RICHIAMATA la Deliberazione del consiglio comunale n. 74/2001 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I., con conseguente abrogazione di quello precedentemente in vigore;
RICHIAMATA la delibera di G.C n. 38 del 19.03.2005, relativa alla determinazione delle aliquote ICI e delle riduzioni e detrazioni d’imposta per l’anno 2005;
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2006 le aliquote ICI deliberate per l’anno 2005, così come specificate nel prospetto allegato e parte integrante della presente;
RITENUTO altresì doveroso prevedere di riconoscere un’ulteriore detrazione di imposta a titolo di ICI di Euro 51,65, da aggiungersi alla detrazione di Euro 103,30 (£. 200.000) già prevista per le abitazioni principali, ai soggetti passivi del tributo che versano in condizioni di disagio economico ed in possesso dei seguenti requisiti:
Le condizioni di cui ai punti n. 1, 2 e 3 devono essere certificate dai competenti organismi.
I soggetti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 sono ammessi al godimento del beneficio in questione alle seguenti condizioni:
Per nucleo familiare si fa riferimento a quello che convive nell’immobile oggetto d’imposta.
Tale dichiarazione deve essere prodotta per ogni anno per il quale permangono tali condizioni.
La mancata dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 14, comma 3, del D.lgs. 504/92, salvo sanzione più grave in caso di accertamento della maggiore imposta dovuta.
RICHIAMATO il T.U.EE. LL. n. 267/00
ACQUISITI i prescritti pareri;
ALL’UNANIMITA’ DI VOTI
DELIBERA
TIPOLOGIA IMMOBILE |
ALIQUOTA |
Unità immob. Adibite ad abitazione principale |
4,5 per mille |
Aree edificabili |
4,5 per mille |
Immobili di categoria D |
6.0 per mille |
Immobili di categoria C |
4.5 per mille |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
Euro 103,29 |
ULTERIORE DETRAZIONE |
Euro 51.65 |
Il Sindaco
Il Respons. Servizio