Gentile contribuente,

a far data dal 01 gennaio 2007 questo Ente provvede direttamente alla gestione dell’attività di riscossione dei tributi comunali.

Pertanto, vistola prossima scadenza 1° rata I:C:I: , si comunica che la stessa dovrà essere versata sul c/c postale 80034192 a Comune di Castel di Ieri Serv. Tesoreria ICI ordinaria, utilizzando i bollettini allegati alla presente, oppure tramite F24 indicando il codice catastale del Comune C090.

Si ricorda che è possibile pagare l’imposta in oggetto in un’unica soluzione entro il 16 giugno ovvero in due rate da pagarsi entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre;

Si informa che con delibera della Giunta Comunale n. 06 del 07.03.2008, sono state decise le aliquote ICI per l’anno 2008 come segue:    

ALIQUOTE:

-         5.00 per mille, per l’unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE e per le sue PERTINENZE;

-         6.00 per mille a carico dei proprietari di UNITA’ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO TENUTE A PROPRIA DISPOSIZIONE COME RESIDENZA SECONDARIA O COMUNQUE NON LOCATE;

-         5.00 per mille a carico dei proprietari che eseguono interventi volti al RECUPERO DI UNITA’ IMMOBILIARI INAGIBILI o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico;

-         5.00 per mille aliquota ordinaria a carico di tutti gli immobili e delle aree fabbricabili.

DETRAZIONI:

-         €. 150,00 per abitazione principale a cui va aggiunta l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille di cui all’art. 1, comma 5, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008);

-         €. 150,00 per abitazione data in uso gratuito a parenti in linea retta (figli – nipoti), residenti anagraficamente nell’abitazione;

NOTE:

Per “Abitazione principale” deve intendersi:

-         quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà;

-         quella in cui il contribuente insieme ai suoi familiari dimora abitualmente.

Non può essere considerata abitazione principale:

-         l’abitazione dove dimorino solo i familiari del proprietario e non anche egli medesimo;

-         l’abitazione di proprietà di un soggetto che abiti, anche in locazione, in un altro appartamento.

La detrazione:

-         deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui l’unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale;

-         spetta a ciascun soggetto proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale.

Si comunica che la Corte Suprema di Cassazione Civile con sentenza n. 25506, ha stabilito che “un area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune indipendentemente dall’approvazione della Regione.

    

  Il Responsabile del Servizio

                                         Dott. Orante D’Agostino