D E L I B E RA

 

1.          - DI DETERMINARE  per l'anno 2005  le aliquote  I.C.I., da applicare  nel  territorio del Comune,  come da seguente prospetto::

a1) - aliquota agevolata  del 4,00 per mille nei riguardi delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

a2) -- aliquota agevolata del 4,00 per mille per le abitazioni, anche in contitolarità, concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado, purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, e salvo che l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da altro comproprietario o titolare di altro diritto reale;

a3) - per la fattispecie di cui alla lettera a1) si applica altresì la detrazione di €. 103,29 di cui all'art. 8 del D.Lgs. n.504/92, in proporzione al periodo di possesso e alla percentuale di possesso;

               a4) -  aliquota del 5,5 per mille  per ogni altra unità immobiliare, area fabbricabile, aree

                demaniali in concessione;

2.  – DI STABILIRE la detrazione ordinaria per l’abitazione principale, applicabile proporzionalmente al periodo di possesso come abitazione principale, nella misura di €. 103,29;

           3. - DI DARE ATTO che la perdita del gettito derivante dall'agevolazione ICI sopra determinata, prevedibile in €.5.000,00, sarà compensata dal contributo regionale di pari importo, previsto dall' art. 238  della  Finanziaria  Regionale 2005,  a favore dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;

            4.- DI DISPORRE affinchè venga dato corso alla pubblicazione della suddetta aliquota nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, così come prescritto  dall’art. 52 – co. 2 – del D.Lgs. 446/97;

            5.- DICHIARARE la presente, con separata unanime votazione, di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 comma 4° T.U. 267/2000.-