COMUNE DI ORTONA DEI MARSI
Prov. L’Aquila
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 del Reg. data 04/03/2005
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TARIFFE E CANONI PER IMPOSTA TASSE ED ALTRE ENTRATE COMUNALI.
- Viste le tariffe relative alla TARSU approvata con delibera di G.C. n.22 del 09/03/2004;
- Dato atto che la graduatoria delle tariffe sopra menzionata è determinata dalle diverse quantità dei rifiuti prodotti dai locali appartenenti alle diverse classi;
- Visto il vigente regolamento per l'applicazione della tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione di C.C. n.36 del 24/11/02 con cui è stato approvato (art.20) il nuovo sistema di classificazione dei locali ed aree tassabili prevedendo tra l'altro nella classe 1 due sottocategorie;
- Dato atto che si ritiene sostanzialmente di confermare le tariffe vigenti nel 2004 ad eccezione delle tariffe della classe 1 (locali adibiti ad uso abitativo e relative sottocategorie) che vengono ridotte del 10% come indicato nell’allegato prospetto B);
- Viste le tariffe relative alla TOSAP approvate con delibera di C.C. n. 5 del 1996 ed indicate nell'allegato prospetto B);
- Viste le tariffe relative all'Imposta di pubblicità e pubbliche affissioni approvate con delibera di G.C. n. 109 del 1994 ed indicate nell'allegato C);
- Dato atto che con D.P.R. del 2001 è stata modificato l'art.12 del D.Lgs.vo 507/93 in particolare l'imposta sulla pubblicità ordinaria è stata prevista per anno solare in L. 22.000 al mq, per periodo non superiore a tre mesi per ogni mese o frazione di mese in L. 2.200 al mq.
- Vista la legge 549 del 28/12/95, art. 3 comma 43 che ha fissato il canone di depurazione in L. 500 al mc.;
- Vista la L. 20 del 27/01/989 che ha fissato il canone di fognatura in L. 170 al mc.;
- Vista la nota dell'Ente d'Ambito Marsicano dell'8/1/2002 con cui si comunica che l'Ente medesimo ha stabilito di aumentare con decorrenza 1/1/2002 nella misura cumulativa del 5% per anno e per un totale del 20% le tariffe di fognatura e depuratore attualmente fissate rispettivamente in L. 500 e L. 170 al mc.;
- Visto l'art.6 del D.Lgs 30 dicembre 1992,n.504 che prevede che l'aliquota ICI è stabilita in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille;
- Visto l'art. 54 e 58 del d.Lgs 446/97;
- Vista la delibera di G.C. n. 22 del 09/03/2004 con cui si è determinata l'aliquota ICI per l'anno 2004 nella misura del 4,5 per mille ed è stata differenziata l'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 4 per mille;
- Vista la deliberazione n. 69 del 28/05/04 con cui si è determinata l’aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille relativa alle sole abitazioni principali dei residenti;
- Acquisiti i prescritti pareri;
- A voti unanimi:
D E L I B E R A
1)-Approvare per l'anno 2005 le tariffe TARSU indicate nell'allegato A), dando atto che il tasso di copertura del servizio è nei limiti di legge e che tali tariffe sono una conferma delle tariffe vigenti nel 2004 ad eccezione delle tariffe della classe 1 (locali adibiti ad uso abitativo e relative sotto categorie) che vengono ridotte del 10% come indicato nell’allegato prospetto sub. A);
2)-Confermare per l'anno 2004 le tariffe TOSAP approvate con delibera di C.C. n. 5 del 1996 ed indicate nell'allegato B);
3)- Dare atto che per l'anno 2005 le tariffe relative all'imposta di pubblicità sono determinate per legge nei seguenti importi: € 11,36 al mq per anno solare e € 1,14 al mq. per periodo non inferiore a 3 mesi per ogni mese o frazione di mese;
4)- Confermare l'imposta delle pubbliche affissioni indicate nell'allegato prospetto C)
5)-Aumentare il canone fognario, stabilito per legge, in L. 170 al mc.
di un ulteriore 5% come stabilito dall'Ente d'Ambito Marsicano che viene determinato pertanto in Euro 0,105253.
6)-Aumentare il canone di depurazione, stabilito per legge, in L. 500 al mq. di un ulteriore 5% come stabilito dall'Ente d'Ambito Marsicano che viene determinato pertanto in Euro 0,309872.
7)- Stabilire per l'anno 2005 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, stabilire altresì un’aliquota ICI ridotta nella misura del 4 per mille relativamente alle solo abitazioni principali dei residenti;
8)- Confermare la differenziazione dell'aliquota I.C.I. per le aree fabbricabili nella misura del 4 (quattro) per mille;
9)-Prevedere la detrazione di Euro 103,29 per l'unità immobiliare relativa ad abitazione principale così come indicato in premessa.
10)-Successivamente con separata votazione parimenti unanime:DELIBERA
- rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile.