DELIBERA:
Di confermare le aliquote per l'anno 2007 relativamente all'ICI come
segue.
1) Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei
soci di cooperative edilizie a proprieta` indivisa, residenti nel
Comune, per l'unita` immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonche` per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale:
CINQUE PER MILLE
2) Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta all'abitazione principale e locate a condizione che non
rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1:
CINQUE PER MILLE
3) Aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati:
CINQUE PER MILLE
4) Aliquote da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:
CINQUE PER MILLE
5) Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che
non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed
utilizzazioni:
CINQUE PER MILLE
6) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive
modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52,
lettera ) L'imposta e` ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili
ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali
condizioni dall'Ufficio Tecnico comunale, con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa il contribuente ha facolta` di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, autenticata, nella
quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono
inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha
l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di
ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se
antecedente, la data dalla quale l'immobile e` comunque utilizzato. Il
Comune puo` effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la
veridicita` di quanto dichiarato dal contribuente.
) L'aliquota a` stabilita nella misura del quattro per mille, per un
periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la
evndita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
rpevalente dell'attivita` la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare
immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della
costruzione con avviso che la stessa e` destinata alla vendita. Entro
15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresadeve comunicare al
Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto
L'aliquota stabilita dal presente comma e` applicata dalla data di
ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.
9) Dall'imposta dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza de
suo ammontare, E. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante i
quale si protrae tale destinazione; se l'unita` immobiliare e` adibita
ad abitazione principale da piu` soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale i
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta`, usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all
unita` immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari, nonche` agli alloggi regolarmente assegnati dagl
Istituti Autonomi per le case popolari, per le quali e` detratto
l'importo di E. 103,29.
10) Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita` immobiliare posseduta a titolo di proprieta` o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.