C O M U N E    D I   MASSA D’ALBE (AQ)

- Ufficio Tributi -  I.C.I.

 

 

 

Estratto della deliberazione n. 6 del 01.03.2008 adottata dal Consiglio  Comunale di MASSA D’ALBE   (AQ) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2008.

 

DELIBERA

 

1.      di confermare, per l’anno 2008, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

ALIQUOTA ORDINARIA                                                                             6,3 ‰

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE                                                   4,5 ‰

AREE EDIFICABILI                                                                                       4,5 ‰

IMMOBILI DI CATEGORIA D                                                                     6,0 ‰

IMMOBILI DI CATEGORIA C                                                                     4,5 ‰

 

2.      di confermare, per l’anno 2008, le seguenti detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE                                   € 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE D’IMPOSTA                                               € 51,65

per le abitazioni principali dei seguenti soggetti in particolari condizioni di disagio socio-economico ed in possesso dei seguenti requisiti:

a)      Disoccupati che al 1° di gennaio dell’anno di applicazione dell’ICI siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni;

b)      Non occupati che, già fruitori della Cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’ICI, abbiano perduto tali previdenze nel corso dell’anno precedente;

c)      Soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

 

Le condizioni di cui ai punti a), b) e c) devono essere certificate dai competenti organismi.

 

I soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

·         Che nessuno dei componenti del nucleo familiare, compreso il possessore dell’abitazione, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini ICI complessivamente superiore a Euro 25.822,00 e che tale valore non venga superato sommando le basi imponibili di altri immobili o parte di essi posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare;

·         Che non venga effettuata sublocazione di parte dell’abitazione oggetto d’imposta;

·         Che il reddito imponibile annuo complessivo, determinato in base all’ISEE, sia:

        Fino a Euro 10.632,93 per nucleo familiare composto da una sola persona;

    fino a Euro 16.693,70 per nucleo familiare composto da due persone;

    fino a Euro 21.691,19 per nucleo familiare composto da tre persone;

        fino a Euro 26.157,01 per nucleo familiare composto da quattro persone;

        fino a Euro 30.303,85 per nucleo familiare composto da cinque persone

Per nucleo familiare si fa riferimento a quello che convive nell’immobile oggetto d’imposta.

 

1.      Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui sopra, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita certificazione. Per tali certificazioni è prevista la possibilità di controlli di cui al D.Lgs.  n. 109/98.

 

Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni.

 

La mancata dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.lgs. 504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

 

3.       Di dare atto che oltre alle detrazioni di cui al precedente punto 2) spetta la nuova detrazione statale pari all’1,33 per mille della base imponibile, fino ad un massimo di €. 200,00, a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie da A/2 al A/7, come previsto dall’art. 8, comma 2-bis, del D. Lgs. 504/1992, introdotto dalla L. 244/2007;

4.       di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

5.       di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.