RICHIAMATA la Deliberazione del consiglio comunale n. 74/2001 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I., con conseguente abrogazione di quello precedentemente in vigore;

RICHIAMATA la delibera di G.C n. 38 del 19.03.2005, relativa alla determinazione delle aliquote ICI e delle riduzioni e detrazioni d’imposta per l’anno 2005;

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2006 le aliquote ICI deliberate per l’anno 2005, così come specificate nel prospetto allegato e parte integrante della presente;

RITENUTO altresì doveroso prevedere di riconoscere un’ulteriore detrazione di imposta a titolo di ICI di Euro 51,65, da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,30 (£. 200.000) già prevista per le abitazioni principali, ai soggetti passivi del tributo che versano in condizioni di disagio economico ed in possesso dei seguenti requisiti:

  1. Disoccupati che al 1° di gennaio dell’anno di applicazione dell’ICI siano iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni;
  2. Non occupati che, già fruitori della Cassa integrazione guadagni e dell’indennità di mobilità, ai sensi delle vigenti leggi, al 1° gennaio dell’anno di applicazione dell’ICI, abbiano perduto tali previdenze nel corso dell’anno precedente;
  3. Soggetti in stato di non occupazione che alla medesima data e da oltre sei mesi usufruiscano di trattamenti di Cassa integrazione guadagni o siano iscritti nella lista regionale di mobilità;

Le condizioni di cui ai punti n. 1, 2 e 3 devono essere certificate dai competenti organismi.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:

  1. Fino a Euro 10.632,93 per nucleo familiare composto da una sola persona;
  2. fino a Euro 16.693,70 per nucleo familiare composto da due persone;
  3. fino a Euro 21.691,19 per nucleo familiare composto da tre persone;
  4. fino a Euro 26.157,01 per nucleo familiare composto da quattro persone;
  5. fino a Euro 30.303,85 per nucleo familiare composto da cinque persone.

Per nucleo familiare si fa riferimento a quello che convive nell’immobile oggetto d’imposta.

  1. Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui sopra, il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, l’apposita certificazione prevista dal D.P.C.M. n. 106/01. Per tali certificazioni è prevista la possibilità di controlli di cui al D.Lgs. n. 109/98.

Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni.

La mancata dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.lgs. 504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.

RICHIAMATO il T.U.EE. LL. n. 267/00

ACQUISITI i prescritti pareri;

ALL’UNANIMITA’ DI VOTI

DELIBERA

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA

Unità immob. Adibite ad abitazione principale

4,5 per mille

Aree edificabili

4,5 per mille

Immobili di categoria D

6.0 per mille

Immobili di categoria C

4.5 per mille

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Euro 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE

Euro 51.65

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco

 

 

Il Respons. Servizio