IL CONSIGLIO COMUNALE

 

           

            Visto il Decreto Legislativo n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in ordine all’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42,comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n.267 la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientrava nella competenze della Giunta Comunale.

 

            Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, modificativo dell’art. 6 – comma 1 – del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni pertanto la presente deliberazione verrà riproposta integralmente in Consiglio Comunale.

 

            Richiamato il comma 169 dell’ar. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che in caso di mancata approvazione entro tale termine si intendono prorogate di anno in anno;

 

            Visto il Decreto Ministeriale del 19/03/2007 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 al 30/04/2007;

 

            Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2006, con cui è stata adottata, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 18/83 e s.m.i. e della L.R. 11/99 e s.m.i., la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale;

 

            Considerato che l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 223/2006 (DECRETO BERSANI) convertito in L. 248/2006 interviene sulla definizione di area edificabile dando una nozione valida sia ai fini dell’IRPEF, dell’ICI, dell’IVA, delle imposte di registro e delle imposte catastali stabilendo che, per tutte le imposte, il terreno va considerato edificabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato da parte del Comune, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi;

 

            Premesso che ai sensi del quinto comma dell’art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, per le nuove aree Edificabili previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2006 l’I.C.I. è dovuta dal 1° gennaio 2007.

 

            Tenuto conto delle maggiori entrate di I.C.I. che scaturiranno dalle nuove aree Edificabili e dagli accatastamenti di numerosi immobili avvenuti nell’anno 2006, questa Amministrazione ritiene opportuno ridurre la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

            Preso atto che per le nuove aree Edificabili previste dalla delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2006 (terreni agricoli che sono diventati edificabili) l’Amministrazione ritiene opportuno prevedere un’aliquota agevolata in quanto la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale non è stata ancora approvata;

 

            Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

 

 

DELIBERA

 

1.      di determinare per l’anno 2007  le seguenti aliquote e detrazioni secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata (che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) :

 

 

1

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

 

ALIQUOTA

 

DETRAZIONE 

 

3 PER MILLE

 

€ 103,29

 

2

 

PERTINENZA DI ABITAZIONE PRINCIPALE limitato a categorie pertinenze C2-C6-C7

 

 

ALIQUOTA

 

3 PER MILLE

3

ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL 2° GRADO IN LINEA RETTA O COLLATERALE CHE LA OCCUPANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE

 

ALIQUOTA

 

DETRAZIONE 

 

3 PER MILLE

 

€ 103,29

4

ABITAZIONE PRINCIPALE DI NUCLEI FAMILIARI DOVE SIANO PRESENTI PERSONE CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ RICONOSCIUTE TALI AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA

L. 104/92

 

 

ALIQUOTA

 

DETRAZIONE 

 

3 PER MILLE

 

€ 154,94

 

5

 

ALTRI FABBRICATI

 

 

ALIQUOTA

 

4,95 PER MILLE

6

AREE EDIFICABILI CLASSIFICATE COME PEU RESIDENZIALE, PEU PRODUTTIVO E B6

 

ALIQUOTA

 

2 PER MILLE

 

7

 

 

ALTRE AREE EDIFICABILI

 

ALIQUOTA

 

4,95 PER MILLE

 

8

 

TERRENI AGRICOLI

 

 

ALIQUOTA

 

4,95 PER MILLE

 

            Per il primo anno di applicazione il proprietario al fine di poter usufruire delle agevolazioni di cui al punto n. 3 e n. 4 deve produrre apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio Tributi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio fruizione, tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.

 

  1. di dare atto altresì che le premesse sono parte integrante del presente atto.
  2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per ragioni d’urgenza ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 267/2000.