IL SINDACO/PRESIDENTE propone la seguente modifica all’Ordine del Giorno:

-la proposta n.16 avente ad oggetto” Determinazione aliquota ICI – ANNO 2010” viene inserita per la discussione e

votazione prima del punto n. 4 relativo alla proposta n.13 ad oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2010-Bilancio

pluriennale 2010/2012 – Relazione previsionale e programmatica”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La modifica all’ordine del Giorno come sopra indicato;

In continuazione di seduta

CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. ......... in data ............................., esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa

l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe

dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che

Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 29 Aprile 2010 è stato prorogato al 30 Giugno 2010 il termine

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010;

-PRESO ATTO che:

-con decreto n.3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16/04/2009, questo Comune e’ stato inserito nell’elenco

dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L’Aquila ed altri comuni della Regione

Abruzzo il giorno 6 Aprile 2009;

-con l’art.4 , comma 5, dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21/04/2009 e’ stato disposto

che : “I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche’ inagibili totalmente o

parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEG e ICI

fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi;”

-RILEVATO che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro per mille e non superiore al sei

per mille;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 28/04/2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state

approvate le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2009 come di seguito indicato:

1)- 5 (cinque) per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali così come previsto dall'art. 5 del vigente

regolamento comunale ICI e con la detrazione di Euro 103,29;

2)- 5 (cinque) per mille per gli immobili generici posseduti da contribuenti residenti;

3)- 5 (cinque) per mille per immobili adibiti ad abitazione posseduti da contribuenti non residenti, ma ceduti in

locazione a persone residenti;

4)- 6 (sei) per mille per immobili adibiti ad abitazione da contribuenti non residenti;

5)- 6 (sei) per mille per i fabbricati generici posseduti da contribuenti non residenti;

6)- 6 (sei) per mille per le aree edificabili per i non residenti;

7) – 5 (cinque) per mille per le aree edificabili per i residenti;

-RICHIAMATO l'art. 8 comma 2 del D.L.vo 30.12.1992, n. 504, e successive modifiche, che prevede la

detrazione della somma di Euro 103,29 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad

abitazione principale dal soggetto passivo;

-RICHIAMATO altresì l’art.1,commi 1,2,3 e 6, del D.L.112/2008 convertito nella L.133/2008 che recita:

“1. A decorrere dall’anno 2008 e’ esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lvo

30/12/1992,n.504 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale

ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,n.504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse

assimiliate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, ad eccezione di quelle categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione

prevista dall’articolo 8, commi 1 e2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992.

3. L’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis ,e dall’articolo 8, comma 4, del

decreto legislativo n.504 del 1992 , e successive modificazioni;”

-RITENUTO pertanto di dover confermare anche per l'anno 2010 le predette aliquote diversificate;

-RICHIAMATO il combinato disposto dell’art 6 e art.8 del D.Lgs. n. 504/1992 e dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in

materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

-RICHIAMATO l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato

dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza

per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

-RITENUTO di provvedere in merito, determinando per l’anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta

comunale sugli immobili:

1)- 5 (cinque) per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali così come previsto dall'art. 5 del vigente

regolamento comunale ICI e con la detrazione di Euro 103,29;

2)- 5 (cinque) per mille per gli immobili generici posseduti da contribuenti residenti;

3)- 5 (cinque) per mille per immobili adibiti ad abitazione posseduti da contribuenti non residenti, ma ceduti in

locazione a persone residenti;

4)- 6 (sei) per mille per immobili adibiti ad abitazione da contribuenti non residenti;

5)- 6 (sei) per mille per i fabbricati generici posseduti da contribuenti non residenti;

6)- 6 (sei) per mille per le aree edificabili per i non residenti;

7) – 5 (cinque) per mille per le aree edificabili per i residenti;

VISTO il D.Lvo 267/2000;

-CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49,comma 1, del D.Lvo 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi palesi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell’art.3 della L.241/1990;

DI DETERMINARE e confermare anche per l’anno 2010, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale

sugli Immobili:

1)- 5 (cinque) per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali così come previsto dall'art. 5 del vigente

regolamento comunale ICI e con la detrazione di Euro 103,29;

2)- 5 (cinque) per mille per gli immobili generici posseduti da contribuenti residenti;

3)- 5 (cinque) per mille per immobili adibiti ad abitazione posseduti da contribuenti non residenti, ma ceduti in

locazione a persone residenti;

4)- 6 (sei) per mille per immobili adibiti ad abitazione da contribuenti non residenti;

5)- 6 (sei) per mille per i fabbricati generici posseduti da contribuenti non residenti;

6)- 6 (sei) per mille per le aree edificabili per i non residenti;

7)- 5 (cinque) per mille per le aree edificabili per i residenti;

-DARE ATTO che con l’art.4 , comma 5, dell’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3757 del 21/04/2009

e’ stato disposto che : “I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche’ inagibili

totalmente o parzialmente per effetto degli eventi sismici, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini

IRPEG e ICI fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi;”

-DI PUBBLICARE, per estratto, la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Con successive ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art.134, comma 4, del D.Lvo 267/2000.