo I criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione di pubblica utilità”.
Dalla definizione di edificabilità, fornitaci dal D.Lgs. n° 504/1992, emerge con evidenza assoluta che la sussistenza di un vincolo di inedificabilità parziale o totale imposto dalla normativa urbanistica locale, non consente di classificare un'area quale fabbricabile; tale circostanza è precisata nella risoluzione del Ministero delle Finanze del 17 ottobre 1997, n. 209/E, che recita, testualmente, "non possono essere considerate fabbricabili quelle aree che risultano essere assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità".
La presente stima riguarda, quindi, le sole aree già destinate ad una qualche funzione edificatoria dal Piano Regolatore Generale in vigore dal 8.12.1993, identificando i prezzi medi rilevati sul mercato ed estesi alla totalità delle aree destinate dai menzionati strumenti urbanistici all’edificazione, secondo le destinazioni di zona via disciplinate.
Il metodo di stima scelto è quello comparativo, che per facilità di applicazione e per sufficiente aderenza alla realtà del mercato attuale, è stato ritenuto idoneo per potere individuare un valore applicabile alla totalità delle aree in argomento.
In aderenza a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n° 504/1992, così come modificato dalla legge n° 488/99, il valore venale è stato determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità o di utilizzazione, alla percentuale di area di cessione, alla destinazione d'uso consentita, alla necessità di redigere preventivi piani attuativi e all’obbligo di realizzare, da parte del proprietario del lotto, le opere di urbanizzazione; non sono stati, al contrario, presi in considerazione gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno, necessari per la costruzione, in virtù della discreta omogeneità e uniformità del territorio comunale.
Una indagine condotta dal Settore Tecnico sul valore delle aree fabbricabili nel Comune di Città Sant’ Angelo ha portato a individuare i valori di mercato, partendo dai quali è stata sviluppata la stima sostenibile estesa a tutte le aree con medesima destinazione urbanistica.
La cifra riportata riguarda l’unità di metro quadrato di aree atte a consentire la realizzazione dell’intervento edificatorio.
In aderenza alle disposizioni assunte dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 31 del 29.07.1999 si è proceduto alla individuazione di n° 4 zone omogenee rispetto a caratteri posizionali, urbanistici e tipologici, che di fatto confermano le 4 zone individuate per la microzonizzazione del territorio comunale ai sensi del D.P.R. n° 138/98, ora in vigore.
METODOLOGIA DI CALCOLO DEL VALORE VENALE DELLE AREE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL PRG IN VIGORE DAL 8.Dicembre.1993
Sulla base della classificazione delle zone omogenee secondo il PRG in vigore dal 8.12.1993, dei rispettivi indici di edificabilità o utilizzazione, delle destinazioni d'uso consentite e della percentuale di aree di cessione, nonché della delibera di Consiglio Comunale n° 31/99 avente ad oggetto: “Legge n° 662/96-articolo 154 e D.P.R. n° 138/98.Microzonizzazione del territorio in ambito comunale, si è stabilito con il metodo comparativo il valore di mercato di un’area edificabile ad intervento diretto e, successivamente, sono stati applicati i parametri relativi al rapporto Mc/mq.
In conseguenza di quanto sopra le aree assumono il valore in funzione della volumetria del Piano Regolatore, quest’ultimo viene ulteriormente articolato in funzione dei parametri sotto riportati:
- decremento nelle zone soggette a Piano Attuativo;
- decremento nelle zone dove le opere di urbanizzazione devono realizzarsi a cura e spese del proprietario dell’area;
- decremento in funzione della posizione geografica e delle presenza o meno delle infrastrutture intermodali;
D E S C R I Z I O N E M I C R O Z O N E
MICROZONA - N° 01 – R/1
La prima zona (nell’elaborato grafico, di colore celeste) è rappresentata dal capoluogo di Città Sant’ Angelo e si identifica con il foglio di mappa n° 25.
Il Piano Regolatore Generale prevede che l’area sia da sottoporre a Piano di recupero, ai sensi della Legge n° 457/78, area che si contraddistingue da altre porzione del territorio , sia per cultura, sia per storia e sia per pregio artistico e architettonico.
Trattandosi del nucleo primitivo del Comune, l’epoca media di costruzione risale prima del 1900 con cenni di ristrutturazione recenti, non vi è riscontro di aree edificabili.
MICROZONA – N° 02 - R/2
La seconda (nell’elaborato grafico, di colore arancio) comprende i foglio di mappa n° 11-27-12-24-26-38-38 ed è localizzata nell’area pedincollinare e semicentrale del centro storico del capoluogo e abbraccia le contrade Annunziata, Piano della Cona, Crocifisso, Alzano, San Rocco, Zona Case popolare, zona vecchio campo sportivo.
Nel vigente P.R.G. l’area di che trattasi per larga parte le identifica come zona di completamento residenziale e parte anche di espansione residenziale e produttiva.
MICROZONA N° 03 - R/3
La terza zona (nell’elaborato grafico allegato, di colore giallo) comprende i fogli di mappa n° ri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-20-21-22-23-28-33-34-35-36-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60
Nel vigente P.R.G. detta zona ricade per larga parte in zona agricola.
Essa si sviluppa sulla periferia del territorio comunale partendo dalla zona costiera fino a raggiungere i confini del Comune ed è localizzata nella zona Agricola con una tipologia prevalentemente di tipo economico e rurale, caratterizzato dalla presenza di unità immobilari posti al piano rialzato, mentre ai piani sottostanti si trovano gli accessori per lo svolgimento dell’attività prevalente della zona.
MICROZONA N° 04 - R/4
La quarta (nell’elaborato grafico, di colore verde) comprende i fogli di mappa n° 14-15-16-17-18-19-29-30-31-32.
Essa si sviluppa sulla zona costiera e collinare, fronte mare, compresa tra confine con il Comune di Silvi, Montesilvano e il Mare Adriatico, cioè la zona della Madonna della Pace, Fonte Umano, San Martino Alto e Medio e bassa, con edificazione prevalentemente di tipo residenziale di tipo civile abitazione.
Il vigente P.R.G. per l’area in questione prevede in larga parte zona di espansione residenziale e produttiva.
Per cui i valori da attribuire ai terreni ai fini dell’applicazione dell’ICI, con riferimento alla sopra citate microzone, risultano così individuabili:
M ICROZONA N° 4 | |
ZONA RESI. SATURA |
MQ €100,00 |
B1 |
MQ.€ 32,00 |
B2 |
MQ € 40,00 |
B3 |
MQ € 48,00 |
RESIDE. ESTENSIVA |
MQ. € 14,00 |
C –LOZZIZZAZIONE PD.F. |
MQ.€ 55,00 |
C (COMPARTI UNITARI ) |
MQ. € 40,00 |
C (PEEP) |
MQ. € 38,00 |
C-PIANO MARINA |
MQ. € 10,00 |
D (INT. DIRETTO) |
MQ. 50,00 |
D (PIANI ATTUATIVI) (PIP approvati ) |
MQ. € 35,00 |
E ed aree assimilabili |
MQ. € 3,00 |
F (INT. GENERALE E PUBBLICO |
MQ. € 5,00 |
M ICROZONA N° 3 | |
ZONA RESI. SATURA |
MQ. € 90,00 |
B1 |
MQ. € 29,00 |
B2 |
MQ. € 36,00 |
B3 |
MQ. € 43,00 |
C –LOZZIZZAZIONE PD.F. |
MQ. € 50,00 |
C (COMPARTI UNITARI ) |
MQ. € 36,00 |
C (PEEP) |
MQ. € 34,00 |
D (INT. DIRETTO) |
MQ. € 45,00 |
D (PIANI ATTUATIVI) (PIP approvati ) |
MQ. € 32,00 |
E ed aree assimilabili |
MQ. € 2,50 |
F (INT. GENERALE E PUBBLICO |
MQ. € 4,50 |
M ICROZONA N° 2 | |
ZONA RESI. SATURA |
MQ € 81,00 |
B1 |
MQ.€ 26,00 |
B2 |
MQ € 32,00 |
B3 |
MQ € 39,00 |
C –LOZZIZZAZIONE PD.F. |
MQ.€ 45,00 |
C (COMPARTI UNITARI ) |
MQ. € 32,00 |
C (PEEP) |
MQ. € 30,00 |
D (INT. DIRETTO) |
MQ. 41,00 |
D (PIANI ATTUATIVI) (PIP approvati ) |
MQ. € 29,00 |
E ed aree assimilabili |
MQ. € 2,25 |
F (INT. GENERALE E PUBBLICO |
MQ. € 4,00 |
M ICROZONA N° 1 | |
RIGUARDA L’AMBITO EDIFICATO DEL CENTRO STORICO |
|
Eventuali ipotesi di terreni non contemplati nella presente stima possono essere ricondotti attraverso l’istituto dell’analogia a quelli sopra citati previa presentazione di parte dei contribuenti di idonea documentazione probatoria, .
Si allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato grafico con individuazione del territorio comunale e le relative microzone.