IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42,comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientrava nella competenze della Giunta Comunale.
Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, modificativo dell’art. 6 – comma 1 – del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni pertanto la presente deliberazione verrà riproposta integralmente in Consiglio Comunale.
Richiamato il comma 169 dell’ar. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che in caso di mancata approvazione entro tale termine si intendono prorogate di anno in anno;
Visto il Decreto Ministeriale del 19/03/2007 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 al 30/04/2007;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2006, con cui è stata adottata, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/83 e s.m.i. e della L.R. 11/99 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale;
Considerato che l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 223/2006 (DECRETO BERSANI) convertito in L. 248/2006 interviene sulla definizione di area edificabile dando una nozione valida sia ai fini dell’IRPEF, dell’ICI, dell’IVA, delle imposte di registro e delle imposte catastali stabilendo che, per tutte le imposte, il terreno va considerato edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi;
Premesso che ai sensi del quinto comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, per le nuove aree Edificabili previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2006 l’I.C.I. è dovuta dal 1° gennaio 2007.
Tenuto conto delle maggiori entrate di I.C.I. che scaturiranno dalle nuove aree Edificabili e dagli accatastamenti di numerosi immobili avvenuti nell’anno 2006, questa Amministrazione ritiene opportuno ridurre la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
Preso atto che per le nuove aree Edificabili previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2006 (terreni agricoli che sono diventati edificabili) l’Amministrazione ritiene opportuno prevedere un’aliquota agevolata in quanto la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale non è stata ancora approvata;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
1 |
ABITAZIONE PRINCIPALE |
ALIQUOTA DETRAZIONE |
3 PER MILLE € 103,29 |
2 |
PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE limitato a categorie pertinenze C2-C6-C7 |
ALIQUOTA |
3 PER MILLE |
3 |
ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO IN LINEA RETTA O COLLATERALE CHE LA OCCUPANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE |
ALIQUOTA DETRAZIONE |
3 PER MILLE € 103,29 |
4 |
ABITAZIONE PRINCIPALE DI NUCLEI FAMILIARI DOVE SIANO PRESENTI PERSONE CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ RICONOSCIUTE TALI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104/92 |
ALIQUOTA DETRAZIONE |
3 PER MILLE € 154,94 |
5 |
ALTRI FABBRICATI |
ALIQUOTA |
4,95 PER MILLE |
6 |
AREE EDIFICABILI CLASSIFICATE COME PEU RESIDENZIALE, PEU PRODUTTIVO E B6 |
ALIQUOTA |
2 PER MILLE |
7 |
ALTRE AREE EDIFICABILI |
ALIQUOTA |
4,95 PER MILLE |
8 |
TERRENI AGRICOLI |
ALIQUOTA |
4,95 PER MILLE |
Per il primo anno di applicazione il proprietario al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto n. 3 e n. 4 deve produrre apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio fruizione, tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.