VERSAMENTO ICI ANNO 2010
Le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano la residenza nei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo, così come individuati dal Decreto 16.4.2009 del Commissario delegato, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi Comuni, entro il 16 dicembre p.v. dovranno provvedere al pagamento dell’intera imposta dovuta sugli immobili ricompresi nel territorio del Comune di Caporciano.
Per i fabbricati danneggiati dal terremoto, l’imposta non è dovuta per i primi tre mesi dell’anno 2009 nonché dal ripristino dell’agibilità sui medesimi, atteso che per effetto dell’art. 4 comma 5 Ordinanza PCDM n. 3757 del 21.04.2009, i redditi dei fabbricati distrutti o oggetti di ordinanze sindacali di sgombero non concorrono alla formazione del reddito imponibile I.C.I. fino alla data di ricostruzione o di agibilità dei fabbricati stessi.
Al contrario resta fermo, al 16.12.2009, il termine per il versamento del saldo I.C.I., ove dovuto, da parte dei
contribuenti la cui residenza, sede legale o operativa era, alla data del 06.04.2009, ubicata al di fuori del
territorio dei suddetti Comuni.
ALIQUOTE I.C.I. 2010
Ai sensi del Decreto-Legge 27 maggio 2008 n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, l' I.C.I, Imposta Comunale sugli Immobili, a decorrere dal corrente anno 2008, non è più dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale comprese le relative pertinenze (al massimo n. 3 ricadenti nello stesso lotto dell’abitazione principale) ad eccezione delle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) che continuano a rimanere imponibili ai fini I.C.I.
La suddetta esenzione è estesa ai seguenti casi:
- Coniuge non assegnatario, in sede di giudizio di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, della casa coniugale di proprietà a condizione che non detenga, a titolo di proprietà o altro diritto reale, altro immobile nel territorio comunale destinato ad abitazione ;
- Assegnatari di alloggi da parte degli ex Istituti autonomi per le case popolari
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.03.2010 sono state determinate le aliquote I.C.I. 2010 nonché la detrazione d’imposta:
· L’aliquota ICI per l’anno di imposta 2010 è determinato nella misura del 5 per mille;
· La detrazione d’imposta per l’abitazione principale per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 è stata determinata in € 103,29.