estratto delibera di G.C. n. 20 del 20 maarzo 2006
........................................ OMISSIS ............................
Ad unanimità di voti espressi in forma palese
DELIBERA
Di approvare le aliquote per l’anno 2006 relativamente all’ICI come segue:
ü Confermare l’aliquota ICI al 4,5 per mille con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
ü Fissare l’aliquota ICI al 5,5 per mille con riferimento alle unità immobiliari diverse dalle abitazioni o possedute in aggiunta all’abitazione principale;
ü Fissare l’aliquota ICI al 6 per mille con riferimento alle aree fabbricabili ;
ü Fissare in euro 103,29 la Detrazione per le abitazioni principali, applicabile con le modalità di cui al comma 6 dell’art.8 del Regolamento comunale;
ü Fissare in euro 154,93 la Detrazione per le abitazioni principali il cui soggetto passivo d’imposta abbia un’età superiore a 70 anni ed una situazione economica ISEE relativa al proprio nucleo familiare inferiore a euro 6.000,00, ai sensi dell’art.8 comma 11 del vigente Regolamento Comunale ICI che disciplina i casi di innalzamento della detrazione;
ü Confermare, anche per il 2006, un’aliquota agevolata del 2 per mille, in relazione al comma 4 dell’art.8 del Regolamento Comunale, a favore dei “proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all’utilizzo di sottotetti, ai sensi dell’art.1, quinto comma della legge 27.12.97” .Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, limitatamente alla durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori. Gli interessati dovranno produrre apposita comunicazione all’ufficio tributi;
ü Confermare, anche per il 2006, con riferimento al comma 9 dell’art.8 del Regolamento Comunale, la detrazione di euro 258,23 per le coppie che contraggono matrimonio dal 1.1.2006. Il beneficio viene concesso per tre anni.
Con separata votazione palese, ad esito unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.