COMUNE DI COLLEPIETRO
PROVINCIA DI L’AQUILA
Deliberazione originale della Giunta Comunale
N……3……. del Reg. Data……10/03/2005…….. |
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. 2005 |
L’anno duemilacinque, il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
P. A.
Fra gli assenti sono giustificati i signori:
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Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 17, comma 68, lettera a), della legge 18 maggio 1997, n. 127) il Segretario comunale Dott.ssa Giuliana CALCAGNI. _________________________________________________________________________
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.2.2000,n. 267 hanno espresso parere favorevole;
VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 riguardante la disciplina e l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Decreto Legge n. 314/2004 con il quale è stato differito al 31.03.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2005;
VISTA la legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005);
VISTO l’art. 6 del D.L.gs n. 504/92 il quale prevede che l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
VISTO l’art. 238 della L.R. n. 6/2005 (Legge Finanziaria Regionale) il quale testualmente recita:
Contributo ai piccoli comuni per agevolazioni ICI
1. La Regione Abruzzo, al fine di contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, concede un contributo straordinario, fino ad un massimo di € 5.000,00 ciascuno, ai Comuni con popolazione non superiore a 1000 abitanti risultante dall’ultimo censimento del 31.12.2001, finalizzato al recupero per l’anno 2005 della perdita di gettito derivante dalle agevolazioni istituite per l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per i residenti.
2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione regionale Riforme Istituzionali, Enti Locali e Controlli che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in proporzione alle domande pervenute fino a concorrenza dell'importo stanziato in bilancio.
3. Le domande devono essere corredate da copia del provvedimento istitutivo delle agevolazioni ICI per i cittadini residenti e da certificazione, sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari, segretario comunale e revisore dei conti, attestante l’entità del minor gettito stimato per agevolazioni di cui al comma 1.
4. E’ autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 400.000,00 nell'ambito della UPB 14.01.005, Cap. 121543 denominato: Contributi ai piccoli Comuni per applicazione di ICI agevolata a favore dei residenti, del bilancio per l’esercizio 2005.
RITENUTO istituire agevolazioni ICI per residenti e ciò al fine di contrastare il fenomeno di spopolamento del Comune;
VALUTATE attentamente le esigenze del bilancio comunale alla luce altresì delle risultanze dell’anno precedente;
VISTO il parere del responsabile del tributo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.2.2000, n. 267;
CON voti unanimi resi nei modi di legge;
DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.