Estratto della delibera di Giunta Comunale n. 62 del 29/03/2011 relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2011

 

 

Visto il D. Lgs. 504 del 30.Dic.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

In base anche a quanto disposto dall’art. 1 del DL. 93/2008 del 21/05/2008 (pubblicato in G.U. n. 124 del 28/05/08) e convertito in L. n. 126 del 24/07/2008.

                       

Vista la deliberazione di Giunta Comunale num. 62 del 29/03/2011

 

Si rende noto che, relativamente all’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), per l’anno 2011, nulla è cambiato rispetto all’anno d’imposta 2010; si conferma:

 

l’aliquota ordinaria nella misura pari al 7 %o;

l’aliquota per l’abitazione principale, per le sole unità di categorie A1, A8 e A9 nella misura pari al 5%o;

detrazione per l’abitazione principale, per le sole unità di categoria A1, A8 e A9 pari ad € 103,29.

 

Si ricordano le disposizioni in vigore dal 2008:

 

con il DL. 93/2008 del 21/05/2008 convertito in L. n. 126 del 24/07/2008 è stata disposta l’esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9 .

Per abitazione principale del soggetto passivo si intende quella che, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, coincide con la residenza anagrafica.

Il citato DL. 93/2008, cosiì come convertito in legge, estende l’esclusione anche agli immobili così definiti “assimilati” come quelli concessi in uso gratuito a seconda di come il singolo Ente regolamenta tale istituto. Il comune di Avezzano, all’art. 3 comma 1/a del regolamento, stabilisce che sono considerate abitazioni principali, le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che le occupino quale loro abitazione principale e vi abbiano stabilito residenza. Tale situazione deve essere comunicata (comma 2) e viene concessa previo controllo della residenza e iscrizione TARSU (rifiuti solidi urbani).

 

L’esclusione viene estesa anche alle pertinenze, contraddistinte dalle categorie catastali C2, C6 e C7 (una per ciascuna categoria).

SI FA PRESENTE INOLTRE CHE:

 

ai sensi della L. 662/96 art. 3 comma 48, le rendite catastali sono rivalutate del 5%.

in base a quanto disposto dall’art. 53 della D.L. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006, per gli immobili, siano essi fabbricati o aree edificabili, acquisiti o ceduti tramite atti notarili, nel corso del 2010 è stato soppresso l’obbligo di presentazione della Dichiarazione, mentre per gli immobili per i quali durante lo stesso anno 2010 si siano verificate modificazioni, non determinate da atti notarili o da provvedimenti direttamente adottati dall’Agenzia del Territorio (Catasto), ad esempio cambi di residenza o richieste di agevolazioni e/o riduzioni, ma rilevanti ai fini della determinazione della imposta dovuta dal soggetto passivo, rimane inalterato l’obbligo della presentazione della DICHIARAZIONE/DENUNCIA sugli appositi modelli ministeriali di “Denuncia ICI 2010”, entro il termine del 30/09/2011. La presentazione dovrà essere effettuata o mediante consegna  diretta all’Ufficio Tributi del Comune di Avezzano, oppure tramite spedizione in busta bianca recante la dicitura “DICHIARAZIONE ICI 2010”, a mezzo raccomandata postale.

il versamento dell’imposta riferita all’anno 2011 dovrà essere effettuato direttamente su appositi bollettini postali C/C n. 23945058, intestato a: Comune di Avezzano - Riscossione I.C.I. - Servizio Tesoreria, in due rate, di cui la prima dall’1 al 16 Giugno 2011, e la seconda dall’1 al 16 Dicembre 2011; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.Giugno 2011. E’ ammesso il versamento mediante la modalità “F24”e a tal proposito si portano a conoscenza dei contribuenti i relativi principali codici da utilizzare:

 

A515 codice catastale comune di Avezzano;

3901 codice da utilizzare per i pagamenti relativi ad eventuale abitazione principale;

3903 codice da utilizzare per i pagamenti relativi ad aree edificabili;

3904 codice da utilizzare per i pagamenti relativi ad altri fabbricati;

 

secondo quanto stabilito dalla Legge Finanziaria 2007 art. 1 comma 166……” i tributi locali devono essere arrotondati all’Euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a tale importo”.

 

Si evidenzia che l’aliquota 2011 relativa all’addizionale comunale IRPEF è aumentata dallo 0,2% allo 0,4%.

 

Per richiedere chiarimenti e fornire utili suggerimenti contattateci al numero telefonico 0863.501347- 0863.501338. Il pubblico si riceve il Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì la mattina dalle ore 10,00 alle ore 13,00; il martedì ed il giovedì si riceve il pubblico anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,00.

Il Mercoledì gli uffici restano chiusi al pubblico.

 

              

Avezzano, 04/05/2011                                                                                                  IL DIRIGENTE

                                                                                                                           Dott. Massimiliano PANICO