Vista la deliberazione di G.C. n° 11 del 12/03/2003, esecutiva, con cui si confermavano le aliquote ai fini dell’applicazione dell’ I.C.I., per l’anno 2003:
- 5,5 per mille per abitazione principale;
- 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari a qualunque scopo posseduta;
di dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €.103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Considerato che la situazione economica del comune di Castiglione a Casauria, per l’anno 2005, non presenta particolari profili di gravità, ma che comunque vi è l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto e l’equilibrio del bilancio 2005;
Visto che il Comune non può contare su grandi risorse finanziarie, che la spesa consolidata, rapportata all’entrata, è di tutta rilevanza e che occorre pertanto compensare la decurtazione seppur minima conseguente alle agevolazioni tariffarie e di altre imposte e tasse;
Visto, che, ai sensi dell’art. 42 lett. F) del testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Locale, la istituzione e l’ordinamento dei tributi è di competenza del Consiglio comunale mentre la determinazione delle aliquote spetta alla Giunta Comunale;
Ritenuto di dovere determinare l’aliquota I.C.I. dell’anno 2005 nella misura :
· 5,25 per mille per abitazione principale,
· 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari a qualunque scopo posseduta;
· Di determinare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai contribuenti aventi nel proprio nucleo familiare componente con invalidità paria al 100% documentabile detrazione, di €. 154,90;
Visto il D.Lgs 18.08.2000, n° 267;
Rilevato che sulla proposta della presente deliberazione:
· Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
· Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 hanno espresso parere favorevole.
Ad unanimità di voti favorevoli;
1. Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del
· 5,25 per mille per abitazione principale,
· 6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari a qualunque scopo posseduta
· Di determinare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai contribuenti aventi nel proprio nucleo familiare componente con invalidità paria al 100% documentabile detrazione, di €. 154,90;
di dare atto che: che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, a €. 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; senza apportare alcuna differenziazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
2. Di dare atto che la previsione del gettito complessivo per l’anno 2005 è almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.
Con separata unanime votazione delibera di il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.Lgs 267/2000.