DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.14 DEL 3.3.2006                                   
     OMISSIS
DELIBERA:                                                                   
                       
 Di confermare le aliquote per l'anno 2006 relativamente all'ICI come  
egue.                                                                  
                                                                       
1) Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei  
soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta` indivisa, residenti nel  
Comune,  per  l'unita`  immobiliare direttamente adibita ad abitazione  
principale,  nonche`  per quelle locate con contratto registrato ad un  
soggetto che le utilizzi come abitazione principale:                    
CINQUE PER MILLE                                                        
                                                                      
2)  Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per
le  unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in
aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  a  condizione che non
rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1:
CINQUE PER MILLE                                                      
                                                                      
3)  Aliquota  da  applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati:                                               
CINQUE PER MILLE                                                      
                                                                      
4) Aliquote da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi
dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:                  
CINQUE PER MILLE                                                      
                                                                      
5) Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che
non  rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed
utilizzazioni:                                                        
CINQUE PER MILLE                                                      
                                                                      
6)  Per  la  determinazione  della  base  imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive
modificazioni,  compreso  quanto  stabilito  dai  commi  48,  51 e 52,
lettera )  L'imposta e` ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili 
ed  inabitabili  e  di  fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell'anno  durante  il  quale  viene  accertata la sussistenza di tali 
condizioni  dall'Ufficio  Tecnico  comunale,  con perizia a carico del 
proprietario,  che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa  il  contribuente  ha facolta` di presentare dichiarazione 
sostitutiva  ai  sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, autenticata, nella 
quale  deve  dichiarare  la data d'inizio delle condizioni che rendono 
inabitabile  e  comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha 
l'obbligo  di  comunicare  al Comune, con raccomandata A.R. la data di 
ultimazione   dei  lavori  di  ricostruzione  o  restauro  ovvero,  se 
antecedente, la data dalla quale l'immobile e` comunque utilizzato. Il 
Comune  puo`  effettuare  accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la 
veridicita` di quanto dichiarato dal contribuente.                     
                                                                      
)  L'aliquota a` stabilita nella misura del quattro per mille, per un 
periodo  non  superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la 
evndita  e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o 
rpevalente  dell'attivita` la costruzione o l'alienazione di beni. Per 
beneficiare   dell'aliquota   agevolata   l'impresa   deve  effettuare 
immediata  dichiarazione  al  Comune  della  data di ultimazione della 
costruzione  con avviso che la stessa e` destinata alla vendita. Entro 
15  giorni  dalla  cessione dell'immobile l'impresadeve comunicare al
 Comune  i  dati  relativi  agli  acquirenti  e  la data del contratto
L'aliquota  stabilita  dal  presente  comma e` applicata dalla data di
ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.    
                                                                    
9)  Dall'imposta dovuta per l'unita` immobiliare adibita ad abitazione
principale  del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza de
suo  ammontare,  E.  103,29 rapportate al periodo dell'anno durante i
quale si protrae tale destinazione; se l'unita` immobiliare e` adibita
ad  abitazione  principale  da  piu`  soggetti  passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.                                  
Per   abitazione   principale   s'intende   quella   nella   quale  i
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta`, usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.     
Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma si applicano anche all
unita`  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative edilizie dei soci
assegnatari,   nonche`   agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagl
Istituti  Autonomi  per  le  case  popolari,  per le quali e` detratto
l'importo di E. 103,29.                                             
                                                                    
10)  Viene  considerata  direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita`  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta` o di usufrutto
da  anziani  e  disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di
 ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.