VISTO lo statuto comunale;

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

 

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, come successivamente integrato e modificato, nella parte riguardante la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO l’art. 6, comma 1, del citato D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, sostituito dall’art. 3, comma 53 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l’aliquota dell’Imposta deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con possibilità di diversificazione entro tali limiti e per i casi previsti dalla norma stessa;

 

VISTO l’art. 10, comma 18, della Legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha soppresso il meccanismo, introdotto dall’art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativo al rinnovo automatico delle tariffe;

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale assegna al Consiglio Comunale la competenza all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della legge Finanziaria 2002 il quale stabilisce: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’Irpef, e successive modificazioni e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.”;

 

VISTO il comma 155, dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che ha differito al 31 marzo 2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2006;

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, adottato, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, con atto del Consiglio Comunale n. 56 del 29.12.1998, come modificato ed integrato con atti di C.C. n. 8 del 26.03.200, C.C. n. 4 del 28.02.2002;

 

VALUTATE le risorse dell’Ente in rapporto ai programmi del 2006, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale del 10 marzo 2005, n. 17, con la quale si approvavano le aliquote dell’ICI per l’anno 2005 e ritenuto di confermarle anche per l’anno 2006;

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

Con voti unanimi espressi in forma di legge

 

D E L I B E R A

 

1.     Di stabilire per l’anno 2006 le aliquote ICI come da prospetti 1), 2), 3) e 4), allegati alla presente;

 

2.     Di stimare il gettito, in base alle riscossioni 2005, in 394.073,00, da iscrivere nel Bilancio di Previsione dell’anno 2006.

 

3.     Con successiva e separata votazione, all’unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

 

 

Allegato 1)

ICI 2004

ICI 2005 e 2006

ALIQUOTA AGEVOLATA del 4 x 1000 per 3 anni

Aliquota AGEVOLATA  4 x 1000 x 3 ANNI

UNITA' IMMOBILIARI oggetto di interventi di recupero ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 449/97. Spetta per tutte le tipologie immobiliari previste nella normativa

UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI INTERVENTI DI RECUPERO                                           ai sensi art. 1, comma 5 L. 449/97. Spetta a tutte le tipologie immobiliari previste dalla norma

NUOVI RESIDENTI PROPRIETARI DI PRIMA CASA IN RAIANO                                            categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 con decorrenza dal mese della variazione (nuova norma 2005)

IMMOBILI SITUATI IN CENTRO STORICO ACQUISTATI O AFFITTATI DAL 1.1.2005.      Si applica a TUTTE LE TIPOLOGIE CATASTALI con decorrenza dal mese della variazione (nuova norma 2005)

NUOVE UNITA' IMMOBILIARI della CATEGORIA CATASTALE D                                             che vengano accatastate dal 1.1.2005, con decorrenza dal mese della variazione (nuova norma 2005)

ALIQUOTA AGEVOLATA del 4,5 x 1000

ABOLITA dal 2005 sostituita dall'aliquota 4 x 1000

AREE EDIFICABILI DI TIPO B aliquota 4,5 (in vigore dal 2003)

Aliquota AGEVOLATA 4 x 1000                                                                                                    AREE EDIFICABILI DI TIPO B (dal 2005 si riduce dal 4,5 al 4 x 1000)

ALIQUOTA RIDOTTA del 5 x 1000                     ABOLITA dal 2005 sostituita dall'aliquota 5,3

Sino al 2004 si applicava su tutte le stesse tipologie immobiliari elencate nella Nuova Aliquota RIDOTTA del 5,3 x 1000

Le stesse usufruivano della detrazione 1^ casa di euro 103,29                                                                                                                                  

Aliquota RIDOTTA  5,3 x 1000                                                                                             ABITAZIONI PRINCIPALI usufruenti della detrazione 1^ casa di euro 104, appartenenti alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

ABITAZIONI ASSIMILATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, CONCESSE FORMALMALMENTE A PARENTI ENTRO IL 2^ GRADO                                                          con contratto di comodato d'uso gratuito registrato, usufruenti della detrazione 1^ casa di euro 104 ed appartenenti alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

                                                                                                                             ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale o Seconde Case, Categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

ALLOGGI appartenenti ad ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO - ONLUS.                               categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

IMMOBILI categorie catastali B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

ALIQUOTA ORDINARIA del 5,5 x 1000

Aliquota ORDINARIA  5,5 x 1000

IMMOBILI della categoria catastale A10

IMMOBILI della categoria catastale A10

IMMOBILI delle categorie catastali C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

IMMOBILI delle categorie catastali C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7

IMMOBILI categorie catastali D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

IMMOBILI categorie catastali D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

AREE EDIFICABILI DI TIPO A aliquota 5,5 (introdotta dal 2003)

AREE EDIFICABILI DI TIPO A aliquota 5,5 (introdotta dal 2003)

TERRENI AGRICOLI

TERRENI AGRICOLI

ALIQUOTA MAGGIORATA del 6,2 x 1000             ABOLITA dal 2005 sostituita dall'aliquota del 6,5 ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale o Seconde Case, Categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

Aliquota MAGGIORATA  6,5 x 1000                                                                                        ABITAZIONI possedute in aggiunta all'abitazione principale (Seconde Case) appartenenti alle categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E LE SUE PERTINENZE NONCHE’  PER L'ABITAZIONE ASSIMILATA E LE SUE PERTINENZE                                                               

La DETRAZIONE DAL 2005 è di 104 netti

I VERSAMENTI POSSONO ESSERE EFFETTUATI IN UNO DEI SEGUENTI MODI

Conto Corrente Postale 12134672 intestato                                TESORERIA COMUNE RAIANO IMPOSTA ICI

Conto Corrente Postale 243675 intestato                                              GERIT Spa L'Aquila Servizio Riscoss. Tributi I.C.I.

DALL'ANNO 2005 ANCHE MEDIANTE MODELLO DELEGA F24 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DE L'AQUILA PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO

I BOLLETTINI POSTALI PER IL PAGAMENTO DELL'ICI SONO DISPONIBILI PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI RAIANO

I VERSAMENTI DI ACCONTO E DI SALDO DI CIASCUN ANNO VANNO EFFETTUATI ALLO STESSO SOGGETTO

COMUNE DI RAIANO (L'Aquila) Ufficio Comunale Tributi

 

 

 

Allegato 2)

COMUNE DI RAIANO (Provincia de L'Aquila)

RICLASSIFICAZIONE  ICI DELLE AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE DECORRENTE DAL 1.1.2003

Classificate A                                                                  con Aliquota ICI ORDINARIA del 5,5 x 1000                      AREE IMMEDIATAMENTE EDIFICABILI

Classificate B                                                                        con Aliquota ICI AGEVOLATA del 4 x 1000                        AREE NON IMMEDIATAMENTE EDIFICABILI

 A  ZONA DI COMPLETAMENTO TIPO 2                        TUTTE LE AREE sono Classificate A                                Valore Imponibile al metro quadrato Euro 36,15              pari a lire 70.000 al mq                                                          (Il precedente valore era di lire 50.000 al mq)          L'ALIQUOTA ICI è del 5,5 x 1000

 

 A  ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE                   Sono Classificate A le AREE ASSEGNATE                              Valore Imponibile al metro quadrato Euro 9,29               pari a lire 18.000 al mq                                                          (Il precedente valore era di lire 15.000 al mq)          L'ALIQUOTA ICI è del 5,5 x 1000

B    ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALE                          Sono Classificate B le AREE NON ASSEGNATE          Valore Imponibile al metro quadrato Euro 9,29                 pari a lire 18.000 al mq                                                             (Il precedente valore era di lire 15.000 al mq)         L'ALIQUOTA ICI è del 4 x 1000                           

 

   B TERRITORIO URBANIZZATO FOGLIO 11                   Sono Classificate B TUTTE LE AREE                            Valore imponibile al metro quadrato Euro 25,82              pari a lire 50.000 al mq (valore immutato)                  L'ALIQUOTA ICI è del 4 x 1000

 B  ZONE EDIFICABILI ricadenti nel Foglio 8                       Sono Classificate B TUTTE LE AREE                                 Valore imponibile al metro quadrato Euro 15,49                   pari a lire 30.000 al mq (valore immutato)              L'ALIQUOTA ICI è del 4 x 1000

B  ZONE DI ESPANSIONE DA LOTTIZZARE                         Sono Classificate B TUTTE LE AREE                                   Valore Imponibile al metro quadrato Euro 10,33                  pari a lire 20.000 al mq (valore immutato)                    L'Aliquota ICI è del 4 x 1000

Le PERCENTUALI di EDIFICABILITA' delle Varie AREE EDIFICSBILI SONO VARIATE in conseguenza della revisione delle superfici destinate a PEEP di ogni comparto edificatorio. Le TABELLE REVISIONATE delle percentuali di EDIFICABILITA' dei COMPARTI sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai sensi della Legge 27.12.2002, n. 289, Art. 31, Comma 20, la Variante Generale al Piano Regolatore vigente al 1.1.2003 NON HA ATTRIBUITO LA NATURA EDIFICABILE A NUOVE AREE. Le Aree Edificabili previste sono le stesse del previgente Piano Regolatore.

Le AREE EDIFICABILI che sono state ASSOGGETTATE alla NORMATIVA della LEGGE 189/1999 (Cosiddetto Decreto Sarno), sono da considerare ai fini dell'ICI come TERRENI AGRICOLI, con Aliquota del 5,5 x 1000 e Valore Imponibile Domenicale Rivalutato. Tale classificazione permarrà fino alla ultimazione degli interventi di messa in sicurezza che ne consentano l'edificabilità prevista dal PRG.

ICI AREE EDIFICABILI 2005  Ufficio Tributi del Comune di Raiano

 

 

 

 

Allegato 3)

 

COMUNE DI RAIANO (Provincia de L’Aquila) UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI

NORMATIVA ICI IN VIGORE NEL 2006

INDICATE PER CATEGORIE ELENCATE ALFABETICAMENTE

ABITAZIONI PRINCIPALI o PRIMA CASA – Assimilazione

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DELLE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO GRATUITO A PARENTI DEL TITOLARE DELL’ABITAZIONE. A partire dall’anno di imposta 2002 sono state ASSIMILATE ad ABITAZIONE PRINCIPALE le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a parenti del titolare fino al 2^ grado, sia in linea diretta che collaterale, a condizione che : 1) L’ABITAZIONE VENGA CONCESSA CON CONTRATTO DI COMODATO D’USO REGOLARMENTE REGISTRATO;  2) I PARENTI CHE LA UTILIZZANO VI ABBIANO LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA E NON DISPONGANO DI ALTRI ALLOGGI NEL COMUNE DI RAIANO, SALVO ALLOGGI A LORO VOLTA CONCESSI IN USO GRATUITO AD ALTRI PARENTI DIRETTI O COLLATERALI FINO AL 2^ GRADO. All’abitazione si applica l’ALIQUOTA RIDOTTA DEL 5,3 x 1000 e la DETRAZIONE di euro 104 per ABITAZIONE PRINCIPALE, in rapporto sia alla percentuale di possesso del titolare avente diritto, che ai mesi durante i quali si protrae la concessione dell’uso gratuito. La detrazione si estende alle pertinenze. Tali circostanze dovranno risultare dalle apposite dichiarazioni di variazione annuale dell’ ICI da presentare alle cadenze di legge, a cura del titolare dell’abitazione. (Norma introdotta con DCC n.4 del 28.2.2002 ad integrazione del Regolamento ICI DCC 56/1998)

AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)  PRIMA CASA - Agevolazione

AGEVOLAZIONE PER I CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) . I cittadini iscritti all’AIRE usufruiscono dell’ALIQUOTA RIDOTTA  DEL 5,3 x 1000 e della DETRAZIONE per ABITAZIONE PRINCIPALE di euro 104 per l’UNITA’ IMMOBILIARE adibita ad abitazione da loro posseduta nel Comune di Raiano a condizione che essa sia tenuta a disposizione del proprietario o sia assimilata a principale concessa in uso gratuito a parenti  e non risulti locata o ceduta in uso a terzi estranei. (Norma introdotta con DGM 26/1998)

 

ANZIANI   PRIMA CASA  - Agevolazione per ricoverati

AGEVOLAZIONE PER ANZIANI E DISABILI. Gli anziani ed i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono dell’ALIQUOTA RIDOTTA del 5,3 x 1000 e della DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di euro 104 per l’UNITA’ IMMOBILIARE  già adibita ad ABITAZIONE DI RESIDENZA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa risulti a disposizione del titolare oppure assimilata a principale concessa in uso gratuito a parenti e non sia locata o ceduta in uso a terzi estranei. (Norma introdotta con DGM 26/1998 in recepimento dell’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996)

 

AREE EDIFICABILIAliquote di Riferimento

Con l’entrata in vigore dal 1.1.2003 del nuovo Piano Regolatore Generale le AREE EDIFICABILI sono state riclassificate ai fini dell’ ICI in AREE EDIFICABILI DI TIPO A con Aliquota ORDINARIA del 5,5 x 1000, che posseggono il requisito dell’IMMEDIATA EDIFICABILITA’ ed AREE EDIFICABILI DI TIPO B, con Aliquota AGEVOLATA del 4 x 1000 (dal 2005), che NON SONO IMMEDIATAMENTE EDIFICABILI ma necessitano dell’approvazione da parte del Comune di Raiano dei PIANI ATTUATIVI o dei PIANI DI URBANIZZAZIONE. Alle AREE EDIFICABILI di TIPO B si applica l’Aliquota AGEVOLATA del 4 x 1000 (dal 2005) fino a quando non sarà completata la procedura amministrativa che le renderà effettivamente edificabili.

 

DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE o PRIMA CASA A PARTIRE DALL’ANNO 2005 L’IMPORTO DELLA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE O PRIMA CASA PASSA A EURO 104,00

 

DISABILI  PRIMA CASA – Agevolazione per Ricoverati

AGEVOLAZIONE PER ANZIANI E DISABILI. Gli anziani ed i disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, usufruiscono dell’ALIQUOTA RIDOTTA del 5,5 x 1000 e della DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE di Euro 104 per l’UNITA’ IMMOBILIARE  già adibita ad ABITAZIONE DI RESIDENZA, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa risulti a disposizione del titolare oppure assimilata a principale concessa in uso gratuito a parenti e non sia locata o ceduta in uso a terzi estranei. (Norma introdotta con DGM 26/1998 in recepimento dell’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996)

 

IMMOBILI NEL CENTRO STORICO - Agevolazioni Triennale

A PARTIRE DALL’ANNO 2005 SU TUTTI GLI IMMOBILI SITUATI NELLA ZONA DI CENTRO STORICO  (come definita dal vigente Piano Regolatore Generale), DI TUTTE LE CATEGORIE CATASTALI,  CHE SIANO OGGETTO DI COMPAVENDITA O DI AFFITTO,  SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 x 1000 PER TRE ANNI CONSECUTIVI,  ovvero 36 mesi decorrenti dal mese in cui avviene la variazione

 

IMMOBILI NUOVI - Aliquota spettante

ALIQUOTA PER GLI IMMOBILI NUOVI INVENDUTI. Agli immobili realizzati per la vendita e non venduti si applica l’ALIQUOTA ORDINARIA DEL 5,5 x 1000 (Riferimento art. 8, comma 3,Regolamento ICI DCC 56/1998, in recepimento dell’ art. 3, comma 55 della Legge 662/1996)

 

NUOVI RESIDENTI  - Agevolazione Triennale

A PARTIRE DALL’ANNO 2005  TUTTI COLORO CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN RAIANO, CHE SIANO PROPRIETARI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE DI RESIDENZA IN RAIANO, USUFRUISCONO DELL’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 x 1000 PER TRE ANNI CONSECUTIVI SULL’IMMOBILE DI RESIDENZA, OLTRE ALLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE O PRIMA CASA DI EURO 104. Il beneficio decorre per 36 mesi dal mese in cui avviene la variazione.

NUOVE UNITA’ IMMOBILIARI della CATEGORIA D  - Agevolazione Triennale                                                                       A PARTIRE DALL’ANNO 2005 SU TUTTI GLI IMMOBILI DI NUOVA EDIFICAZIONE CHE VENGONO ULTIMATI NEL TERRITORIO COMUNALE,  APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE D,  SI APPLICA L’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4 x 1000 PER TRE ANNI CONSECUTIVI ovvero per 36 mesi decorrenti dal mese in cui avviene la variazione.

RECUPERI IMMOBILIARI - Agevolazione Triennale

AGEVOLAZIONE PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILIARE . I proprietari che eseguano interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o  inabitabili , oppure il  recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero finalizzati alla realizzazione di autorimesse, posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo dei sottotetti, usufruiscono dell’ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 4,0 x 1000 per i tre anni successivi all’intervento ai sensi dell’ Art. 1, comma 5, della Legge 449/1997 , recepita con DGM 28/1998)

 

TERRENI AGRICOLI Definizione

ESENZIONE PICCOLI APPEZZAMENTI AGRICOLI O ORTICELLI. Per piccolo appezzamento agricolo o orticello si intende un appezzamento  di terreno che abbia SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 2500 Metri Quadrati, anche  NON ACCORPATI, COLTIVATO DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO DICHIARANTE. Tale terreno resta oggettivamente escluso dal campo di applicazione dell’ICI. Per usufruire dell’esenzione bisogna dichiarare che i terreni interessati sono coltivati dal proprietario nelle apposite Dichiarazioni di Variazione annuali dell’ICI. (Riferimento alla DCC 8/2001 in variazione del Regolamento ICI DCC 56/1998)

COME SI EFFETTUANO I PAGAMENTI DELL’ ICI

 

L’ACCONTO  ICI è  pari al  50%  dell’IMPORTO COMPLESSIVAMENTE  VERSATA  NELL’ ANNO PRECEDENTE. IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO VA EFFETTUATO DI NORMA ENTRO IL  30 GIUGNO. IL SALDO  ICI  va calcolato sulla base delle ALIQUOTE ICI stabilite dal Comune  per l’anno in corso da cui si sottrae l’ACCONTO versato a giugno. IL VERSAMENTO DEL SALDO VA EFFETTUATO ENTRO IL 20 DICEMBRE. Se si sceglie di pagare in UN’UNICA SOLUZIONE occorre calcolare l’ ICI con le ALIQUOTE dell’ANNO IN CORSO ed EFFETTUARE IL VERSAMENTO ENTRO IL  30 GIUGNO.

 

I VERSAMENTI DELL’ ICI  SI POSSONO EFFETTUARE  IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

 

Sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 12134672 intestato alla TESORERIA COMUNALE di RAIANO.  I bollettini  prestampati  sono disponibili presso  l’Ufficio Tributi del Comune di Raiano.

 

Sul CONTO CORRENTE POSTALE n. 243675 intestato all’ESATTORE GERIT Spa CONCESSIONARIA ESATTORIALE PROVINCIA DE L’AQUILA, Corso Vittorio Emanuele II, n. 9, 67100 L’AQUILA.  I bollettini intestati alla Gerit Spa sono  disponibili  presso l’Ufficio Tributi del Comune di Raiano. 

 

DALL’ANNO 2005 IN BASE ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA CONSILIARE N. 5 DEL 28.2.2005 è possibile pagare l’ICI MEDIANTE MODELLO DI DELEGA F 24 ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DE L’AQUILA PRESSO QUALSIASI SPORTELLO BANCARIO.

 

AVVERTENZA IMPORTANTE !  I VERSAMENTI DI ACCONTO E DI SALDO DI CIASCUN ANNO VANNO EFFETTUATI  ALLO STESSO SOGGETTO RISCUOTITORE.

 

L’UFFICIO COMUNALE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI RAIANO E’ A DISPOSIZIONE DI TUTTI I CONTRIBUENTI PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE. Il nostro indirizzo è Piazzale SANT’ONOFRIO n. 10 67027 RAIANO (AQ) . I nostri Telefoni sono:  0864 72212 Centralino   Interno 8 Ufficio Tributi   0864 726133 Fax del Comune di Raiano. Il Responsabile dell’Ufficio Tributi è il Sig. Cafarelli Angelo, l’Addetta all’Ufficio Tributi è la Sig.ra Moscatiello Consiglia. 

 

 

 

Allegato 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO STORICO ALIQUOTE ICI

2006

2005

2004

2003

2002

2001

AL

AL

AL

AL

ALP

ALP

ALP

ALP

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

A

RECUPERO IMMOBILI CentroStorico (3 anni)

4

4

4

4

4

4

4

4

 

 

 

 

 

 

A

NUOVI RESIDENTI PRIMA CASA (3 anni)

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

CENTRO STORICO Acquistati Affittati TUTTI (3 anni)

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

NUOVI IMMOBILI Catastali D (3 anni)

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

AREE EDIFICABILI di tipo B

4

4

4,5

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

ABITAZIONE PRINCIPALE

5,3

5,3

5

5

5

5

5,6

5,6

5,6

6

6

6

6

6

R

ABITAZIONI ASSIMILATE A PRINCIPALE

5,3

5,3

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

ONLUS no profit A3-A4-A5  B1-B3-B7

 

 

 

 

 

 

5,6

5,6

5,6

 

 

 

 

 

R

ONLUS no profit A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11

5,3

5,3

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

R

IMMOBILI B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

5,3

5,3

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

R

DETRAZIONE ABPR

104

104

103,29

103,29

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

O

IMMOBILI DIVERSI DA ABITAZIONI A10 - B - C - D

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

6

6

6

6

6

6

6

6

O

TERRENI AGRICOLI

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

6

6

6

6

6

6

6

6

O

IMMOBILI NUOVI INVENDUTI

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

6

 

 

 

 

 

 

 

O

AREE EDIFICABILI Tuutte le tipologie

 

 

 

 

5,5

5,5

6

6

6

6

6

6

6

6

O

AREE EDIFICABILI di tipo A

5,5

5,5

5,5

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

SECONDE CASE

6,5

6,5

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6

6

6

6

6

M

ALLOGGI NON LOCATI

 

 

 

 

 

 

6,2

6,2

6,2

6

6

6

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Aliquota AGEVOLATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

Aliquota RIDOTTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

Aliquota ORDINARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Aliquota MAGGIORATA