D E L I B E R A
1) di dare atto dell’entrata in vigore della normativa riveniente dall’art. 1 co. 1 della L. 24 luglio 2008, n. 126, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 27/05/2008 n. 93, con il quale è stata disposta l’esenzione totale del pagamento dell’I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli) e di quelle possedute dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), per le quali continua ad applicarsi la normativa dal D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.
2) di confermare, con effetto dal 1° gennaio 2010, e per quanto compatibile con la sopra richiamata normativa statale, le aliquote I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili – nel modo seguente:
a) 5,9 (cinquevirgolanove x mille) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e come tale utilizzata, e per le pertinenze dell'abitazione principale, nel limite di una unità immobiliare classificata nella categoria C/2 e di una unità immobiliare classificata nella categoria C/6;
b) 5,9% (cinquevirgolanove x mille) relativamente a tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale;
c) 5,9% (cinquevirgolanove x mille) per le aree edificabili;
3) Di fissare inoltre per l'anno
4) DI dare atto che per abitazione principale s'intende quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento ed in cui il contribuente medesimo ed i suoi familiari risiedano abitualmente;
5) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale e sia trasmessa copia al Consorzio ANCI-CNC.