(L’AQUILA)
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P.zza Municipio, 13 cap 67036 – tel. 0864 – 69114 fax 69204 – CF 82000050664 – PI 00190080663 – ccp 11592672
Resp. Area Finanziaria Dott.ssa Filomena Sorrentino (ufficiofinanziario@comune.rivisondoli.aq.it)
Resp. Procedimento Rag. Anna Di Berardino (ufficiotributi@comune.rivisondoli.aq.it)
OGGETTO: VERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010.
Gentile Contribuente, la informiamo che dal 1° gennaio 2007 il COMUNE DI RIVISONDOLI gestisce in maniera diretta la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. e che, pertanto, anche i versamenti dell’imposta relativi all’anno 2010 dovranno essere effettuali direttamente a favore del Comune, mediante il seguente Conto Corrente Postale: c/c postale n.79509139, intestato a: COMUNE DI RIVISONDOLI – SERVIZIO TESORERIA – INCASSO ICI (direttamente presso gli Uffici Postali, oppure mediante il servizio di pagamento Bollettini on-line di Poste Italiane S.p.A.). A tal fine, si inviano gli acclusi bollettini di c/c postale predisposti per il pagamento dell’I.C.I., relativo all’anno 2010: vengono forniti n.3 bollettini, di cui 2 precompilati (esclusi gli importi, a cura del contribuente) da utilizzare, rispettivamente, per il versamento in acconto ed a saldo, ed un terzo, in bianco, che potrà essere utilizzato nel caso di pagamento in un’unica soluzione oppure in caso di errore nell’indicazione dei dati anagrafici o del codice fiscale; i bollettini in bianco sono comunque reperibili presso tutti gli uffici Postali o presso l’Ufficio Tributi comunale. Non devono essere in alcun caso utilizzati i bollettini intestati alla GERIT – EQUITALIA S.p.A.
N. B. : l’eventuale mancato recapito dei bollettini prestampati, o lo smarrimento degli stessi, non esime il contribuente dall’obbligo di versamento dell’imposta dovuta; al contrario, se chi riceve i bollettini non è più soggetto al pagamento dell’imposta a favore del Comune di Rivisondoli, può ritenere nulla la comunicazione.
E’ prevista, la possibilità di effettuare il versamento dell’ICI tramite il Modello F24:
usando tale modalità di pagamento si potrà compensare il debito ICI con eventuali crediti per imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Si forniscono, inoltre, le seguenti informazioni utili per il pagamento dell’I.C.I. relativamente all’anno 2010:
1. ALIQUOTE: confermata al 6 (sei) per mille l’aliquota unica per qualsiasi tipologia di immobile.
NOTE:
1. sono equiparate ad Abitazione principale (art.6 Regolamento Com/le I.C.I. – delibera di C.C. n.4/2000):
a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari (anche in altro Comune) a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
b) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado; a tal fine gli
interessati dovranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi della L. 4
gennaio 1968, N.15;
2. Ai soli effetti dell’applicazione della esenzione per abitazione principale: si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte al catasto, intendendosi per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 10 (dieci) metri e che siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione; l’agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte residuale della detrazione applicata all’abitazione principale.
Come previsto dall’art.14 del Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, deliberato con deliberazione C.C. n.54 del 18/12/1998, e successivamente modificato con deliberazione C.C. N. 07 del 28/04/2008, non si fa luogo al versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili quando l’importo è inferiore ad €. 4,50. Sempre lo stesso Regolamento all’art. 17 prevede che è ammessa, da parte del contribuente, la compensazione tra debiti e crediti relativi al medesimo tributo. Pertanto, il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, può portare in detrazione dall’importo dovuto eventuali somme a credito relative al medesimo tributo, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d’imposta precedenti. Su tali somme, derivanti dalla compensazione, non saranno computati gli interessi. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere richiesto il rimborso. Coloro che vogliono avvalersi della compensazione, devono presentare, entro il termine di scadenza del pagamento, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, contenente l’indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno e per tributo e le relative modalità di calcolo.
SCADENZE E MODALITA’ DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2010: i termini di scadenza per il versamento dell’acconto e del saldo dell’ICI sono rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre.
Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell’art.1, comma 166 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007), il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Si fa presente che la rata dovuta in acconto è pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente (2009); la seconda rata, a saldo dell’importo dovuto per il corrente anno, è determinata in base alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno d’imposta in corso (anno 2010, aliquote come sopra specificate), con eventuale conguaglio sulla prima rata versata; fermo restando la facoltà del contribuente di versare l’imposta in un’unica soluzione entro il termine del 16/06/10 applicando, ovviamente, le aliquote deliberate per l’anno in corso.
In caso di omesso, tardivo o parziale versamento verrà applicata la sanzione del 30% dell’imposta o maggiore imposta dovuta, fatta salva l’ipotesi che il contribuente regolarizzi la propria posizione effettuando un ravvedimento operoso nei modi e nei tempi di legge e nel rispetto del vigente Regolamento Comunale disciplinante l’applicazione delle sanzioni amministrative (Deliberazione C.C. N.3/99): - entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l’imposta dovuta maggiorata della sanzione del 3,75% e degli interessi al saggio legale, rapportati ai giorni di ritardo; - dal 31° giorno ad un anno dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l’imposta dovuta maggiorata della sanzione del 6% e degli interessi legali, sempre rapportati ai giorni di ritardo.
Distinti saluti.
RIVISONDOLI, lì
Il Funzionario Responsabile I.C.I.
(Dott.ssa Filomena Sorrentino)