A relazione dell’Assessore;

VISTA la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 3, in data 9 marzo 2007, esecutiva, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni per l’I.C.I. anno 2007;

VISTO che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

 

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

VISTO l’art. 58, commi 2 e 3, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTA la Legge finanziaria 2008 del 24 dicembre 2007, n. 244 che all’art. 1, comma 5 stabilisce:

2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

 

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

-      reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

-      assicurare l’equilibrio del bilancio 2008;

di potere determinare, per l’anno 2008, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonché le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il provvedimento in data 20 dicembre 2007 del Ministero dell’Interno che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, adottato, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.1998, come modificato ed integrato con atti di C.C. n. 8 del 26.03.200, C.C. n. 4 del 28.02.2002;

 

Con il seguente risultato della votazione:

presenti n. 8    favorevoli n. 8;

 

D E L I B E R A

 

1.      Di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui agli  allegati prospetti 1), 2) e 3), le aliquote e le detrazioni  per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

  1. dare atto:
    1. che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato per via dell’art. 1, comma 5 della Legge finanziaria 2008 del 24 dicembre 2007, n. 244 che ai sensi del comma 7 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2008 sarà rimborsata dallo Stato;
    2. che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

  1. Con successiva e separata votazione: presenti n. 8    favorevoli n. 8 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1)

ICI 2007

ICI 2008

Aliquota AGEVOLATA  4 x 1000 x 3 ANNI

Aliquota AGEVOLATA  4 x 1000 x 3 ANNI

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO                                           ai sensi art. 1, comma 5 L. 449/97. Spetta a tutte le tipologie immobiliari previste dalla norma

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO                                           ai sensi art. 1, comma 5 L. 449/97. Spetta a tutte le tipologie immobiliari previste dalla norma

NUOVI RESIDENTI PROPRIETARI DI PRIMA CASA IN RAIANO                                            categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 con decorrenza dal mese della variazione

NUOVI RESIDENTI PROPRIETARI DI PRIMA CASA IN RAIANO                                            categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 con decorrenza dal mese della variazione

IMMOBILI SITUATI IN CENTRO STORICO ACQUISTATI O AFFITTATI DAL 1.1.2005.   Si applica a TUTTE LE TIPOLOGIE CATASTALI con decorrenza dal mese della variazione

IMMOBILI SITUATI IN CENTRO STORICO ACQUISTATI O AFFITTATI DAL 1.1.2005.   Si applica a TUTTE LE TIPOLOGIE CATASTALI con decorrenza dal mese della variazione

NUOVE UNITA' IMMOBILIARI della CATEGORIA CATASTALE D                                             che vengano accatastate dal 1.1.2005, con decorrenza dal mese della variazione

NUOVE UNITA' IMMOBILIARI della CATEGORIA CATASTALE D                                             che vengano accatastate dal 1.1.2005, con decorrenza dal mese della variazione

Aliquota AGEVOLATA 4 x 1000                                                                                                    AREE EDIFICABILI DI TIPO B (dal 2005 si riduce dal 4,5 al 4 x 1000)

Aliquota AGEVOLATA 4 x 1000                                                                                                    AREE EDIFICABILI DI TIPO B (dal 2005 si riduce dal 4,5 al 4 x 1000)

Aliquota RIDOTTA  5,3 x 1000                                                                                             ABITAZIONI PRINCIPALI usufruenti della detrazione 1^ casa di euro 104, appartenenti alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

Aliquota RIDOTTA  5,3 x 1000                                                                                             ABITAZIONI PRINCIPALI usufruenti della detrazione 1^ casa di euro 104, appartenenti alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

ABITAZIONI ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, CONCESSE FORMALMALMENTE A PARENTI ENTRO IL 2^ GRADO                                                          con contratto di comodato d'uso gratuito registrato,

usufruenti della detrazione 1^ casa di euro 104 ed appartenenti

alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

ABITAZIONI ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, CONCESSE FORMALMALMENTE A PARENTI ENTRO IL 2^ GRADO                                                          con contratto di comodato d'uso gratuito registrato,

usufruenti della detrazione 1^ casa di euro 104 ed appartenenti

alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

ALLOGGI appartenenti ad ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO - ONLUS.                               categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

ALLOGGI appartenenti ad ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO - ONLUS.                               categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

IMMOBILI categorie catastali B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

IMMOBILI categorie catastali B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

 

PERTINENZE dell’ABITAZIONE PRINCIPALE o ASSIMILATA a

PRINCIPALE appartenenti alle categorie catastali C2 e C6

 

 

PERTINENZE dell’ABITAZIONE PRINCIPALE o ASSIMILATA a

PRINCIPALE appartenenti alle categorie catastali C2 e C6

 

Aliquota ORDINARIA  5,5 x 1000

Aliquota ORDINARIA  5,5 x 1000

IMMOBILI della categoria catastale A10

IMMOBILI della categoria catastale A10

IMMOBILI delle categorie catastali C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

IMMOBILI delle categorie catastali C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

IMMOBILI categorie catastali D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

IMMOBILI categorie catastali D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

AREE EDIFICABILI DI TIPO A aliquota 5,5 (introdotta dal 2003)

AREE EDIFICABILI DI TIPO A aliquota 5,5 (introdotta dal 2003)

TERRENI AGRICOLI

TERRENI AGRICOLI

Aliquota MAGGIORATA  6,5 x 1000                                                                                        ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale (Seconde Case) appartenenti alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

Aliquota MAGGIORATA  6,5 x 1000                                                                                        ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale (Seconde Case) appartenenti alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI IN UNO DEI SEGUENTI MODI

Conto Corrente Postale 12134672 intestato                                TESORERIA COMUNE RAIANO IMPOSTA ICI

Conto Corrente Postale 243675 intestato                                              GERIT Spa L'Aquila Servizio Riscoss. Tributi I.C.I.

DALL'ANNO 2005 ANCHE MEDIANTE MODELLO DELEGA F24 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DE L'AQUILA PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO

I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI IN UNO DEI SEGUENTI MODI

Conto Corrente Postale 12134672 intestato                                TESORERIA COMUNE RAIANO IMPOSTA ICI

Conto Corrente Postale 243675 intestato                                              GERIT Spa L'Aquila Servizio Riscoss. Tributi I.C.I.

DALL'ANNO 2005 ANCHE MEDIANTE MODELLO DELEGA F24 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DE L'AQUILA PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO

I VERSAMENTI DI ACCONTO E DI SALDO DI CIASCUN ANNO VANNO EFFETTUATI ALLO STESSO SOGGETTO

I VERSAMENTI DI ACCONTO E DI SALDO DI CIASCUN ANNO VANNO EFFETTUATI ALLO STESSO SOGGETTO

COMUNE DI RAIANO (L'Aquila) Ufficio Comunale Tributi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2)

COMUNE DI RAIANO (Provincia de L'Aquila)

RICLASSIFICAZIONE  ICI DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE DECORRENTE DAL 1.1.2003

Classificate A                                                                  con Aliquota ICI ORDINARIA del 5,5 x 1000                      AREE IMMEDIATAMENTE EDIFICABILI

Classificate B                                                                        con Aliquota ICI AGEVOLATA del 4 x 1000                        AREE NON IMMEDIATAMENTE EDIFICABILI

 A  ZONA DI COMPLETAMENTO TIPO 2                        TUTTE LE AREE sono Classificate A                                Valore Imponibile al metro quadrato Euro 36,15              pari a lire 70.000 al mq                                                          (Il precedente valore era di lire 50.000 al mq)          L'ALIQUOTA ICI è del 5,5 x 1000

 

 A  ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE                   Sono Classificate A le AREE ASSEGNATE                              Valore Imponibile al metro quadrato Euro 9,29               pari a lire 18.000 al mq                                                          (Il precedente valore era di lire 15.000 al mq)          L'ALIQUOTA ICI è del 5,5 x 1000

B    ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE                          Sono Classificate B le AREE NON ASSEGNATE          Valore Imponibile al metro quadrato Euro 9,29                 pari a lire 18.000 al mq                                                             (Il precedente valore era di lire 15.000 al mq)         L'ALIQUOTA ICI è del 4 x 1000                           

 

   B TERRITORIO URBANIZZATO FOGLIO 11                   Sono Classificate B TUTTE LE AREE                            Valore imponibile al metro quadrato Euro 25,82              pari a lire 50.000 al mq (valore immutato)                  L'ALIQUOTA ICI è del 4 x 1000

 B  ZONE EDIFICABILI ricadenti nel Foglio 8                       Sono Classificate B TUTTE LE AREE                                 Valore imponibile al metro quadrato Euro 15,49                   pari a lire 30.000 al mq (valore immutato)              L'ALIQUOTA ICI è del 4 x 1000

B  ZONE DI ESPANSIONE DA LOTTIZZARE                         Sono Classificate B TUTTE LE AREE                                   Valore Imponibile al metro quadrato Euro 10,33                  pari a lire 20.000 al mq (valore immutato)                    L'Aliquota ICI è del 4 x 1000

Le PERCENTUALI di EDIFICABILITA' delle Varie AREE EDIFICSBILI SONO VARIATE in conseguenza della revisione delle superfici destinate a PEEP di ogni comparto edificatorio. Le TABELLE REVISIONATE delle percentuali di EDIFICABILITA' dei COMPARTI sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai sensi della Legge 27.12.2002, n. 289, Art. 31, Comma 20, la Variante Generale al Piano Regolatore vigente al 1.1.2003 NON HA ATTRIBUITO LA NATURA EDIFICABILE A NUOVE AREE. Le Aree Edificabili previste sono le stesse del previgente Piano Regolatore.

Le AREE EDIFICABILI che sono state ASSOGGETTATE alla NORMATIVA della LEGGE 189/1999 (Cosiddetto Decreto Sarno), sono da considerare ai fini dell'ICI come TERRENI AGRICOLI, con Aliquota del 5,5 x 1000 e Valore Imponibile Domenicale Rivalutato. Tale classificazione permarrà fino alla ultimazione degli interventi di messa in sicurezza che ne consentano l'edificabilità prevista dal PRG.

ICI AREE EDIFICABILI 2007  Ufficio Tributi del Comune di Raiano

 

 

 

Allegato 3)

 

COMUNE DI RAIANO (Provincia de L’Aquila) UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI

NORMATIVA ICI IN VIGORE NEL 2006

INDICATE PER CATEGORIE ELENCATE ALFABETICAMENTE

ABITAZIONI PRINCIPALI o PRIMA CASA – Assimilazione

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DEL TITOLARE DELL’ABITAZIONE. A partire dall’anno di imposta 2002 sono state ASSIMILATE ad ABITAZIONE PRINCIPALE le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti del titolare fino al 2^ grado, sia in linea diretta che collaterale, a condizione che : 1) L’ABITAZIONE VENGA CONCESSA CON CONTRATTO DI COMODATO D’USO REGOLARMENTE REGISTRATO;  2) I PARENTI CHE LA UTILIZZANO VI ABBIANO LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA E NON DISPONGANO DI ALTRI ALLOGGI NEL COMUNE DI RAIANO, SALVO ALLOGGI A LORO VOLTA CONCESSI IN USO GRATUITO AD ALTRI PARENTI DIRETTI O COLLATERALI FINO AL 2^ GRADO. All’abitazione si applica l’ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,3 x 1000 e la DETRAZIONE di euro 104 per ABITAZIONE PRINCIPALE, nonché dall’anno 2008, dell’ulteriore detrazione fissata dall’art. 1, comma 5 della Legge del 24 dicembre 2007, n. 244,  in rapporto sia alla percentuale di possesso del titolare avente diritto, che ai mesi durante i quali si protrae la concessione dell’uso gratuito. La detrazione si estende alle pertinenze. Tali circostanze dovranno risultare dalle apposite dichiarazioni di variazione annuale dell’ ICI da presentare alle cadenze di legge, a cura del titolare dell’abitazione. (Norma introdotta con DCC n. 4 del 28.2.2002 ad integrazione del Regolamento ICI DCC 56/1998)

AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)  PRIMA CASA - Agevolazione

AGEVOLAZIONE PER I CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) . I cittadini iscritti all’AIRE usufruiscono dell’ALIQUOTA RIDOTTA  DEL 5,3 x 1000 e della DETRAZIONE per ABITAZIONE PRINCIPALE di euro 104 per l’UNITA’ IMMOBILIARE adibita ad abitazione da loro posseduta nel Comune di Raiano a condizione che essa sia tenuta a disposizione del proprietario o sia assimilata a principale concessa in uso gratuito a parenti  e non risulti locata o ceduta in uso a terzi estranei. (Norma introdotta con DGM 26/1998)

 

ANZIANI   PRIMA CASA  - Agevolazione per ricoverati

AGEVOLAZIONE PER ANZIANI E DISABILI. Gli anziani ed i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono dell’ALIQUOTA RIDOTTA del 5,3 x 1000 e della DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di euro 104 per l’UNITA’ IMMOBILIARE  già adibita ad ABITAZIONE DI RESIDENZA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa risulti a disposizione del titolare oppure assimilata a principale concessa in uso gratuito a parenti e non sia locata o ceduta in uso a terzi estranei. (Norma introdotta con DGM 26/1998 in recepimento dell’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996)

 

AREE EDIFICABILIAliquote di Riferimento

Con l’entrata in vigore dal 1.1.2003 del nuovo Piano Regolatore Generale le AREE EDIFICABILI sono state riclassificate ai fini dell’ ICI in AREE EDIFICABILI DI TIPO A con Aliquota ORDINARIA del 5,5 x 1000, che posseggono il requisito dell’IMMEDIATA EDIFICABILITA’ ed AREE EDIFICABILI DI TIPO B, con Aliquota AGEVOLATA del 4 x 1000 (dal 2005), che NON SONO IMMEDIATAMENTE EDIFICABILI ma necessitano dell’approvazione da parte del Comune di Raiano dei PIANI ATTUATIVI o dei PIANI DI URBANIZZAZIONE. Alle AREE EDIFICABILI di TIPO B si applica l’Aliquota AGEVOLATA del 4 x 1000 (dal 2005) fino a quando non sarà completata la procedura amministrativa che le renderà effettivamente edificabili.

 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE o PRIMA CASA A PARTIRE DALL’ANNO 2005 L’IMPORTO DELLA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE O PRIMA CASA PASSA A EURO 104,00.

DAL 2008, si aggiunge un ulteriore DETRAZIONE, ai sensi dell’art. 1, comma 5 della Legge finanziaria 2008 del 24 dicembre 2007, n. 244  che stabilisce:

2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

 

DISABILI  PRIMA CASA – Agevolazione per Ricoverati

AGEVOLAZIONE PER ANZIANI E DISABILI. Gli anziani ed i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono dell’ALIQUOTA RIDOTTA del 5,5 x 1000 e della DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di Euro 104 per l’UNITA’ IMMOBILIARE  già adibita ad ABITAZIONE DI RESIDENZA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa risulti a disposizione del titolare oppure assimilata a principale concessa in uso gratuito a parenti e non sia locata o ceduta in uso a terzi estranei. (Norma introdotta con DGM 26/1998 in recepimento dell’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996)

 

IMMOBILI NEL CENTRO STORICO - Agevolazioni Triennale

A PARTIRE DALL’ANNO 2005 SU TUTTI GLI IMMOBILI SITUATI NELLA ZONA DI CENTRO STORICO  (come definita dal vigente Piano Regolatore Generale), DI TUTTE LE CATEGORIE CATASTALI,  CHE SIANO OGGETTO DI COMPAVENDITA O DI AFFITTO,  SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 x 1000 PER TRE ANNI CONSECUTIVI,  ovvero 36 mesi decorrenti dal mese in cui avviene la variazione

 

IMMOBILI NUOVI - Aliquota spettante

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI NUOVI INVENDUTI. Agli immobili realizzati per la vendita e non venduti si applica l’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 5,5 x 1000 (Riferimento art. 8, comma 3,Regolamento ICI DCC 56/1998, in recepimento dell’ art. 3, comma 55 della Legge 662/1996)

 

NUOVI RESIDENTI  - Agevolazione Triennale

A PARTIRE DALL’ANNO 2005  TUTTI COLORO CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN RAIANO, CHE SIANO PROPRIETARI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENZA IN RAIANO, USUFRUISCONO DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 x 1000 PER TRE ANNI CONSECUTIVI SULL’IMMOBILE DI RESIDENZA, OLTRE ALLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE O PRIMA CASA DI EURO 104. Il beneficio decorre per 36 mesi dal mese in cui avviene la variazione.

NUOVE UNITA’ IMMOBILIARI della CATEGORIA D  - Agevolazione Triennale                                                                       A PARTIRE DALL’ANNO 2005 SU TUTTI GLI IMMOBILI DI NUOVA EDIFICAZIONE CHE VENGONO ULTIMATI NEL TERRITORIO COMUNALE,  APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE D,  SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 x 1000 PER TRE ANNI CONSECUTIVI ovvero per 36 mesi decorrenti dal mese in cui avviene la variazione.

PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE o ASSIMILATA a PRINCIPALE

A partire dall’anno 2007 l’aliquota applicabile alle pertinenze dell’abitazione principale o dell’abitazione assimilata a principale è identica all’aliquota che si applica all’abitazione principale in recepimento dell’interpretazione della Circolare Ministero delle Finanze n. 114/E del 25.5.1999. NUOVA NORMA 2007

RECUPERI IMMOBILIARI - Agevolazione Triennale

AGEVOLAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILIARE . I proprietari che eseguano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o  inabitabili , oppure il  recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero finalizzati alla realizzazione di autorimesse, posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo dei sottotetti, usufruiscono dell’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4,0 x 1000 per i tre anni successivi all’intervento ai sensi dell’ Art. 1, comma 5, della Legge 449/1997 , recepita con DGM 28/1998)

 

TERRENI AGRICOLI Definizione

ESENZIONE PICCOLI APPEZZAMENTI AGRICOLI O ORTICELLI. Per piccolo appezzamento agricolo o orticello si intende un appezzamento  di terreno che abbia SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 2500 Metri Quadrati, anche  NON ACCORPATI, COLTIVATO DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO DICHIARANTE. Tale terreno resta oggettivamente escluso dal campo di applicazione dell’ICI. Per usufruire dell’esenzione bisogna dichiarare che i terreni interessati sono coltivati dal proprietario nelle apposite Dichiarazioni di Variazione annuali dell’ICI. (Riferimento alla DCC 8/2001 in variazione del Regolamento ICI DCC 56/1998)

COME SI EFFETTUANO I PAGAMENTI DELL’ ICI

 

L’ACCONTO  ICI è  pari al  50%  dell’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE  VERSATA  NELL’ ANNO PRECEDENTE. IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO VA EFFETTUATO DI NORMA ENTRO IL  30 GIUGNO. IL SALDO  ICI  va calcolato sulla base delle ALIQUOTE ICI stabilite dal Comune  per l’anno in corso da cui si sottrae l’ACCONTO versato a giugno. IL VERSAMENTO DEL SALDO VA EFFETTUATO ENTRO IL 20 DICEMBRE. Se si sceglie di pagare in UN’UNICA SOLUZIONE occorre calcolare l’ ICI con le ALIQUOTE dell’ANNO IN CORSO ed EFFETTUARE IL VERSAMENTO ENTRO IL  30 GIUGNO.

 

I VERSAMENTI DELL’ ICI  SI POSSONO EFFETTUARE  IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

 

Sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 12134672 intestato alla TESORERIA COMUNALE di RAIANO.  I bollettini  prestampati  sono disponibili presso  l’Ufficio Tributi del Comune di Raiano.

 

Sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 243675 intestato all’ESATTORE GERIT Spa CONCESSIONARIA ESATTORIALE PROVINCIA DE L’AQUILA, Corso Vittorio Emanuele II, n. 9, 67100 L’AQUILA.  I bollettini intestati alla Gerit Spa sono  disponibili  presso l’Ufficio Tributi del Comune di Raiano. 

 

DALL’ANNO 2005 IN BASE ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA CONSILIARE N. 5 DEL 28.2.2005 è possibile pagare l’ICI MEDIANTE MODELLO DI DELEGA F 24 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DE L’AQUILA PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO.

 

AVVERTENZA IMPORTANTE !  I VERSAMENTI DI ACCONTO E DI SALDO DI CIASCUN ANNO VANNO EFFETTUATI  ALLO STESSO SOGGETTO RISCUOTITORE.

 

L’UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI RAIANO E’ A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CONTRIBUENTI PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE. Il nostro indirizzo è Piazzale SANT’ONOFRIO n. 10 67027 RAIANO (AQ) . I nostri Telefoni sono:  0864 72212 Centralino   Interno 8 Ufficio Tributi   0864 726133 Fax del Comune di Raiano. Il Responsabile

dell’Ufficio Tributi è il Sig. Cafarelli Angelo, l’Addetta all’Ufficio Tributi è la Sig.ra Moscatiello Consiglia.