DELIBERA N.29 DEL 03/05/2005

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO:

 

Che con D.P.R. N.504/1992, titolo I^, capo 1, è stata istituita l’I.C.I., l'Imposta Comunale degli Immobili, a decorrere dall’anno 1993;

 

Che ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992 questo Ente deve ogni anno stabilire, ai sensi e nei termini di legge, l’aliquota da applicare e da determinare;

 

Che l'art. 54  del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446,  come modificato dall'art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998, n.46 ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

Che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs 267/2000, compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

Che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs 267/2000, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

 

Che per l’anno 2003, l'aliquota I.C.I. era stata determinata con atto di G.M. n.22 dell' 08/05/2003 nella misura del 5,9% e, come sancito dall'art.8 del D.lgs 504/1992, comma 2°, modificato dal comma 55 art. 3 L. 662/96, in € 103,29 (£.200.000) la detrazione ordinaria da applicare alla prima casa;

 

Ritenuto di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota ICI al 5,9% (cinquevirgolanove x mille) con deduzione per la prima casa di proprietà adibita ad abitazione principale, di € 103,29;

 

Visto il regolamento ICI approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 20/12/2001;

 

Acquisiti i pareri  di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi del D.lgs.267/2000;

 

Ad unanimità di voti

 

D E L I B E R A

 

1)       Di confermare le aliquote I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 2005, come segue:

 

a)       5,9 (cinquevirgolanove x mille) per l'unità immobiliare direttamente adibita ed utilizzata ad abitazione principale e per le pertinenze dell'abitazione principale nel limite di una unità immobiliare classificata nella categoria C/2 e di una unità immobiliare classificata nella categoria C/6;

b)       5,9% (cinquevirgolanove x mille) relativamente a tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale;

c)       5,9% (cinquevirgolanove x mille) per le aree edificabili;

 

2)       Di  fissare inoltre per l'anno 2005 in € 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per abitazione principale e le sue pertinenze nel limite di una unità immobiliare di Cat. C/6 e una di categoria C/2, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

Dare atto che per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i soli familiari dimorano abitualmente;

 

Disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta

Ufficiale e sia trasmessa copia al Consorzio ANCI-CNC.

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma, dell’art. 134, D.LGS N. 267/2000.